Sentenza del 06/05/2015 n. 9073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR del Veneto limitatamente all'esclusione delle sanzioni tributarie non penali. La CTR aveva ritenuto non applicabili le sanzioni a causa dell'incertezza normativa oggettiva e della buona fede del contribuente, pur avendo escluso che la società potesse applicare il regime IVA del margine e avendo affermato che gravava sull'acquirente un particolare obbligo di diligenza e verifica circa la correttezza del regime applicato dal cedente. L'Amministrazione ha denunciato, da un lato, la contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo intrinsecamente contraddittoria la motivazione della CTR: da una parte la sentenza affermava che l'obbligo di verifica derivava direttamente dalla legge e che le circolari non aggiungevano nulla alla disciplina normativa; dall'altra riconosceva un'incertezza normativa tale da escludere le sanzioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla questione dell'applicabilità delle sanzioni tributarie non penali e ha rinviato la causa a una diversa sezione della CTR del Veneto, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le restanti questioni, compresa la non applicabilità del regime del margine, sono rimaste coperte da giudicato interno perché non impugnate dai contribuenti.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36-40, convertito nella L. n. 85 del 1995
Disciplina il regime IVA del margine applicabile, tra l'altro, alla rivendita di autoveicoli usati. Nel caso concreto è stato ritenuto che il regime non potesse essere applicato quando i precedenti proprietari erano soggetti passivi che avevano potuto detrarre integralmente l'IVA, come società di autonoleggio o leasing.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Prevede l'esenzione dalle sanzioni amministrative tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. L'incertezza deve essere oggettiva, non evitabile e valutata dal giudice secondo criteri interpretativi giuridici; sul piano soggettivo richiede inoltre la buona fede e l'assenza di colpa del contribuente.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di censurare in cassazione l'insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. La Corte lo ha ritenuto applicabile perché la motivazione della CTR conteneva affermazioni incompatibili tra loro, tali da non permettere di individuare la reale ratio decidendi.
Massime di principio
- L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva non può essere fondata genericamente sull'esistenza di orientamenti contrastanti o di circolari interpretative: occorre dimostrare che l'incertezza riguardi realmente contenuto, oggetto o destinatari della norma e che non fosse ragionevolmente evitabile.
- Non è coerente riconoscere al contribuente un obbligo di particolare diligenza e, contemporaneamente, affermare che egli fosse in buona fede per effetto di un'incertezza normativa che la stessa sentenza considera superabile mediante verifiche previste dalla legge.
- Quando il regime fiscale dipende da circostanze relative a precedenti trasferimenti o alla possibilità di detrazione dell'IVA da parte dei precedenti proprietari, l'operatore economico può essere tenuto a svolgere verifiche concrete e non può fare affidamento esclusivamente sulla regolarità formale della fattura o sull'indicazione del regime del margine.
- Una motivazione giudiziale contenente affermazioni logicamente incompatibili può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio, anche se la decisione viene annullata soltanto su una questione specifica, come quella delle sanzioni.
- Se una parte non impugna in cassazione le statuizioni a essa sfavorevoli, tali questioni possono formare giudicato interno e il giudice del rinvio dovrà limitarsi ai profili residui indicati dalla Corte di cassazione.
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