Circolare numero 43 del 15-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi sostitutivi aggiornati per il 1995 dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica, esclusi dalla base imponibile previdenziale e assistenziale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 503/1992. La rivalutazione è effettuata applicando l'indice ISTAT 1994 pari al 3,9%. Viene inoltre chiarito che il regime contributivo del servizio mensa erogato tramite buoni pasto segue il DM 3.3.1994 anche se il buono è utilizzato in sede o in trasferta. Infine, i datori di lavoro possono recuperare le eventuali differenze contributive versate in eccesso per i mesi pregressi del 1995 mediante le denunce contributive, con le modalità indicate per il mod. DM 10/2 e per il calcolo dei contributi sanitari.
Rivalutazione 1995 degli importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica esclusi dalla contribuzione
Rivalutazione 1995 degli importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica
La circolare aggiorna per l'anno 1995 i valori massimi degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale. L'aggiornamento discende dal meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla normativa vigente ed è effettuato in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 1994, pari al 3,9%.
Inquadramento normativo
La disciplina richiamata è quella dell'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La disposizione prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994, l'esclusione dalla base imponibile contributiva dei corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse all'attività lavorativa, nonché dei relativi importi sostitutivi entro i limiti fissati da appositi decreti ministeriali.
Rivalutazione annuale e riferimento all'indice ISTAT
I valori degli importi sostitutivi erano stati fissati per il 1994 dai DM 3 marzo 1994 e 8 luglio 1994. Tali decreti prevedono che gli importi siano aggiornati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In applicazione di tale criterio, il Ministero del lavoro ha comunicato che la variazione ISTAT 1994 è risultata pari al 3,9%, consentendo così la determinazione dei nuovi importi validi dal 1 gennaio 1995.
Chiarimento sul servizio mensa tramite buoni pasto
La circolare riporta anche un chiarimento ministeriale di interesse operativo: il regime contributivo del servizio mensa erogato tramite buoni pasto segue la disciplina del DM 3 marzo 1994 sia quando il buono è utilizzato presso la sede di lavoro sia quando è utilizzato in trasferta. Il richiamo è significativo per la corretta applicazione del trattamento contributivo in tutte le ipotesi di utilizzo del titolo sostitutivo.
Recupero delle differenze contributive per i mesi pregressi del 1995
I datori di lavoro che abbiano versato contributi in misura superiore a quella dovuta per effetto dei nuovi importi possono recuperare le differenze contributive relative ai mesi del 1995 mediante una delle denunce contributive da presentare entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. La regolarizzazione deve avvenire secondo una procedura precisa:
- determinazione degli imponibili corretti dei mesi oggetto di regolarizzazione;
- calcolo delle differenze in meno rispetto agli imponibili già assoggettati a contribuzione;
- esposizione delle differenze in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
- ricalcolo dei contributi dovuti sui nuovi totali.
Adempimenti dichiarativi e coordinamento con il servizio sanitario
Le medesime istruzioni devono essere seguite anche ai fini del calcolo dei contributi per il servizio sanitario e della compilazione del mod. DM 10/S. La circolare, quindi, coordina gli effetti della rivalutazione non solo sul piano previdenziale e assistenziale, ma anche sulla contribuzione sanitaria, imponendo un adeguamento coerente delle denunce contributive.
Valori massimi per il 1995
L'allegato alla circolare riporta i valori massimi degli importi sostitutivi esenti da contribuzione validi dal 1 gennaio 1995:
- servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: lire 2.078 a pasto;
- buono pasto: lire 9.351 a pasto;
- importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto in sede contrattuale o da accordi integrativi: lire 25.975 mensili;
- importo sostitutivo del servizio di panatica istituito: lire 2.078 a pasto;
- somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave, ancorché operanti in ambito portuale, in sostituzione del servizio di panatica: lire 9.351 giornaliere.
Richiami a precedenti circolari
La circolare ricorda, infine, che sull'applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 erano già intervenute le circolari n. 188 del 3 agosto 1993, n. 15 del 18 gennaio 1994, n. 126 del 27 aprile 1994, n. 227 del 25 luglio 1994 per il settore dell'edilizia e n. 246 del 25 agosto 1994 per il settore marittimo. Tali precedenti restano il quadro interpretativo di riferimento cui la presente comunicazione si aggiunge per l'aggiornamento dei valori 1995.
Punti principali
Rivalutazione 1995 degli importi sostitutivi
Gli importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica, esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali, sono rivalutati per il 1995 sulla base della variazione ISTAT 1994 pari al 3,9%. La circolare richiama l'art. 17 del d.lgs. 30.12.1992, n. 503, come modificato dalla legge 24.12.1993, n. 537, e i DM 3.3.1994 e 8.7.1994 che prevedono l'aggiornamento annuale secondo l'indice ISTAT.
Chiarimento sui buoni pasto
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il regime contributivo del servizio mensa erogato tramite buoni pasto è disciplinato dalle disposizioni del DM 3.3.1994, sia quando il buono è utilizzato presso la sede di assunzione del lavoratore sia quando è utilizzato in trasferta.
Recupero delle differenze contributive per i mesi pregressi
I datori di lavoro devono recuperare le eventuali differenze contributive versate in eccesso per i mesi del 1995 mediante una delle denunce contributive da presentare entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare. Il recupero avviene determinando gli imponibili corretti dei mesi oggetto di regolarizzazione, calcolando le differenze rispetto a quanto già assoggettato a contribuzione e portando tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione.
Modalità di compilazione dei modelli contributivi
Per il mod. DM 10/2 i datori di lavoro devono: individuare gli imponibili dei mesi da regolarizzare; calcolare le differenze in meno rispetto agli imponibili già denunciati; utilizzare tali differenze in diminuzione della retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione, ricalcolando i contributi dovuti sui nuovi totali. Le stesse istruzioni valgono anche per il calcolo dei contributi per il servizio sanitario e per la compilazione del mod. DM 10/S.
Importi massimi rivalutati per il 1995
Gli importi massimi validi dal 1 gennaio 1995 risultano pari a: lire 2.078 a pasto per il servizio di mensa e vitto; lire 9.351 a pasto per il buono pasto; lire 25.975 mensili per il servizio di trasporto; lire 2.078 a pasto per il servizio di panatica; lire 9.351 giornaliere per le somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorché operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica.
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