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Sentenza

Sentenza n. 5449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una denuncia per presunte minacce

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Ha dedotto l'abnormità e l'insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria, l'illogicità e l'irragionevolezza della valutazione amministrativa, nonché la violazione dei principi di congruità e proporzionalità. Il diniego si fondava esclusivamente su una denuncia presentata nel 2017 per presunte minacce, senza che fosse seguito l'avvio di un procedimento penale. L'appellante ha evidenziato la permanenza regolare in Italia dal 2005, il ricongiungimento familiare, il radicamento della moglie e dei figli nel territorio nazionale, l'inserimento lavorativo e sociale, la solidità economica e l'assenza di ulteriori condotte negative nel corso di oltre vent'anni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa e un giudizio prognostico sull'inserimento dello straniero nella comunità nazionale, anche sotto i profili della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell'integrazione e del rispetto dei valori di convivenza civile. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione istruita, logica, congrua e proporzionata. Nel caso concreto, il giudizio prognostico negativo era stato fondato esclusivamente su una denuncia isolata, priva di conseguenze penali, nonostante l'assenza di ulteriori elementi negativi e il pieno inserimento lavorativo e sociale dell'interessato. Il provvedimento è stato quindi ritenuto abnorme, carente di istruttoria, illogico e sproporzionato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La norma attribuisce all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, da esercitare mediante una valutazione complessiva e prognostica dell'effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo giudizio deve essere fondato su una valutazione complessiva, istruita, logica, congrua e proporzionata dell'inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
  • Il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza non può fondarsi automaticamente su una mera denuncia isolata, priva di seguito penale, quando essa non sia valutata nel contesto complessivo della condotta dell'interessato e del suo radicamento sociale e familiare.
  • La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di considerare gli elementi favorevoli risultanti dall'istruttoria, tra cui la lunga permanenza regolare, l'inserimento lavorativo e sociale, il radicamento familiare e l'assenza di ulteriori condotte negative.
  • Un diniego di cittadinanza fondato esclusivamente su un episodio isolato e non seguito da conseguenze penali è illegittimo, per difetto di istruttoria, illogicità e violazione della proporzionalità, qualora risulti contrastante con il complessivo percorso di integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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