Cassazione Penale, Sentenza n. 3397/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Catanzaro, lamentando: per Fiarè omissione di valutazione di una memoria difensiva depositata e carenza/mancata motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per reato continuato (artt. 81 e 133 c.p.); per Lentini e Paladino vizio di motivazione e mancata specificazione degli aumenti comminati per i reati satelliti in continuazione (richiamando l'obbligo di motivazione per ciascun aumento e richiamando artt. 125 c.p.p., 81 c.p., 132 e 133 c.p.). I fatti rilevanti riguardavano contestati importi di importazione di cocaina (capo D: 63 kg come carico di prova di 8 t; capo E: atti idonei ad importare ingenti quantitativi dalla Colombia e dalla Spagna) e la precedente problematicità motivazionale relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: la censura sull'omesso esame della memoria difensiva è generica perché non è stato indicato quale argomento decisivo contenesse; le critiche alla dosimetria della pena non superano il sindacato di legittimità in assenza di prova di arbitrio o palese irragionevolezza; gli aumenti per continuazione sono di entità modesta e la Corte di appello ha fornito argomentazione complessiva sufficiente (richiamando la congruità desumibile dal corpo della sentenza), per cui non era richiesto un obbligo di motivazione dettagliata per ciascun aumento. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante di agevolazione di associazione di tipo mafioso: la sua ricorrenza richiede adeguata motivazione; nella vicenda la Suprema Corte aveva già rilevato carente motivazione in primo momento, con conseguente esclusione da parte della Corte d'appello in sede di rinvio
art. 81 cod. pen.
Limiti e modalità della continuazione e del calcolo del triplo della pena: la determinazione degli aumenti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per arbitrio o manifesta irragionevolezza
art. 132 cod. pen.
Principio di proporzionalità della pena: fonda l'obbligo di motivazione ma non impone sempre motivazione dettagliata per ogni aumento di entità modesta
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: richiede motivazione sulla quantificazione, ma la Corte ha ricordato che il grado di dettaglio motivazionale è correlato all'entità dell'aumento
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nullità: la presumibile violazione delle garanzie difensive (omesso esame di memorie) deve essere dimostrata nella sua incidenza sul provvedimento per configurare nullità; qui la Corte ha ritenuto la censura generica
art. 121 cod. proc. pen.
Facoltà di depositare memorie in ogni fase: il giudice non è automaticamente sanzionato per non avere esplicitamente menzionato ogni memoria, salvo che le argomentazioni non siano decisive e non siano state considerate
art. 533 cod. proc. pen.
Obbligo di indicare la pena per ciascun reato in caso di pluralità di reati: la Corte ricorda che l'onere motivazionale sussiste in linea di principio ma può essere più flessibile quando gli aumenti sono modesti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando non sussista assenza di colpa; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- L'omesso esame formale di una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità: il ricorrente deve indicare quale argomento decisivo la memoria conteneva e il nesso con la presunta illegittimità del provvedimento
- La quantificazione della pena nel reato continuato è subordinata al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di arbitrio o palese irragionevolezza
- Quando gli aumenti per continuazione sono di entità modesta e sotto la media edittale, è sufficiente una motivazione generale e la possibilità di desumere i parametri valutativi dal corpo della sentenza, senza obbligo di dettaglio per ogni reato satellite
- Per lamentare una disparità di trattamento rispetto a coimputati, chi impugna deve dimostrare la comparabilità oggettiva delle posizioni e fornire elementi concreti, non limitarsi ad affermazioni generiche
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. richiede adeguata e specifica motivazione: la sua contestazione può portare a rideterminazione della pena se la motivazione originaria è insufficiente
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale formulare censure specifiche e non generiche: l'assenza di puntuali doglianze circa la logicità o ragionevolezza della motivazione rende il ricorso inammissibile
- La pronuncia sulla inammissibilità può comportare condanna per spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende se non sussiste evidente assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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