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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14242/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cardella impugnava l'ordinanza del riesame che, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. L'imputazione provvisoria riguarda una rapina aggravata in concorso (furto di orologi e di un ciclomotore, valore complessivo circa €8.000). Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo che la ricostruzione della prova video e delle intercettazioni non provava il ruolo di co‑esecutore di Cardella e che vi erano contraddizioni tra immagini e contenuti delle conversazioni intercettate; (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., chiedendo la sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico, deducendo l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (dato che l'indagine si basa su intercettazioni e videoregistrazioni) e l'adeguatezza del presidio elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una diversa valutazione dei fatti e degli elementi indizianti, materia che non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ha confermato la congruità e la logicità della ricostruzione del riesame, fondata su intercettazioni ambientali e videosorveglianza. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il Tribunale del riesame aveva legittimamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.) sulla base della dinamica del reato, della violenza attribuita all'indagato, dei collegamenti con esponenti mafiosi, dei precedenti e della professionalità delinquenziale; la scelta di non sostituire la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto è stata motivata anche dalla inadeguatezza del presidio elettronico a impedire comunicazioni con terzi e dalla condotta pregressa di non ottemperanza a misure restrittive. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, c.p.

    La norma detta la circostanza aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso; nel caso di specie il Tribunale di riesame ha escluso l'applicazione di tale aggravante rispetto al capo di imputazione contestato a Cardella.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta violazione motivazionale; nel provvedimento la Corte osserva che la contestazione attiene a una diversa valutazione dei fatti e quindi non integra un vizio di legge rilevante in sede di legittimità.

  • art. 274 c.p.p.

    Elenca le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione e l'inquinamento probatorio). Il Tribunale ha fondato la custodia soprattutto sul pericolo di reiterazione (lett. c) e ha valutato comunque la possibilità che la comunicazione con terzi alimenti collegamenti criminali; la Corte ha ritenuto tale valutazione congrua.

  • art. 274, lett. a), c.p.p.

    La lett. a) riguarda il pericolo di inquinamento probatorio; la difesa sosteneva che tale rischio fosse inesistente perché l'indagine si basa su intercettazioni e video, ma la Corte ha ritenuto che il divieto di comunicazione con terzi servisse anche a recidere collegamenti criminali, giustificando la misura.

  • art. 275 c.p.p.

    Norme relative alle misure cautelari personali e alle possibili forme di sostituzione; impugnata la mancata sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto, la Corte ha ritenuto lecita la valutazione del riesame circa l'insufficienza del presidio elettronico.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per la condanna pecuniaria del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla sintesi del ricorso (sintesi per la motivazione in Cassazione); la memoria difensiva era stata sintetizzata nei limiti consentiti.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Norma di carattere esecutivo/organizzativo richiamata per gli adempimenti comunicativi della cancelleria in seguito alla decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito criticare in termini sostanziali la ricostruzione dei fatti o chiedere una rivalutazione degli elementi di prova: il rimedio è ammissibile solo se si denunciano specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante (es. art. 416‑bis) non impedisce che permangano esigenze cautelari fondate su altri elementi (pericolo di reiterazione, collegamenti criminosi, gravità della condotta, precedenti).
  • Per la valutazione della sussistenza della custodia cautelare il giudice deve motivare concretamente quale esigenza cautelare (lett. a), b), c) di art. 274) giustifica la misura e non può essere confusa con mere contestazioni speculative; la motivazione deve considerare anche la personalità, i precedenti e la condotta processuale dell'indagato.
  • La richiesta di sostituzione della custodia con arresti domiciliari e braccialetto elettronico richiede di dimostrare l'effettiva adeguatezza del presidio a impedire le esigenze cautelari contestate; la sola asserzione che le prove sono "immateriali" (es. intercettazioni, video) non è sufficiente a escludere il rischio di inquinamento o di mantenimento di collegamenti criminosi.
  • Pregresse inosservanze di misure restrittive o di obblighi di sorveglianza sono elementi rilevanti e rafforzano la valutazione negativa circa la sostituibilità della custodia cautelare con misure meno afflittive.
  • Le censure di carattere tecnico‑procedurale (mancanza di motivazione logica, violazione di norme procedurali) devono essere dettagliate e puntuali in Cassazione: le argomentazioni generiche o congetturali sono destinate a essere respinte.

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