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Circolare

Circolare numero 44 del 15-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i datori di lavoro che svolgono attività plurime con separati inquadramenti, il requisito occupazionale rilevante ai fini della contribuzione per CIG straordinaria e mobilità va verificato separatamente per ciascuna attività autonoma. Non deve quindi essere considerato il numero complessivo dei dipendenti dell’intera azienda, ma quello occupato in ogni singolo ramo di attività, anche se distribuito su più cantieri, stabilimenti o filiali. Il criterio si fonda sull’autonomia organizzativa, gestionale e di funzionamento delle attività, già richiamata nelle istruzioni INPS sull’iscrizione e classificazione aziendale.

Determinazione del requisito occupazionale per CIG straordinaria e mobilità nelle attività plurime

Determinazione del requisito occupazionale nelle attività plurime

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sul calcolo del requisito occupazionale ai fini della contribuzione dovuta per la CIG straordinaria e per la mobilità quando il datore di lavoro esercita più attività con separati inquadramenti. Il principio affermato è che il computo non va effettuato sul totale dei dipendenti dell’impresa, ma separatamente per ciascuna attività autonoma.

Presupposto dell’autonomia delle attività

Il documento richiama il Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988. In base a tali istruzioni, il datore di lavoro che svolge una pluralità di attività aventi carattere autonomo deve essere iscritto distintamente nei diversi rami, classi o categorie previsti per le singole attività esercitate.

L’autonomia delle attività discende, in linea generale, da:

  • autonomia di organizzazione;
  • autonomia di funzionamento;
  • autonomia di gestione;
  • diversa finalità dell’attività;
  • diverso rischio produttivo.

Criterio di calcolo del requisito occupazionale

Sulla base del principio di autonomia, il requisito occupazionale rilevante per la CIG straordinaria e per la mobilità deve essere accertato con riferimento al numero dei dipendenti impiegati in ciascuna delle distinte attività. Il calcolo separato vale anche quando l’attività sia articolata in più cantieri, stabilimenti o filiali, ubicati nella stessa provincia oppure in province diverse, richiamandosi a tale riguardo la circolare n. 211 del 9 agosto 1991.

Non deve invece essere considerato il numero globale dei dipendenti dell’azienda, prescindendo dai settori in cui i lavoratori sono occupati.

Ragioni della soluzione adottata

La circolare osserva che non tutte le attività svolte dallo stesso datore di lavoro rientrano nella disciplina della CIG straordinaria e della mobilità. Viene inoltre evidenziato che, spesso, le attività sono assoggettate a tale disciplina sulla base di requisiti non omogenei, sia quanto alla soglia occupazionale sia quanto al periodo temporale di riferimento.

Sono richiamati esempi di attività appartenenti a settori diversi, come:

  • una posizione nel credito e una nell’industria;
  • una posizione nell’industria e una nel commercio.

Conclusione

In definitiva, poiché i distinti inquadramenti presuppongono autonomia di organizzazione, funzionamento e gestione, il requisito occupazionale ai fini della contribuzione per CIG straordinaria e mobilità deve essere verificato separatamente per ciascuna attività autonoma, sulla base del numero dei dipendenti in essa occupati.

Punti principali

Quesito interpretativo sulla contribuzione CIG straordinaria e mobilità

La circolare risponde a richieste di chiarimento sui criteri da applicare per determinare il requisito occupazionale che fa sorgere l’obbligo contributivo per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e per la mobilità, nel caso di datori di lavoro che esercitino più attività.

Criterio di autonoma iscrizione e classificazione delle attività

Si richiama il Manuale di istruzioni allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988, secondo cui il datore di lavoro che svolga una pluralità di attività aventi carattere autonomo deve essere iscritto distintamente per ciascun ramo, classe o categoria. Il carattere autonomo delle attività deriva, in via generale, dall’autonomia di organizzazione, funzionamento e gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo.

Determinazione separata del requisito occupazionale

In base a tale criterio, il numero dei dipendenti rilevante ai fini della contribuzione va determinato separatamente per ciascuna attività autonoma, anche se questa è articolata in più cantieri, stabilimenti o filiali situati nella stessa provincia o in province diverse. Non assume rilievo il numero globale dei dipendenti dell’impresa nel suo complesso, indipendentemente dal settore in cui essi sono occupati.

Ragioni della distinzione tra attività

La circolare evidenzia che non tutte le attività esercitate dallo stesso datore di lavoro rientrano necessariamente nella disciplina della CIG straordinaria e della mobilità. Inoltre, le diverse attività possono essere soggette a requisiti disomogenei, sia per la consistenza del limite occupazionale sia per l’arco temporale di riferimento. Sono richiamati esempi di attività appartenenti a settori diversi, come credito e industria, oppure industria e commercio.

Conclusione operativa

L’autonomia di organizzazione, funzionamento e gestione, che giustifica i distinti inquadramenti, comporta che il requisito occupazionale debba essere accertato con riferimento ai dipendenti occupati in ciascuna delle attività distinte e non sul totale complessivo dei lavoratori dell’azienda.

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