Sentenza n. 15216/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio illegittimamente serbato in merito all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente con pec del 5 gennaio 2026; nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. - del diritto della ricorrente all’accesso agli atti; e per la condanna - di Mediocredito Centrale ad esibire la documentazione richiesta da -OMISSIS- con la predetta istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale del 5 gennaio 2026, relativa agli atti posti a fondamento dell’avvio di un procedimento di inefficacia dell’agevolazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di agevolazione)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto di accedere, per difendersi nel procedimento di inefficacia avviato da Mediocredito Centrale in relazione a una richiesta di agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI, alla documentazione raccolta nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza e acquisita da MCC, nonché agli altri documenti posti a fondamento dell’avvio del procedimento, compresa l’eventuale richiesta di ostensione rivolta da MCC all’autorità giudiziaria. Non avendo MCC risposto entro il termine previsto dall’art. 25 l. 241/1990, la società ha impugnato il silenzio-rigetto e chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. MCC ha eccepito l’inammissibile parcellizzazione delle iniziative giudiziarie e, nel merito, ha opposto il segreto istruttorio e i limiti all’accesso posti a tutela delle indagini penali. La ricorrente ha inoltre sostenuto l’irrilevanza del mancato sequestro dei documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per parcellizzazione: nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione, con un ricorso, di un solo provvedimento e il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale. Nel merito ha accolto parzialmente la domanda. Ha negato l’accesso agli atti d’indagine raccolti nel procedimento penale, perché coperti dal segreto previsto dall’art. 329 c.p.p., applicabile in combinato disposto con l’art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990; il mancato sequestro dei documenti è irrilevante, trattandosi di atti formati dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria. Le esigenze difensive della società non prevalgono sul segreto istruttorio, che comporta una temporanea compressione del diritto di difesa fino alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando l’accesso agli atti penali va esercitato con gli strumenti previsti dal codice di procedura penale. Ha invece riconosciuto il diritto di accesso alla richiesta di ostensione indirizzata da MCC all’autorità giudiziaria: si tratta di un documento formato da MCC, esterno al procedimento penale e prodromico all’avvio del procedimento di inefficacia; non sono state dedotte ulteriori limitazioni e sussiste un interesse concreto e attuale, poiché l’atto riguarda il procedimento volto a rimuovere il beneficio della richiedente. MCC è stata quindi ordinata a consentire l’accesso a tale documento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
MCC non ha fornito risposta alla suddetta istanza nel termine previsto dall’art. 25 legge 241 del 1990;
La mancata risposta all’istanza nel termine previsto ha determinato il silenzio-rigetto impugnabile con il ricorso in materia di accesso.
art. 116 c.p.a.
con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, la ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso, chiedendo riconoscersi il diritto ad accedere alla documentazione richiesta;
L’art. 116 c.p.a. è lo strumento processuale utilizzato per contestare il silenzio-rigetto e chiedere l’accertamento del titolo all’accesso.
art. 329 c.p.p.
gli atti di indagine “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”
Gli atti d’indagine restano coperti dal segreto fino a quando l’imputato non possa conoscerli e, in ogni caso, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; durante tale periodo il segreto preclude l’accesso documentale.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
le ragioni addotte in giudizio da MCC ostative all’accesso alla documentazione “raccolta nel corso del procedimento penale R.G. n. -OMISSIS- del Tribunale di Monza, acquisita da Mediocredito Centrale S.p.A.” risultano fondate, trovando applicazione l’art. 329 c.p.p. in combinato disposto con l’art. 24, comma 1, lett. a) della 241/1990
Il limite all’accesso previsto per gli atti d’indagine coperti da segreto opera anche nell’accesso documentale chiesto a MCC per ottenere documenti acquisiti nel procedimento penale.
Massime di principio
- Nel giudizio sul silenzio-rigetto in materia di accesso, l’amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni ostative all’ostensione; il giudice deve accertare la sussistenza del titolo all’accesso valutando anche tali ragioni.
- I documenti formati dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria e coperti dal segreto investigativo non sono ostensibili ai sensi della l. 241/1990 durante il periodo di segretezza previsto dall’art. 329 c.p.p.; il mancato sequestro dei documenti non rimuove tale preclusione.
- Le esigenze difensive del richiedente non prevalgono sul segreto istruttorio durante la fase in cui esso tutela l’interesse investigativo; dopo la chiusura delle indagini, l’accesso agli atti del procedimento penale deve essere esercitato attraverso gli strumenti previsti dal codice di procedura penale.
- Il segreto investigativo non si estende automaticamente a un documento formato dall’amministrazione e soltanto rivolto all’autorità giudiziaria per chiedere l’ostensione di atti: se il documento è esterno al procedimento penale, non sono dedotti altri limiti e sussiste un interesse concreto e attuale, è dovuto l’accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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