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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12510/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vieni Antonino aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 avverso il diniego di ammissione allo stato passivo per crediti retributivi maturati nel 2016-2017 nei confronti della società sequestrata Technolam srls. Il Tribunale di Messina aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il ricorrente non fosse comparso all'udienza di verifica e avesse prodotto tardivamente la documentazione (mancanza di cedolini), oltre a dubitare della buona fede e della prova del credito. In cassazione il ricorrente denunciava la erronea qualificazione dell'allegazione tardiva come causa di inammissibilità, la mancata valutazione dei documenti effettivamente depositati (contratto di assunzione, CUD, storia lavorativa) e l'assenza di adeguata motivazione in ordine alla negata buona fede.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 58, comma 5-ter, d.lgs. n. 159/2011 istituisce una preclusione istruttoria (esclude solo integrazioni documentali tardive sotto il profilo probatorio) e non determina l'inammissibilità dell'opposizione. Ha inoltre osservato che la valutazione della buona fede del creditore e della strumentalità del credito può intervenire solo dopo che sia stato accertato il credito stesso; il lavoratore può limitarsi a depositare il contratto e documentazione rilasciata dal datore di lavoro (es. CUD) senza dover provare previamente l'esecuzione della prestazione. Dalla documentazione prodotta risultavano contratti e CUD relativi al periodo contestato e il ricorrente era rimasto nell'organico impiegato dall'amministrazione giudiziaria dopo il sequestro, a conferma del rapporto. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione del Tribunale di Messina per nuovo giudizio conforme ai criteri indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, articolo 58, comma 5-ter

    La previsione circa la possibilità di allegare documentazione fino a cinque giorni prima dell'udienza costituisce una preclusione istruttoria: le allegazioni tardive possono essere inammissibili sotto il profilo probatorio, ma ciò non comporta l'inammissibilità della domanda di insinuazione o dell'opposizione stessa

  • d.lgs. n. 159 del 2011, articolo 59, comma 6

    Disciplina la opposizione avverso il provvedimento di chiusura dello stato passivo; la sua applicazione non può essere travolta da una erronea qualificazione delle modalità probatorie quali cause di inammissibilità

  • articolo 52 del d.lgs. n. 152 del 2011 (citato nel testo)

    Secondo la Corte il richiamo a disposizioni sulla strumentalità del credito e sulla valutazione della buona fede implica che tali profili siano esaminati solo dopo aver accertato l'esistenza e la data certa del credito; la valutazione della buona fede e dell'affidamento incolpevole è successiva e subordinata alla prova del credito e all'accertamento della non strumentalità

Massime di principio

  • La produzione tardiva di documenti prevista dall'art. 58, comma 5-ter, d.lgs. n. 159/2011 configura una preclusione istruttoria e non l'inammissibilità dell'opposizione alla chiusura dello stato passivo
  • Il lavoratore che reclama crediti retributivi può suffragare la propria insinuazione con il contratto di lavoro e con documenti rilasciati dal datore di lavoro (es. CUD); non è tenuto a provare da subito l'effettiva esecuzione della prestazione, perché l'onere di contestare l'esecuzione grava sul datore di lavoro/procedura
  • La valutazione della buona fede del creditore e dell'eventuale strumentalità del credito è subordinata all'accertamento preliminare dell'esistenza e della data certa del credito; il giudice deve separare logicamente la verifica della prova del credito dall'esame della buona fede
  • La mancata produzione di cedolini paga non determina automaticamente la negazione del credito se sono prodotti altri documenti significativi (contratti, CUD, evidenze dell'impiego continuato)
  • Il giudice deve motivare distintamente sulle questioni probatorie e su quelle soggettive (buona fede, strumentalità), evitando confusioni che possano portare ad annullabili decisioni per difetto logico-giuridico
  • In caso di errori di qualificazione procedurale o motivazionali del tribunale di merito, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame conforme ai principi di corretto riparto degli oneri probatori

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