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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, per essersi, quale intestatario del contratto di fornitura, con più azioni del medesimo disegno criminoso e al fine di trarne profitto, impossessato di una quantità imprecisata di energia elettrica, commettendo il fatto su cosa destinata a pubblico servizio e con violenza sulle cose (artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.). In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p., vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della norma aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., lamentando che l'aggravante sarebbe stata contestata in modo generico e non sufficientemente specificato, con conseguente violazione del diritto di difesa e carenza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già esaminato e respinto la censura sulla mancata correlazione tra imputazione e sentenza, e ha osservato che la doglianza oggi prospettata dal ricorrente (genericità della contestazione dell'aggravante) non poteva essere sollevata nel giudizio d'appello dopo che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato non condizionato: la scelta dell'abbreviato incondizionato implica accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa e preclude l'eccezione di nullità per genericità dell'atto di imputazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Articolo relativo al furto: la sentenza applica la fattispecie base al comportamento consistente nell'impossessarsi di energia elettrica.

  • Codice penale, art. 625, n. 2 e n. 7

    Aggravanti previste per il reato (n.2: fatto commesso su cosa esposta alla pubblica fede o destinata a pubblico servizio; n.7: circostanza della violenza sulle cose). La Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante dovesse essere valutata alla luce della regolarità formale dell'imputazione e delle scelte processuali dell'imputato.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento alla continuazione tra più azioni: la condotta è stata qualificata come più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale). Il ricorrente ha invocato tali censure, ma la Corte le ha ritenute inammissibili per le ragioni procedurali esposte.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato nei motivi relativi alla presunta nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte d'appello ha valutato e respinto la censura relativa a mancanza di correlazione.

  • Codice di procedura penale, art. 491

    Richiamato con riferimento alla rilevabilità d'ufficio o alla decadenza delle nullità relative dell'atto di imputazione: alcune nullità devono essere eccepite nei termini di legge, altrimenti sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 438

    Norma che disciplina la scelta del rito abbreviato. La Corte ricorda che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica accettazione dell'imputazione e preclude, nel giudizio abbreviato incondizionato, l'eccezione di genericità dell'atto di imputazione.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato non condizionato implica, di regola, l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa: chi opta per tale rito perde la possibilità di sollevare successivamente eccezioni di nullità dell'atto di imputazione per genericità o indeterminatezza.
  • Se l'imputazione è ritenuta generica o indeterminata, l'obiezione deve essere sollevata tempestivamente e, se possibile, prima di scegliere un rito che ne comporti l'accettazione (es. ricorrere al giudizio ordinario o chiedere l'abbreviato condizionato se compatibile).
  • Le nullità dell'atto di imputazione possono essere "generali" (che incidono sul regime del procedimento) o "relative" (rilevabili solo se eccepite nei termini di legge); è importante valutare la natura della nullità e i termini per la deduzione in difesa.
  • In cassazione non saranno ammessi motivi che non siano stati adeguatamente proposti e motivati nei gradi di merito, o che siano incompatibili con le scelte processuali compiute dall'imputato (per es. rinuncia implicita ad eccezioni mediante scelta dell'abbreviato incondizionato).
  • Per contestare l'applicazione di un'aggravante occorre verificare sia la correttezza formale della sua contestazione nell'atto di imputazione sia la tempestività dell'eccezione: se la contestazione è generica, la nullità può essere rilevabile ma spesso è decadenza-procedimentalmente rilevante.
  • Il difensore dovrebbe valutare strategicamente la scelta del rito (abbreviato condizionato, incondizionato o ordinario) in funzione della qualità e della precisione dell'imputazione e delle eventuali eccezioni da sollevare.

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