Sentenza n. 12309/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6 settembre 2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125 del 6 agosto 2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6 settembre 2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5 settembre 2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5 settembre 2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 gennaio 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2025: - della determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec soltanto in data 24 gennaio 2025, portante “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015 – 2018”, unitamente al documento denominato “Allegato parte integrante - 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la determinazione dirigenziale, non cognita, assunta dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 27391 del 29 dicembre 2023, portante la “ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”, unitamente agli allegati ad essa acclusi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di individuazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la determinazione della Regione Emilia-Romagna di individuazione delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018 e gli atti presupposti, con nove motivi concernenti sia vizi propri degli atti sia l'illegittimità della normativa primaria posta a fondamento del sistema del payback sui dispositivi medici. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la determinazione regionale adottata in asserita ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e il successivo aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano. Nelle more, l'impresa ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo la cessazione della materia del contendere o, comunque, la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dal meccanismo di definizione abbia estinto l'obbligazione dell'impresa per le annualità 2015-2018 e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Sebbene mancasse il deposito da parte della Regione della documentazione che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 pone a suo carico ai fini della formale cessazione della materia del contendere, la documentazione prodotta dalla ricorrente era sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione nel merito. Il giudice ha distinto l'improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere perché il beneficio conseguito mediante il pagamento ridotto, ossia l'estinzione dell'obbligazione, è diverso dal bene della vita originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza alcun pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa al payback e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse; in assenza della documentazione amministrativa necessaria per la formale cessazione della materia del contendere, il pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa, oggetto della controversia.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta consente al destinatario di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e il pagamento integrale della quota prevista estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti impositivi.
- La sopravvenuta adesione a un meccanismo transattivo o definitorio può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche se non ricorrono tutti gli adempimenti formali richiesti dalla legge per dichiarare la cessazione della materia del contendere, purché sia dimostrato il conseguimento del risultato sostanziale che elimina l'utilità della pronuncia giudiziale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il bene della vita perseguito in giudizio sia stato integralmente conseguito; se il risultato sopravvenuto è diverso da quello originariamente richiesto, pur rendendo inutile la decisione, la definizione appropriata è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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