Cassazione Penale, Sentenza n. 33109/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Genova 4/5/2015, divenuta irrevocabile il 22/6/2015, sostenendo in particolare: a) violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p. per mancata traduzione in lingua a lui comprensibile di atti essenziali (invito a eleggere domicilio, avviso conclusione indagini, decreto di citazione diretta a giudizio e sentenza), con conseguente lesione del diritto di difesa e sospensione dei termini di impugnazione fino alla traduzione; b) errata valutazione della Corte territoriale sulla tardività della richiesta di rescissione, dovuta all'omissione di considerare la sospensione feriale dei termini processuali (legge n. 742/1969) per l'intero mese di agosto, sicché il termine perentorio di 30 giorni avrebbe dovuto decorrere dal momento della conoscenza della sentenza (arresto il 28/7/2023, decorrenza 29/7/2023), con sospensione dal 1 al 31 agosto e ripresa il 1/9/2023, rendendo pertanto tempestiva la istanza depositata il 22/9/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo. Ha rilevato che la Corte di appello di Genova ha erroneamente dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione. La Cassazione ha stabilito che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla effettiva conoscenza della sentenza (nel caso, l'arresto del 28/7/2023 e quindi decorrenza dal 29/7/2023), che il dies a quo non si computa ai sensi dell'art. 172, comma 4, c.p.p., e che il termine è sottoposto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 (1-31 agosto). Conseguentemente, al momento del deposito del ricorso del 22/9/2023 il termine non era spirato. L'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata con rinvio alla stessa Corte per esaminare nel merito la richiesta di rescissione, salvo valutazioni di merito e provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 6-ter Legge n. 401 del 1989
Norma che definisce il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; citata in fatto come titolo della condanna.
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fondamento dell'obbligo di traduzione degli atti processuali essenziali e del diritto di difesa; la Corte ha rilevato l'eccezione ma non ha deciso nel merito su questo profilo, avendo risolto il ricorso sul secondo motivo.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessità che gli atti siano comprensibili all'imputato per l'esercizio della difesa; segnalata dal ricorrente ma non risolta dalla Corte di Cassazione in questa decisione.
art. 629-bis cod. proc. pen.
"la richiesta di rescissione del giudicato è presentata a pena di inammissibilità entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza"
La Corte interpreta il comma 2 come fissante un termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza; tuttavia la decorrenza è soggetta alla regola generale del dies a quo (art. 172, comma 4 c.p.p.) e alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969, salvo esplicite eccezioni.
legge n. 742 del 1969, art. 1
"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie (...) è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"
La Corte afferma che la sospensione feriale è una regola generale che opera anche sul termine di 30 giorni per la rescissione del giudicato, a meno che una disposizione speciale non disponga diversamente; le eccezioni vanno interpretate restrittivamente.
art. 172, comma 4 cod. proc. pen.
Applicata per escludere il dies a quo dal computo dei termini processuali: il giorno di conoscenza non si conta, quindi il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo.
art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU, comma 3, lett. a), b), c)
Richiamati a sostegno della tesi sulla necessità della traduzione degli atti essenziali per garantire il diritto di difesa; la Corte ne prende atto come fondamento della censura ma non decide il profilo della traduzione nel dispositivo impugnato.
legge R.D. n. 12 del 1941, art. 91
Richiamata dal ricorrente nel corpus delle norme richiamate in punto di termini e procedura; non decisiva nella motivazione della Cassazione rispetto al secondo motivo.
Massime di principio
- La decorrenza del termine di 30 giorni per la proposta della richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) inizia dal momento della conoscenza effettiva della sentenza; il dies a quo non si computa (art. 172, comma 4 c.p.p.).
- Il termine di cui all'art. 629-bis è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 (1-31 agosto), salvo che una norma speciale disponga diversamente; le eccezioni vanno interpretate restrittivamente.
- Se l'interessato apprende dell'esistenza della sentenza solo a seguito di un evento (es. arresto), la decorrenza del termine si colloca a partire dal giorno successivo a tale conoscenza reale.
- La mancata traduzione in lingua comprensibile di atti essenziali può compromettere l'esercizio del diritto di difesa e, se provata, può incidere sui termini di impugnazione o sulla validità del passaggio in giudicato; tuttavia tale questione richiede un accertamento di merito non surrogabile dal controllo sul calcolo dei termini.
- Se il giudice territoriale dichiara un'istanza inammissibile per tardività sulla base di un calcolo dei termini errato (omettendo sospensioni o regole sul dies a quo), la decisione è annullabile in Cassazione e il ricorso va riesaminato dal giudice di merito.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente la data di effettiva conoscenza della sentenza (ad esempio mediante atti di notificazione, verbali di esecuzione, provvedimenti di arresto) e chiedere, se necessario, la restituzione in termini o la traduzione degli atti.
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