Cassazione Penale, Sentenza n. 48003/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando la pronuncia del GUP di Trani, aveva rideterminato la pena per violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. commesse a Barletta nel periodo settembre-novembre 2010 e il 2/12/2010. I motivi di cassazione erano: 1) violazione del diritto di difesa perché l'avviso di fissazione dell'udienza di appello indicava erroneamente che la prescrizione si era ormai verificata, inducendo la difesa a non chiedere la trattazione orale; 2) richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati del 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'erroneo avviso di udienza non abbia leso il diritto di difesa poiché la trattazione orale non è l'unica modalità utile per far valere i motivi di impugnazione e la Corte territoriale era comunque tenuta a esaminare i motivi contenuti nel ricorso. Inoltre ha confermato che non è intervenuta la prescrizione: la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. determina un doppio effetto aggravante sul calcolo della prescrizione (aumentando sia il termine-base ai sensi dell'art. 157 cod. pen. sia la misura dell'aumento in caso di interruzioni ai sensi dell'art. 161 cod. pen.), con conseguente termine prescrizionale più lungo (calcolato nel caso di specie fino a 13 anni e 10 mesi), termine che non è ancora decorso rispetto ai fatti del 2010. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla cumulazione/unificazione delle pene per più reati commessi nello stesso contesto; utilizzata nella contestazione originaria per unificare le pene.
art. 62-bis cod. pen.
Riconosciute circostanze attenuanti speciali; la Corte d'appello ha ritenuto che le attenuanti ex art. 62-bis prevalessero sulla recidiva ai fini del concreto trattamento sanzionatorio, determinando la riduzione della pena.
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva qualificata ai sensi di questa norma è stata considerata operativa e produce un 'doppio aggravio' ai fini del calcolo della prescrizione (incide sia sul termine-base sia sull'entità dell'aumento in caso di interruzioni).
art. 157 cod. pen.
Usato per determinare il tempo necessario a prescrivere in relazione alla pena edittale risultante dopo le aggravanti; la Corte ha applicato l'aumento del termine-base previsto dall'art. 157 in conseguenza della recidiva qualificata.
art. 161 cod. pen.
Stabilisce i limiti all'aumento del termine prescrizionale in presenza di recidiva aggravante; la Corte ha richiamato il comma 2 per fissare il limite massimo di aumento (nel caso, fino a 13 anni e 10 mesi).
art. 160 cod. pen.
Norma richiamata per gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione; rilevante nel computo del termine complessivo di prescrizione quando intervengono eventi interruttivi.
art. 9, comma 2, L. 142/1956 (attuale art. 75 D.Lgs. 159/2011)
Individua la fattispecie (violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) e la relativa forbice edittale; utile per determinare la pena massima di riferimento da cui partire per il calcolo della prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha autorizzato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di udienza inaccurato che segnali la prescrizione non determina automaticamente la violazione del diritto di difesa se la difesa ha comunque potuto esperire altri mezzi per far valere i propri argomenti e se il giudice è tenuto a esaminare i motivi d'impugnazione indipendentemente dalla trattazione orale.
- La mancata richiesta di trattazione orale in appello non preclude la verifica, da parte del giudice, della fondatezza dei motivi di impugnazione contenuti nel ricorso.
- La recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. produce un duplice effetto sul calcolo della prescrizione: aumenta sia il termine-base previsto dall'art. 157 sia la misura dell'aumento del termine in caso di atti interruttivi (art. 161).
- Quando si contesta la prescrizione è necessario valutare attentamente la pena massima edittale effettiva a seguito di aggravanti/attenuanti e l'impatto degli atti interruttivi: l'esistenza di recidiva qualificata può rendere il termine prescrizionale molto più lungo di quanto stimato inizialmente.
- Se la difesa vuole ottenere la declaratoria di prescrizione, deve contestare espressamente la sussistenza di circostanze aggravanti che allungano il termine prescrizionale (per es. la recidiva qualificata) e documentare la mancata intervensione di atti interruttivi o il loro decorso.
- La Corte territoriale è obbligata a motivare compiutamente la decisione sul punto della prescrizione: l'erroneità di comunicazioni processuali non solleva il giudice dall'obbligo di verifica di ufficio dei profili rilevanti per la statuizione.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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