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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3397/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Catanzaro, lamentando: per Fiarè omissione di valutazione di una memoria difensiva depositata e carenza/mancata motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per reato continuato (artt. 81 e 133 c.p.); per Lentini e Paladino vizio di motivazione e mancata specificazione degli aumenti comminati per i reati satelliti in continuazione (richiamando l'obbligo di motivazione per ciascun aumento e richiamando artt. 125 c.p.p., 81 c.p., 132 e 133 c.p.). I fatti rilevanti riguardavano contestati importi di importazione di cocaina (capo D: 63 kg come carico di prova di 8 t; capo E: atti idonei ad importare ingenti quantitativi dalla Colombia e dalla Spagna) e la precedente problematicità motivazionale relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: la censura sull'omesso esame della memoria difensiva è generica perché non è stato indicato quale argomento decisivo contenesse; le critiche alla dosimetria della pena non superano il sindacato di legittimità in assenza di prova di arbitrio o palese irragionevolezza; gli aumenti per continuazione sono di entità modesta e la Corte di appello ha fornito argomentazione complessiva sufficiente (richiamando la congruità desumibile dal corpo della sentenza), per cui non era richiesto un obbligo di motivazione dettagliata per ciascun aumento. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante di agevolazione di associazione di tipo mafioso: la sua ricorrenza richiede adeguata motivazione; nella vicenda la Suprema Corte aveva già rilevato carente motivazione in primo momento, con conseguente esclusione da parte della Corte d'appello in sede di rinvio

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti e modalità della continuazione e del calcolo del triplo della pena: la determinazione degli aumenti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per arbitrio o manifesta irragionevolezza

  • art. 132 cod. pen.

    Principio di proporzionalità della pena: fonda l'obbligo di motivazione ma non impone sempre motivazione dettagliata per ogni aumento di entità modesta

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: richiede motivazione sulla quantificazione, ma la Corte ha ricordato che il grado di dettaglio motivazionale è correlato all'entità dell'aumento

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Nullità: la presumibile violazione delle garanzie difensive (omesso esame di memorie) deve essere dimostrata nella sua incidenza sul provvedimento per configurare nullità; qui la Corte ha ritenuto la censura generica

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Facoltà di depositare memorie in ogni fase: il giudice non è automaticamente sanzionato per non avere esplicitamente menzionato ogni memoria, salvo che le argomentazioni non siano decisive e non siano state considerate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Obbligo di indicare la pena per ciascun reato in caso di pluralità di reati: la Corte ricorda che l'onere motivazionale sussiste in linea di principio ma può essere più flessibile quando gli aumenti sono modesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando non sussista assenza di colpa; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • L'omesso esame formale di una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità: il ricorrente deve indicare quale argomento decisivo la memoria conteneva e il nesso con la presunta illegittimità del provvedimento
  • La quantificazione della pena nel reato continuato è subordinata al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di arbitrio o palese irragionevolezza
  • Quando gli aumenti per continuazione sono di entità modesta e sotto la media edittale, è sufficiente una motivazione generale e la possibilità di desumere i parametri valutativi dal corpo della sentenza, senza obbligo di dettaglio per ogni reato satellite
  • Per lamentare una disparità di trattamento rispetto a coimputati, chi impugna deve dimostrare la comparabilità oggettiva delle posizioni e fornire elementi concreti, non limitarsi ad affermazioni generiche
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. richiede adeguata e specifica motivazione: la sua contestazione può portare a rideterminazione della pena se la motivazione originaria è insufficiente
  • In sede di ricorso per cassazione è essenziale formulare censure specifiche e non generiche: l'assenza di puntuali doglianze circa la logicità o ragionevolezza della motivazione rende il ricorso inammissibile
  • La pronuncia sulla inammissibilità può comportare condanna per spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende se non sussiste evidente assenza di colpa nella proposizione del ricorso

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