Sentenza del 16/12/2019 n. 33220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU relativo agli anni 2010 e 2011, sostenendo che il tributo non fosse dovuto perché nei propri depositi produceva esclusivamente imballaggi terziari, smaltiti tramite un servizio specifico e non assimilabili ai rifiuti urbani. In Cassazione ha contestato la valutazione della CTR, sostenendo che la pubblicità online dimostrasse soltanto la possibilità di offrire servizi di imballaggio, senza provare che tali attività fossero effettivamente svolte nello stabilimento di Agrate Brianza. Ha inoltre denunciato una motivazione apparente della sentenza. Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l'avviso non fosse impugnabile nel merito perché la società non aveva contestato tempestivamente il precedente diniego dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la motivazione della CTR esisteva ed era comprensibile: la CTR aveva valutato sia il contratto prodotto dalla società sia il messaggio pubblicitario, ritenendo quest'ultimo indicativo dello svolgimento di attività comprendenti anche l'imballaggio primario. La società non aveva assolto l'onere di provare l'esclusiva produzione di imballaggi terziari e, quindi, non aveva dimostrato i presupposti dell'esenzione. La contribuente è stata condannata a pagare al Comune 3.500 euro per spese processuali, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza, anche per motivazione assolutamente mancante o meramente apparente. Non è sufficiente contestare che il giudice abbia preferito una prova rispetto a un'altra.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata considerazione di ogni singolo elemento istruttorio.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e riconoscibile. La motivazione è apparente solo quando manca del tutto oppure è talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ragione della decisione.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. Il Comune sosteneva che, non essendo stato impugnato il precedente diniego dell'esenzione, l'avviso successivo fosse contestabile soltanto per vizi propri; la Corte non ha esaminato la questione perché il ricorso principale è stato rigettato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. SS.UU. n. 13916/2006 e altre pronunce richiamate
Il giudicato relativo alla produzione e alla tipologia dei rifiuti in un determinato periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri periodi, perché il presupposto fattuale della tassa può variare nel tempo.
Massime di principio
- Chi chiede un'esenzione tributaria deve provare in modo puntuale e documentato tutti i presupposti dell'agevolazione, inclusa la tipologia dei rifiuti prodotti e il luogo concreto in cui sono svolte le attività.
- La pubblicità commerciale, i siti internet e le descrizioni dei servizi possono essere utilizzati come elementi probatori dell'attività effettivamente esercitata, soprattutto se la documentazione contrattuale riguarda soltanto singoli rapporti e non l'intera operatività dell'impresa.
- Per dimostrare che un'attività non produce rifiuti soggetti a tassazione non basta provare l'esistenza di un contratto specifico: occorre dimostrare che tale situazione valga per tutte le attività e per tutte le superfici interessate.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio. La censura deve riguardare una precisa violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Una motivazione è meramente apparente solo se manca realmente o è incomprensibile; il semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove operata dal giudice non integra tale vizio.
- Gli accertamenti sulla produzione dei rifiuti sono normalmente riferiti al singolo periodo d'imposta. Una decisione favorevole o sfavorevole relativa a un anno non costituisce automaticamente giudicato per gli anni successivi o precedenti.
- È opportuno impugnare tempestivamente gli atti tributari presupposti, come il diniego di un'esenzione, perché la mancata impugnazione può limitare le contestazioni proponibili contro il successivo avviso di pagamento.
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