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Circolare

Circolare numero 45 del 15-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce alle sedi INPS le modalità operative e contabili per registrare gli oneri connessi a diversi trattamenti di pensionamento anticipato e alla rivalutazione dei periodi contributivi per i lavoratori esposti all'amianto. Sono indicati i conti da utilizzare, le modalità di rilevazione dei crediti verso le imprese o enti interessati, i dati da tenere a evidenza per il bilancio della GIAS e i prospetti da trasmettere a fine esercizio. Vengono inoltre istituiti nuovi conti contabili e fissato, per l'esercizio 1994, il termine del 15 marzo 1995 per l'invio dei prospetti in duplice copia, anche negativi.

Istruzioni contabili e procedurali per la rilevazione degli oneri dei pensionamenti anticipati e della rivalutazione per esposizione all'amianto

Istruzioni contabili e procedurali per i pensionamenti anticipati e la rivalutazione amianto

La circolare detta istruzioni operative per la rilevazione contabile e per la segnalazione alla Direzione Generale degli oneri connessi a diversi istituti di pensionamento anticipato e alla rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all'amianto. Le sedi devono utilizzare conti dedicati, mantenere specifiche evidenze per il bilancio GIAS e trasmettere prospetti annuali con dati analitici sui beneficiari e sulle prestazioni erogate.

Pensionamenti anticipati per lavoratori esposti all'amianto

Per i lavoratori del settore dell'amianto, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'onere per la maggiore anzianità contributiva va rilevato con biglietto contabile a debito del conto GAS 32/47 e a credito del conto FPR 22/50. L'Ufficio competente per la contabilità registra il biglietto a giornale.

Il credito verso le imprese viene contabilizzato con il seguente schema:

  • GAS 00/47 a diversi;
  • a GAS 21/47 per l'importo relativo all'aumento dell'anzianità contributiva;
  • a GAS 22/47 per l'importo relativo alle rate di pensione anticipate.

Il conto GAS 00/47 deve essere assistito da partitario. I bollettini di versamento del conto corrente postale delle "riscossioni varie" devono riportare denominazione e matricola dell'impresa e la causale "Art.13, C. 10, L.257/92"; se sono richieste somme aggiuntive, va indicata la causale "sanz. ctr. art. 13, C. 10, L.257/92".

In caso di pagamento in unica soluzione, la riscossione è imputata a credito del conto GAS 00/47. In caso di pagamento rateale, la quota capitale va al conto GAS 00/47 e la quota interessi di dilazione al conto GAR 24/10; eventuali somme aggiuntive vanno al conto GAR 24/20. All'inizio di ogni esercizio il saldo del conto GAS 00/47 deve essere riportato a nuovo.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, l'Ufficio gestione pensioni deve mantenere evidenza di:

  • nominativo del beneficiario;
  • numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
  • numero delle settimane di incremento dell'anzianità contributiva per esposizione all'amianto, utili al requisito di anzianità assicurativa per il prepensionamento;
  • numero delle settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute, fino a un massimo di 5 anni, e relativo importo;
  • denominazione dell'azienda di provenienza;
  • data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell'età pensionabile;
  • importo delle rate di pensione erogate nell'anno.

L'Ufficio liquidazione pensioni deve trasmettere i dati necessari per le pratiche di nuova liquidazione. A fine esercizio le sedi devono inviare il prospetto dell'allegato n. 1; per l'esercizio 1994 il prospetto va trasmesso in duplice copia, anche se negativo, con firma originale dei funzionari responsabili, entro il 15 marzo 1995. Per le pensioni correttamente codificate dalle SAP nei campi indicati, la Direzione Generale invierà un tabulato con i nominativi e gli importi delle pensioni erogate fino al teorico compimento dell'età pensionabile, utilizzabile per il controllo dei dati e per il prospetto di fine esercizio.

Pensionamenti anticipati per ENI e società del gruppo

Per l'art. 9-ter del D.L. 9 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'onere relativo alla maggiore anzianità contributiva va rilevato con biglietto contabile a debito del conto GAS 32/48 e a credito del conto FPR 22/50. Il credito verso ENI S.p.A. e società del gruppo è contabilizzato con il seguente articolo:

  • GAS 00/48 a diversi;
  • a GAS 21/48 per l'aumento dell'anzianità contributiva;
  • a GAS 22/48 per le rate di pensione anticipate.

Per i lavoratori delle aziende ENI iscritte al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sostitutivo dell'A.G.O., il biglietto contabile va imputato a GAS 32/48 e ETR 22/50; resta fermo il successivo rilevamento dell'onere a carico delle aziende con le modalità sopra indicate.

I bollettini devono riportare denominazione e matricola dell'impresa e la causale "Art. 9 ter L. n.236/1993"; per somme aggiuntive, la causale è "sanz. ctr. art. 9 ter L. n. 236/93". In caso di versamento in unica soluzione, la riscossione va a credito del conto GAS 00/48; in caso di pagamento rateale, la quota capitale va a GAS 00/48 e la quota interessi a GAR 24/10. Le somme aggiuntive vanno al conto GAR 24/20. Il saldo del conto GAS 00/48 va riportato a nuovo a inizio esercizio.

Per il bilancio GIAS, l'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza, distintamente per categoria di pensione, dei dati del beneficiario, della categoria e decorrenza della pensione, delle settimane di maggiore anzianità riconosciute fino a 5 anni, dell'azienda di provenienza, della data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell'età pensionabile e dell'importo delle rate erogate nell'anno. L'Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati per le pratiche nuove.

Le sedi devono trasmettere il prospetto dell'allegato n. 2, con elenco dei beneficiari; per gli iscritti al Fondo integrativo del gas deve essere evidenziata la quota a carico del Fondo, e deve essere compilato anche il prospetto dell'allegato n. 3 per le eventuali pensioni di categoria ET a carico del Fondo trasporti. Per il 1994, i prospetti vanno inviati in duplice copia, anche negativi, entro il 15 marzo 1995. Per le pensioni correttamente codificate nelle SAP con i codici indicati, la Direzione Generale trasmetterà un tabulato di supporto con i nominativi e gli importi fino al teorico compimento dell'età pensionabile.

Pensionamenti anticipati per dipendenti di partiti politici

Per l'art. 9-quater del D.L. 9 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'Ufficio gestione pensioni deve mantenere l'evidenza di:

  • nominativo del beneficiario;
  • numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
  • numero delle settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute, fino a un massimo di 7 anni, e relativo importo;
  • denominazione dell'azienda di provenienza;
  • data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell'età pensionabile;
  • importo delle rate di pensione erogate nell'anno.

L'Ufficio liquidazione pensioni fornisce i dati necessari per le nuove liquidazioni. Le sedi devono predisporre e inviare a fine esercizio il prospetto dell'allegato n. 4. Per l'esercizio 1994, la trasmissione avviene in duplice copia, anche se negativa, con firma originale, entro il 15 marzo 1995. Per le pensioni correttamente codificate nelle SAP con codice natura pensione "P", la Direzione Generale invierà un tabulato riepilogativo utile alle sedi.

Pensionamento anticipato nel settore siderurgico e nel gruppo Alitalia

Per il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato e da imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza dei principali elementi anagrafici e contributivi, delle settimane di maggiore anzianità riconosciute fino a 10 anni e delle rate di pensione erogate nell'anno.

Per il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il limite di maggiore anzianità contributiva riconosciuta è di 5 anni e le modalità di evidenza sono analoghe.

In entrambi i casi l'Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati necessari per le nuove pratiche. Le sedi devono trasmettere i prospetti degli allegati n. 5 e n. 6; per l'esercizio 1994, l'invio in duplice copia, anche negativo, deve avvenire entro il 15 marzo 1995. Per le pensioni correttamente codificate dalle SAP con i codici di attività economica e professione indicati, la Direzione Generale invierà un tabulato di ausilio per le chiusure contabili.

Pensionamenti anticipati per lavoratori dell'EFIM e per il personale dell'ente

Per i lavoratori dipendenti dalle società controllate dall'EFIM e per il personale dell'ente, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito in legge 27 ottobre 1994, n. 598, l'onere per la maggiore anzianità contributiva va rilevato con biglietto contabile a debito del conto GAS 32/49 e a credito del conto FPR 22/50. Il credito verso le imprese è contabilizzato sul conto GAS 00/49, assistito da partitario, con articolazione in GAS 21/49 e GAS 22/49.

I bollettini devono riportare denominazione e matricola dell'impresa e la causale "Art.5. c.5 D.L. 516/94"; se sono richieste somme aggiuntive, la causale è "sanz. ctr. art.5 D.L. 516/1994". In caso di pagamento rateale, la quota capitale confluisce in GAS 00/49 e la quota interessi in GAR 24/10; le somme aggiuntive vanno al conto GAR 24/20. Il saldo del conto GAS 00/49 deve essere riportato a nuovo all'inizio di ciascun esercizio.

L'Ufficio gestione pensioni deve mantenere le medesime evidenze previste per gli altri prepensionamenti, incluse le settimane di incremento dell'anzianità contributiva per esposizione all'amianto ove rilevanti, le settimane di maggiore anzianità riconosciute fino a 5 anni e gli altri dati di prestazione. Le sedi devono predisporre il prospetto dell'allegato n. 7; per il 1994 il termine è il 15 marzo 1995 in duplice copia, anche negativa. Per le pensioni correttamente codificate nelle SAP con i codici indicati, la Direzione Generale invierà un tabulato di supporto.

Pensionamento anticipato per lavoratori portuali e marittimi

Per i lavoratori portuali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. 22 dicembre 1994, n. 696, l'Ufficio gestione pensioni deve registrare i dati dei beneficiari, la categoria e decorrenza della pensione, le settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute fino a 8 anni, l'azienda di appartenenza, la data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell'età pensionabile e le rate di pensione erogate nell'anno.

Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del medesimo decreto-legge, l'Ufficio gestione pensioni deve mantenere analoghe evidenze, con riferimento alle pratiche gestite anche sulla base della circolare n. 229 del 27 luglio 1994 e del messaggio n. 27120 del 16 settembre 1994.

Le sedi devono predisporre e trasmettere i prospetti degli allegati n. 8 e n. 9 secondo i termini della circolare di chiusura contabile; per il 1994, l'invio in duplice copia, anche negativo, con firma originale, è richiesto entro il 15 marzo 1995.

Rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all'amianto

Per l'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257/1992 e per il D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, la circolare stabilisce come rilevare nel bilancio GIAS gli oneri pensionistici derivanti dalla rivalutazione dei periodi contributivi.

L'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza di:

  • nominativo del beneficiario;
  • numero e categoria della pensione e relativa decorrenza;
  • numero totale delle settimane utili a pensione;
  • numero delle settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute ai sensi dei commi 6, 7 e 8;
  • rapporto percentuale tra settimane riconosciute e settimane utili;
  • importo delle rate di pensione erogate nell'anno, al lordo delle trattenute e al netto dei trattamenti di famiglia;
  • quota di pensione a carico della GIAS, calcolata moltiplicando l'importo delle rate per il rapporto percentuale.

L'Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati per le nuove liquidazioni. Devono essere ricompresi anche i beneficiari di pensionamento anticipato che abbiano fruito della rivalutazione, limitatamente agli oneri a partire dal mese successivo alla cessazione dello stato di prepensionato. Le sedi devono trasmettere il prospetto dell'allegato n. 10; per il 1994, il termine è il 15 marzo 1995 in duplice copia, anche negativa.

Trattamento per i lavoratori portuali cancellati dai registri per inabilità

Per l'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la circolare disciplina il trattamento per i lavoratori portuali cancellati dai registri per inabilità al lavoro portuale. L'onere da evidenziare nel bilancio è pari alla differenza tra l'importo dell'assegno di invalidità e quello della pensione di inabilità.

L'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza del nominativo del beneficiario, della categoria e numero di pensione, della decorrenza e dell'onere dell'anno. L'Ufficio liquidazione pensioni deve fornire i dati necessari. Le sedi devono compilare il prospetto dell'allegato n. 11 e, per il 1994, inviarlo in duplice copia, anche negativo, con firma originale, entro il 15 marzo 1995.

Adempimenti finali, regolarizzazioni e conti di nuova istituzione

Per le pratiche di pensionamento anticipato di cui ai punti 1, 2 e 6 già definite al momento della ricezione della circolare, le sedi devono eseguire gli adempimenti contabili previsti, se necessario con storni, entro il periodo suppletivo dell'esercizio 1994, cioè entro il 28 febbraio 1995.

Le sedi devono inoltre curare con particolare attenzione la tenuta delle evidenze richieste, sia per i prospetti di fine esercizio sia per l'alimentazione del database relativo ai pensionamenti anticipati.

L'allegato n. 12 introduce i conti di nuova istituzione per la gestione dei diversi istituti, tra cui:

  • ETR 22/50, per i contributi trasferiti dalla GIAS per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta ai pensionamenti anticipati;
  • GAS 00/47, GAS 21/47, GAS 22/47, GAS 32/47, per l'art. 13 della legge n. 257/1992;
  • GAS 00/48, GAS 21/48, GAS 22/48, GAS 32/48, per l'art. 9-ter del D.L. n. 148/1993;
  • GAS 00/49, GAS 21/49, GAS 22/49, GAS 32/49, per l'art. 5, comma 5, del D.L. n. 516/1994.

Scadenza principale per l'esercizio 1994

Per tutti i prospetti richiamati dalla circolare, l'invio relativo all'esercizio 1994 deve avvenire in duplice copia, anche se negativo, con firma originale dei funzionari responsabili, entro il 15 marzo 1995, salvo i casi di regolarizzazione contabile già definite che devono essere chiusi entro il 28 febbraio 1995.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare disciplina le istruzioni procedurali e contabili per la rilevazione e la segnalazione alla Direzione Generale degli oneri derivanti da specifici provvedimenti legislativi in materia di pensionamenti anticipati e rivalutazione contributiva. Le indicazioni riguardano sia la contabilizzazione dell'onere iniziale sia la gestione del credito verso i soggetti tenuti al rimborso, con particolare attenzione alla corretta esposizione nel bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Pensionamenti anticipati per lavoratori esposti all'amianto

Per l'art. 13 della legge n. 257/1992, l'ufficio amministrativo deve trasmettere un biglietto contabile con addebito al conto GAS 32/47 e accredito al conto FPR 22/50. Il credito verso le imprese è rilevato dal conto GAS 00/47 con partitario dedicato, sulla base della lettera inviata alle imprese e del piano di ammortamento. I bollettini di versamento devono riportare denominazione, matricola dell'impresa e la causale "Art.13, C. 10, L.257/92"; in caso di somme aggiuntive, la causale da indicare è "sanz. ctr. art. 13, C. 10, L.257/92". In caso di pagamento rateale, la quota capitale confluisce nel conto GAS 00/47 e la quota interessi nel conto GAR 24/10; eventuali somme aggiuntive vanno al conto GAR 24/20. Il saldo del conto GAS 00/47 va riportato a nuovo all'inizio di ogni esercizio.

Pensionamenti anticipati per lavoratori ENI e società del gruppo

Per l'art. 9-ter del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, l'onere per la maggiore anzianità contributiva è rilevato con biglietto contabile a debito GAS 32/48 e a credito FPR 22/50. Il credito verso ENI e le società interessate è contabilizzato sul conto GAS 00/48, con partitario, sulla base della documentazione inviata dall'ufficio amministrativo. Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sostitutivo dell'A.G.O., il corrispondente biglietto contabile va imputato a GAS 32/48 e ETR 22/50, fermo restando il successivo rilevamento del credito ai conti previsti. Anche qui i bollettini devono riportare dati identificativi e la causale "Art. 9 ter L. n.236/1993"; in caso di somme aggiuntive, "sanz. ctr. art. 9 ter L. n. 236/93". In caso di pagamento rateale si applicano GAS 00/48 e GAR 24/10, mentre le somme aggiuntive vanno a GAR 24/20; il saldo di GAS 00/48 va riportato a nuovo.

Pensionamenti anticipati per dipendenti di partiti politici

Per l'art. 9-quater del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, non sono previste istruzioni contabili di contabilizzazione del credito, ma è richiesto all'Ufficio gestione pensioni di mantenere evidenza dei beneficiari, della categoria e decorrenza della pensione, delle settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute fino a un massimo di 7 anni, della denominazione dell'azienda, della data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o dell'età pensionabile e delle rate erogate nell'anno. Le sedi devono inviare a fine esercizio il prospetto di cui all'allegato n. 4, in duplice copia per il 1994 entro il 15 marzo 1995.

Pensionamento anticipato per il settore siderurgico e per il gruppo Alitalia

Per il settore siderurgico, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 299/1994 convertito dalla legge n. 451/1994, la maggiore anzianità contributiva riconosciuta può arrivare a 10 anni. Per il gruppo Alitalia, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto-legge, il limite è di 5 anni. In entrambi i casi l'Ufficio gestione pensioni deve registrare i dati dei beneficiari e delle prestazioni, mentre l'Ufficio liquidazione pensioni fornisce i dati necessari per le nuove liquidazioni. Le sedi devono trasmettere a fine esercizio i prospetti allegati n. 5 e n. 6; per il 1994 l'invio deve avvenire in duplice copia entro il 15 marzo 1995.

Pensionamenti anticipati per i lavoratori dell'EFIM e per i portuali

Per i dipendenti delle società controllate dall'EFIM e per il personale dell'ente, gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 516/1994, convertito dalla legge n. 598/1994, prevedono la contabilizzazione con GAS 32/49 e FPR 22/50 per l'onere iniziale e con GAS 00/49 per il credito verso le imprese, assistito da partitario. I versamenti devono riportare la causale "Art.5. c.5 D.L. 516/94" e, in caso di somme aggiuntive, "sanz. ctr. art.5 D.L. 516/1994"; il pagamento rateale comporta l'uso di GAS 00/49 e GAR 24/10, mentre le somme aggiuntive confluiscono in GAR 24/20. Per i lavoratori portuali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 696/1994, e per i lavoratori marittimi, ai sensi del comma 4 del medesimo decreto-legge, vanno mantenute le evidenze specifiche e trasmessi i prospetti allegati n. 8 e n. 9; anche in questo caso, per il 1994, il termine è il 15 marzo 1995.

Rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione all'amianto

Per l'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge n. 257/1992 e per il D.L. n. 169/1993 convertito dalla legge n. 271/1993, l'Ufficio gestione pensioni deve evidenziare, per ciascun beneficiario, il numero totale delle settimane utili, le settimane di maggiore anzianità contributiva riconosciute, il rapporto percentuale tra le due grandezze, l'importo delle rate di pensione erogate nell'anno e la quota di pensione a carico della GIAS, calcolata applicando tale rapporto all'importo delle rate. Devono essere inclusi anche i beneficiari dei pensionamenti anticipati che abbiano fruito della rivalutazione, limitatamente agli oneri dal mese successivo alla cessazione dello stato di prepensionato. Le sedi devono predisporre il prospetto di cui all'allegato n. 10; per il 1994, invio in duplice copia entro il 15 marzo 1995.

Trattamento per i lavoratori portuali cancellati dai registri

Per l'art. 24, comma 4, della legge n. 84/1994, l'onere da evidenziare nel bilancio è la differenza tra l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. L'Ufficio gestione pensioni deve tenere evidenza dei beneficiari, della categoria e numero di pensione, della decorrenza e dell'onere annuo; l'Ufficio liquidazione pensioni fornisce i dati necessari. Le sedi devono compilare il prospetto di cui all'allegato n. 11; per il 1994 la trasmissione è prevista in duplice copia entro il 15 marzo 1995.

Adempimenti comuni, dati da conservare e scadenze

Per i casi di pensionamento anticipato indicati nei punti 1, 2 e 6, le sedi devono regolarizzare anche le pratiche già definite alla data di ricezione della circolare, con eventuali operazioni di storno, e comunque entro il periodo suppletivo dell'esercizio 1994, cioè il 28 febbraio 1995. Le sedi devono curare la tenuta dell'evidenza dei dati necessari sia per la compilazione dei prospetti di fine esercizio sia per l'alimentazione del database sui pensionamenti anticipati. La Direzione Generale invierà alle sedi un tabulato per le pensioni correttamente codificate nelle SAP, utile per il controllo dei dati e per la predisposizione dei prospetti annuali.

Nuovi conti del piano dei conti

L'allegato n. 12 istituisce nuovi conti per la gestione degli oneri e dei crediti relativi ai diversi istituti trattati. Tra questi figurano ETR 22/50 per i contributi trasferiti dalla GIAS per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta ai pensionamenti anticipati, GAS 00/47, GAS 21/47, GAS 22/47 e GAS 32/47 per l'art. 13 della legge n. 257/1992; GAS 00/48, GAS 21/48, GAS 22/48 e GAS 32/48 per l'art. 9-ter del D.L. n. 148/1993; GAS 00/49, GAS 21/49, GAS 22/49 e GAS 32/49 per l'art. 5, comma 5, del D.L. n. 516/1994.

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