Sentenza n. 662/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego prot. n.19398 del 20-12-2023 notificato dal Comune alla ricorrente a mezzo pec in data 20 dicembre 2023 e comunicato alla ricorrente anche tramite SUAP, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-0933 Richiesta presentata al SUAP in data 27/03/2023, prot. n. 23041Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 03/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo fronte Via Piave DINIEGO DEFINITIVO E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO NON AUTORIZZATO” in relazione alla prat. n. PUB10/2023; 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi compresi, ove occorrendo: − il provvedimento notificato in data 24 novembre 2023, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-24032023-0933 Richiesta presentata al SUAP in data 27/03/2023, prot. n. 23041Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 03/2020 PER MANTENIMENTO DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo fronte Via Piave COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E PREAVVISO DI DIFFIDA ALLA RIMOZIONE ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241” in relazione alla prat. n. PUB10/2023; − il verbale della Commissione Tecnica n. 21/2023 in data 13 novembre 2023 in relazione alla prat. n. PUB10/2023; − la comunicazione a mezzo pec prot. n. 19753 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “DINIEGHI DEFINITIVI E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE – RICHIESTE RINNOVO AUTORIZZAZIONI N. 1/2020, VIA BUGATTONE N. SNC - N. 03/2020, VIA DON L. PALAZZOLO FRONTE VIA PIAVE - N. 04/2020, VIALE DELLA COLOMBERA” con cui l'Ufficio Tecnico Comunale ha confermato il “contenuto di tutti i provvedimenti emessi in relazione all'oggetto in merito alle scadenze delle diffide alla copertura ed alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e alle conseguenze relative all'inottemperanza alle stesse”; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Torre Boldone al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione al mantenimento di un cartello pubblicitario, con diffida alla copertura e alla rimozione dell'impianto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di rinnovo dell'autorizzazione relativa a un cartello pubblicitario, nonché il preavviso di diniego, il verbale della Commissione Tecnica e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L'impianto era stato autorizzato e successivamente rinnovato, ma il sopralluogo aveva rilevato molteplici difformità: altezza del palo diversa da quella autorizzata; messaggio pubblicitario difforme e relativo a un'attività per la quale non era stata richiesta autorizzazione; posizionamento dell'archetto di sostegno a quota inferiore a quella prescritta dal Piano generale degli impianti pubblicitari; targhetta identificativa non aggiornata; distanza inferiore a quella minima prescritta rispetto a un altro cartello pubblicitario. La ricorrente ha dedotto: violazione delle norme regolamentari comunali e del d.P.R. 495/1992, sostenendo che le difformità non integrassero cause di decadenza o di diniego del rinnovo; illegittimità derivata del preavviso e del diniego per motivazione insufficiente, difetto di istruttoria e mero richiamo agli atti della Commissione Tecnica; violazione del termine procedimentale di novanta giorni; lesione del legittimo affidamento maturato per la tolleranza delle difformità nei precedenti anni; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione comunale secondo cui la nozione di mezzo pubblicitario comprende sia il supporto materiale sia il contenuto del messaggio, sicché la difformità del messaggio integra una difformità dell'impianto autorizzato. Il diniego di rinnovo era inoltre espressamente giustificato dal regolamento comunale quando la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. La disciplina statale non impedisce al Comune di introdurre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, prescrizioni più restrittive sul contenuto della pubblicità autorizzata. Anche la violazione dell'altezza minima prevista dal Piano generale degli impianti pubblicitari è stata ritenuta rilevante, perché incide sulla regolarità costruttiva, sulla visibilità degli impianti semaforici e sulla sicurezza stradale. L'omessa aggiornamento della targhetta identificativa è stata considerata violazione degli obblighi di manutenzione, in quanto la targhetta costituisce parte integrante dell'impianto. È stata altresì ritenuta pacifica la violazione delle distanze minime previste dal Codice della strada, in assenza di deroga autorizzata. Nel complesso, i verbali di sopralluogo e il parere della Commissione Tecnica sono stati giudicati coerenti, adeguatamente istruiti e motivati; pertanto sono stati respinti anche i motivi rivolti contro il preavviso e il diniego per illegittimità derivata, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il Comune poteva valutare le irregolarità in sede di rinnovo, poiché esse costituivano sia causa di decadenza sia motivo ostativo alla costituzione di un nuovo rapporto autorizzatorio. La scadenza del precedente titolo non rendeva irrilevanti le violazioni pregresse. La precedente inerzia dell'amministrazione non ha fatto sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione illegittima, né il rinnovo poteva essere considerato una mera vidimazione automatica. Il termine procedimentale è stato qualificato come non perentorio: la sua violazione non determina la perdita del potere di provvedere e può rilevare solo, in presenza degli ulteriori presupposti, ai fini della responsabilità da ritardo. Il diniego è stato ritenuto proporzionato, anche perché il privato resta libero di presentare una nuova istanza, corredata da un progetto conforme. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza dell'illegittimità degli atti e per assenza di prova del nesso causale tra il ritardo e il danno. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria presuppone l'accertamento di un'attività amministrativa illegittima e degli ulteriori elementi della responsabilità; in mancanza dell'illegittimità dell'atto impugnato manca l'ingiustizia del danno.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso concreto il relativo preavviso è stato ritenuto immune da vizi derivati.
art. 2-bis l. 241/1990
La violazione del termine procedimentale può assumere rilievo risarcitorio, ma non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento né la perdita del potere di provvedere.
art. 23, comma 12, d.lgs. 285/1992
La non osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione relativa ai mezzi pubblicitari rileva ai fini della legittimità delle conseguenze amministrative previste.
art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. 495/1992
Le distanze minime tra cartelli e altri mezzi pubblicitari devono essere rispettate; la loro violazione, in assenza di deroga, costituisce irregolarità idonea a giustificare il diniego del rinnovo.
art. 53, comma 8, d.P.R. 495/1992
La disciplina statale sulla necessità di autorizzazione per la modifica del messaggio fuori dai centri abitati non esclude una disciplina comunale più restrittiva sul controllo della pubblicità autorizzata.
art. 54, comma 1, d.P.R. 495/1992
è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento
Impone al titolare dell'autorizzazione un generale obbligo di manutenzione del mezzo pubblicitario e delle strutture di sostegno.
art. 55, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico patrimoniale
non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione (…) se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
Il diniego di rinnovo è legittimo quando la pubblicità in atto, intesa sia quanto all'impianto sia quanto al messaggio, è difforme da quella autorizzata.
art. 55, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico patrimoniale
La collocazione o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità dall'autorizzazione costituisce causa di decadenza e motivo ostativo al rinnovo.
art. 57, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico patrimoniale
La violazione degli obblighi relativi alla corretta conservazione e gestione dell'impianto, comprese le targhette identificative, contribuisce a integrare i presupposti della decadenza.
art. 13 del Piano generale degli Impianti Pubblicitari
i mezzi pubblicitari a bandiera posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all’interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un’altezza non inferiore a m. 2,5 dal piano del marciapiede
La prescrizione tutela la visibilità degli impianti semaforici e la sicurezza stradale; la sua violazione integra una difformità rilevante ai fini del diniego del rinnovo.
art. 18 del Piano generale degli Impianti Pubblicitari
Le targhette identificative costituiscono parti integranti dell'impianto e sono comprese negli obblighi di manutenzione.
Massime di principio
- Ai fini della conformità di un mezzo pubblicitario all'autorizzazione, la nozione di mezzo comprende sia il supporto materiale sia il contenuto ideale della comunicazione; pertanto, la difformità del messaggio pubblicitario può costituire difformità dell'impianto e giustificare il diniego del rinnovo.
- L'amministrazione comunale può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, condizioni più restrittive rispetto alla disciplina statale quanto al controllo delle forme di pubblicità autorizzate, purché tali condizioni siano previste dalla normativa regolamentare applicabile.
- In sede di rinnovo di un'autorizzazione per impianti pubblicitari, l'amministrazione deve verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti e può negare il rinnovo per irregolarità già presenti durante il precedente rapporto; la scadenza del titolo non sana né rende irrilevanti le difformità pregresse.
- La mera inerzia dell'amministrazione o la mancata contestazione di irregolarità pregresse non genera, di regola, un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione illegittima, soprattutto quando siano coinvolti interessi pubblici attuali connessi alla sicurezza stradale e alla corretta gestione del demanio stradale.
- Il termine previsto dalla disciplina regolamentare per la conclusione del procedimento, se non qualificato come perentorio, non comporta la perdita del potere di provvedere né determina l'illegittimità del provvedimento tardivo; l'eventuale ritardo può rilevare sul piano risarcitorio solo in presenza di danno, nesso causale e colpa dell'amministrazione.
- Il diniego di rinnovo fondato su molteplici difformità dell'impianto è proporzionato quando risponde alla funzione di controllo dell'amministrazione e lascia al privato la possibilità di presentare una nuova domanda basata su un progetto conforme.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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