Cassazione Penale, Sentenza n. 33720/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna per plurime fattispecie di bancarotta in relazione al fallimento della R.P.R. Medical s.r.l. (dichiarata fallita il 21/10/2009). La contestazione riguardava l'agire quale amministratori di fatto (Tresoldi come direttore finanziario e coamministratore di fatto; Barale come consulente e coamministratore di fatto) e la commissione di condotte dolose quali: pagamenti ingiustificati a favore della C.D. Med s.r.l. per euro 494.116,15; stipula di un contratto di finanziamento a beneficio di C.D. Med con erogazione di credito garantita da ipoteca su immobile della fallita; pagamento di rata di un finanziamento di C.D. Med; acquisizione della BE.R.CO. S.p.A. priva di valore con esborso rilevante a favore dei soci; distrazioni di denaro a favore dei medesimi imputati e di terzi; sopravvalutazione dolosa dell'attivo sociale e tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di entrambi gli imputati. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per sindacato sul merito e per ineditezza di questioni non sollevate in appello; ha dichiarato infondate le doglianze sulla qualificazione di amministratori di fatto, ritenendo adeguatamente motivate le valutazioni dei giudici di merito e riscontrate dalle dichiarazioni dei testi, dagli accertamenti del curatore e della polizia giudiziaria; ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del coimputato Matteuzzi trasfuse nella relazione del curatore, non essendosi gli imputati avvalsi dell'esame del coimputato; ha respinto le eccezioni sulla recidiva e sulla prescrizione, rilevando che, anche escludendo la recidiva, l'aggravante del danno patrimoniale comporta un termine di prescrizione tale da far decorrere la prescrizione solo nel luglio 2028. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
Richiamata come riferimento alla disciplina delle responsabilita per le condotte che cagionano il fallimento; i giudici di merito hanno valutato le condotte distrattive e le operazioni ostative alla ricostruzione del patrimonio
art. 530 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili o infondate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai principi di motivazione e alla utilizzazione delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio; la Corte ha confermato l'utilizzabilita delle dichiarazioni trasfuse dal curatore quando non si chiede l'esame del coimputato
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti in ordine all'affidabilita delle dichiarazioni di parte; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valutato riscontri e attendibilita
art. 526 cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento ai mezzi di impugnazione; la Corte ha valutato l'ammissibilita delle censure in cassazione
art. 81 cod. pen.
Norma sulla recidiva; i ricorrenti contestavano l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale ma la Cassazione ha ritenuto infondate le censure o inedite quelle non precedentemente dedotte
art. 99 cod. pen.
Norma sulle circostanze aggravanti e sul calcolo della recidiva; rilevante per la determinazione del termine di prescrizione e per la statuizione sulla recidiva
art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)
La relazione del curatore fallimentare puo contenere riferimenti a dichiarazioni di coimputati; la Cassazione conferma la possibilita di utilizzarle come prova quando il coimputato non e stato esaminato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese dei ricorrenti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure che chiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili se non indicano un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione
- La qualifica di amministratore di fatto richiede motivazione analitica e riscontri concreti; se i giudici di merito descrivono poteri effettivi (direttive gestionali, rapporti con banche, emissione assegni, scelta fornitori) la qualifica puo reggere
- Le dichiarazioni del coimputato non esaminate in dibattimento possono essere utilizzate se trasfuse nella relazione del curatore fallimentare e se l'imputato non ha chiesto l'esame del coimputato
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio
- L'applicazione di recidiva e aggravanti incide sui termini di prescrizione: l'accertamento di aggravanti puo prolungare il termine e rendere infondate richieste di estinzione per prescrizione
- Per far valere un contrasto di giudicati occorre identita di fatto e di persona; differenze nella qualificazione delle condotte o nel soggetto beneficiario possono escludere il conflitto di giudicati
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