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Circolare

Circolare numero 48 del 17-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1° gennaio 1995, i limiti massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono stati rivalutati in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Vengono indicati i nuovi importi dei massimali, la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più alto e le regole di applicazione ai diversi trattamenti, distinguendo tra licenziamenti successivi al 31 dicembre 1994 e situazioni già maturate nel 1994.

Aggiornamento 1995 dei massimali per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

Aggiornamento 1995 dei massimali per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

La circolare comunica l’adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 1995, dei limiti massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e di alcune prestazioni di disoccupazione. L’aggiornamento è effettuato in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.

Trattamenti di integrazione salariale

Il decreto-legge n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/1994, ha stabilito all’art. 1, comma 5, che dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1995, gli importi massimi mensili dell’integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento siano incrementati nella misura dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per il 1995, tenuto conto della variazione dell’indice per l’anno 1994, i massimali risultano fissati come segue, al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986:

  • primo limite: L. 1.287.306 lordo, L. 1.212.127 netto;
  • secondo limite: L. 1.547.217 lordo, L. 1.456.860 netto.

La retribuzione mensile soglia oltre la quale si applica il secondo limite è fissata, dal 1° gennaio 1995, in L. 2.784.990.

La circolare ricorda inoltre che tali limiti si applicano, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 223/1991, anche alle integrazioni salariali ordinarie secondo i criteri già richiamati in precedenti istruzioni, nonché alle indennità speciali di importo pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

Indennità di mobilità

In base all’art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991, gli aumenti dei massimali dell’integrazione salariale si riflettono anche sul calcolo dell’indennità di mobilità e della retribuzione di riferimento. Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1994, l’indennità di mobilità iniziale spettante per i primi 12 mesi deve essere determinata nei limiti dei massimali indicati per l’integrazione salariale, a seconda che la retribuzione mensile superi o meno la soglia di L. 2.784.990.

Dal tredicesimo mese in poi, l’indennità di mobilità deve essere ridotta all’80% della misura iniziale, senza applicare ulteriormente la riduzione del 5,84%.

Trattamenti speciali di disoccupazione

La circolare precisa che i nuovi massimali si applicano, limitatamente ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 1994, anche ai lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991.

Tale aggiornamento non si estende invece:

  • ai beneficiari del trattamento speciale di cui all’art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991;
  • a coloro che percepiscono la mobilità trasformata ai sensi dell’art. 22, comma 7, della medesima legge.

Per queste ultime prestazioni i massimali restano invariati, poiché gli adeguamenti collegati al vecchio meccanismo dell’indennità di contingenza non sono più operanti.

Indennità ordinaria di disoccupazione

In attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 451/1994, i nuovi massimali si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione, senza però la riduzione del 5,84%.

L’aggiornamento riguarda soltanto la disoccupazione non agricola con requisiti normali. Restano invece disciplinate dagli importi già previsti per il 1994:

  • la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • la disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, quando siano liquidate con riferimento all’attività svolta nel corso del 1994.

Per i rapporti di lavoro cessati dopo il 31 dicembre 1994, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali deve essere calcolata tenendo conto dei nuovi massimali indicati nel paragrafo A. La circolare precisa infine che, tra i due tetti massimi, in concreto può operare soltanto quello più elevato.

Punti principali

Aggiornamento dei massimali per integrazione salariale

Dal 1° gennaio 1995 gli importi massimi mensili dell’integrazione salariale previsti dalla legge n. 299/1994, convertita dalla legge n. 451/1994, sono incrementati dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 1995 i massimali risultano pari a L. 1.287.306 e L. 1.547.217 al lordo, rispettivamente L. 1.212.127 e L. 1.456.860 al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. La retribuzione mensile soglia per l’applicazione del massimale più alto è fissata in L. 2.784.990 dal 1° gennaio 1995.

Applicazione ai trattamenti di mobilità

Gli importi aggiornati per l’integrazione salariale si applicano anche al calcolo dell’indennità di mobilità e della retribuzione di riferimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991. Per i primi 12 mesi, l’indennità di mobilità spettante per licenziamenti successivi al 31 dicembre 1994 va determinata entro i limiti dei massimali indicati nel paragrafo A, a seconda che la retribuzione mensile sia superiore o inferiore a L. 2.784.990. Dal tredicesimo mese in poi l’indennità va ridotta all’80% della misura iniziale, senza applicare ulteriormente la riduzione del 5,84%.

Trattamenti speciali di disoccupazione

I nuovi massimali si applicano, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1994, anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991. Non si applicano invece ai beneficiari del trattamento speciale ex art. 22, comma 8, né a coloro che percepiscono la mobilità trasformata ex art. 22, comma 7, della stessa legge. Per tali ultime prestazioni i massimali restano invariati, poiché gli adeguamenti basati sul meccanismo dell’indennità di contingenza non possono più operare.

Indennità ordinaria di disoccupazione

In base al rinvio dell’art. 3, comma 2, della legge n. 451/1994, i nuovi massimali si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione, senza la riduzione del 5,84%. L’aggiornamento riguarda solo l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per la disoccupazione agricola, ordinaria e ridotta, riferite all’attività svolta nel 1994, restano validi gli importi già fissati per quell’anno. Per i rapporti cessati dopo il 31 dicembre 1994, l’indennità va calcolata con i nuovi massimali del paragrafo A, precisando che tra i due tetti massimi opera in concreto solo quello più elevato.

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