Cassazione Civile, Ordinanza n. 22741/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia riguardava un terreno sito in Isernia, oggetto di domanda di rivendicazione proposta da una società che assumeva di esserne proprietaria ex art. 948 c.c. e che lamentava un illecito frazionamento catastale in due particelle. I convenuti resistevano; uno di essi eccepiva l'usucapione della particella contesa, sostenendo di aver posseduto il bene per un lungo periodo anche insieme ai propri danti causa. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva accertato la proprietà in capo alla società e condannato il convenuto al ripristino dell'esatta indicazione catastale e all'annotazione nella dichiarazione di successione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 948 c.c., sostenendo che la società non aveva provato la proprietà e che la Corte d'appello aveva indebitamente attenuato l'onere probatorio per la sola eccezione di usucapione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 1158 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente posto a suo carico la mancata prova del possesso utile all'usucapione, nonostante le testimonianze acquisite; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserito travisamento di alcune testimonianze quanto al momento iniziale del possesso utile ad usucapire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che il primo motivo era infondato perché, nella rivendicazione, l'eccezione di usucapione con indicazione di un dies a quo successivo all'acquisto del rivendicante è compatibile con l'affermazione della proprietà in capo all'attore; il secondo e il terzo motivo erano inammissibili o comunque manifestamente infondati perché miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivo inesistente e decisivo, non quando si contesti la mera valutazione di attendibilità e forza dimostrativa delle prove. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato specificamente sulle testimonianze e aveva escluso la prova di un possesso anteriore al 2003, non sindacabile in Cassazione. Ne sono derivate la condanna del ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
la domanda di rivendicazione può essere accolta quando l'attore abbia dimostrato la propria catena di acquisti e il convenuto non provi un possesso utile all'usucapione anteriore all'acquisto dell'attore
art. 115 c.p.c.
il travisamento della prova non coincide con la mera diversa valutazione del materiale istruttorio; è censurabile solo l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, non l'apprezzamento di attendibilità o idoneità dimostrativa
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione di sovrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito
art. 2697 c.c.
l'onere della prova resta regolato secondo i principi generali; nella specie la censura tendeva impropriamente a una nuova valutazione del riparto e dell'esito probatorio
art. 1158 c.c.
l'usucapione richiede la prova di un possesso continuato, utile e protratto per il tempo necessario, prova che il giudice di merito ha escluso sulla base delle risultanze istruttorie
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta camerale di definizione del ricorso come inammissibile o manifestamente infondato
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte ricorrente di decisione sul ricorso
art. 96 c.p.c.
la definizione del ricorso in conformità alla proposta ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie per lite temeraria previste dai commi terzo e quarto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, la prova della proprietà dell'attore può ritenersi raggiunta anche quando il convenuto opponga l'usucapione ma alleghi un possesso iniziato in epoca successiva all'acquisto del rivendicante; in tal caso l'eccezione stessa può confermare, per implicito, la titolarità del diritto in capo all'attore fino al momento in cui il possesso altrui sarebbe iniziato.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c.: il travisamento della prova ricorre solo se il giudice di merito attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente inesistente e decisivo, non quando si contesta la preferenza accordata a certe testimonianze o la loro attendibilità.
- La prova del possesso utile ad usucapire è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo nei limiti del vizio di motivazione o del vero travisamento della prova, non per sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e viene dichiarato inammissibile, il giudice può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dare atto dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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