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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, chiesto con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti, in via principale, delle operazioni di scrutinio dei voti per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Lesina svoltesi nella tornata elettorale del 25-26 maggio 2025 e dell’atto di proclamazione degli eletti a Sindaco e a Consiglieri comunali del 26 maggio 2025 e la correzione, sostituendo al Sindaco dichiarato eletto (Di Mauro Leonardo Primiano) la candidata Sindaca della lista “Lesina Futura”, sig.ra Alessandra Matarante, ed ai Consiglieri dichiarati eletti della lista “Lesina Azzurra”, i primi otto candidati a Consigliere comunale della lista “Lesina Futura” più votati (Maria Nunzia Cicculli, Leonardo Biscotti, Concetta Orlando, Michele Lombardi, Tiziana Maselli, Francesco Schiavone, Chiara Rosaria Mastropasqua e Aniello Costantino Montoro) ovvero per l’indizione del ballottaggio, in caso di parità di voti tra i due candidati Sindaci; in via subordinata, per la ripetizione delle votazioni relative alle Sezioni elettorali ove vi è stata l’illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto ex artt. 41 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e 29 L. 5 febbraio 1992 n. 104;

Giustizia amministrativa202500894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Operazioni di scrutinio e atto di proclamazione degli eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Lesina del 25-26 maggio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati elettorali)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti, chiedendo in via principale la correzione del risultato elettorale mediante la sostituzione della candidata Sindaca e dei consiglieri proclamati con i candidati della lista "Lesina Futura", ovvero l'indizione del ballottaggio in caso di parità di voti tra i candidati Sindaci. In via subordinata hanno chiesto l'annullamento e la ripetizione delle votazioni nelle sezioni interessate dall'ammissione al voto assistito di elettori che, secondo la prospettazione ricorrente, non presentavano impedimenti fisici tali da giustificare l'assistenza, in violazione dell'art. 41 d.P.R. 570/1960 e dell'art. 29 l. 104/1992. Il testo del dispositivo non espone le specifiche ragioni della decisione né individua le sezioni coinvolte, rinviando alla parte motiva non trasmessa.

La decisione

Il TAR ha definitivamente accolto la domanda subordinata e, per l'effetto, ha annullato le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità indicate nella parte motiva, non riportata nel testo disponibile. Non risultano quindi accolte, per quanto determinabile, le domande principali di correzione del risultato elettorale o di indizione del ballottaggio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 7, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio elettorale; il testo disponibile non espone l'interpretazione specifica adottata.

  • art. 41 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Indicato dalle ricorrenti quale parametro per contestare l'ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti; il dispositivo accoglie la domanda subordinata, ma la parte motiva non è disponibile.

  • art. 29 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Indicato dalle ricorrenti in relazione ai presupposti del voto assistito; il testo disponibile non precisa la specifica interpretazione fornita dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale, la domanda subordinata di annullamento delle operazioni di voto può essere accolta quando siano accertate irregolarità relative all'ammissione al voto assistito, nei limiti e per le sezioni indicate nella motivazione della sentenza.
  • L'accoglimento della domanda di annullamento delle operazioni di voto non comporta automaticamente la correzione del risultato elettorale o l'indizione del ballottaggio, che costituiscono domande distinte e devono essere valutate secondo l'esito degli accertamenti sulle operazioni elettorali.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo

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