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Ordinanza

Ordinanza n. 1300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non espone analiticamente le singole censure d'appello, ma riferisce che esse riguardavano l'applicazione degli artt. 1357, 1369 e 1371 c.m. e dell'art. 732, comma 3, lett. d), r.m., nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata, costitutivi del micro-ordinamento di settore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, tutte le censure non fossero suscettibili di scrutinio favorevole. Ha quindi confermato, in via cautelare, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR, giudicando corretto il governo delle norme e dei principi del settore compiuto dapprima dall'Amministrazione e poi dal giudice di primo grado. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge se dovuti, salvo eventuale rinuncia al gravame di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • artt. 1357, 1369 e 1371 c.m.

    Norme applicate dall'Amministrazione e dal TAR nell'ambito del micro-ordinamento di settore, ritenute dal Consiglio di Stato correttamente governate.

  • art. 732, comma 3, lett. d), r.m.

    Norma del micro-ordinamento di settore applicata dall'Amministrazione e dal TAR e ritenuta correttamente interpretata e applicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato respinge il gravame quando, allo stato degli atti, le censure non risultano suscettibili di favorevole scrutinio e l'Amministrazione e il giudice di primo grado abbiano correttamente applicato le norme e i principi propri del micro-ordinamento di settore.
  • La corretta applicazione delle norme speciali e dei principi giurisprudenziali costitutivi di un micro-ordinamento di settore può fondare, in sede cautelare, la conferma della reiezione della domanda cautelare senza procedere a una definizione del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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