Cassazione Penale, Sentenza n. 3041/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi al D.P.R. n. 309/1990 (artt. 73 e 74). Il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza essere assistito da difensore abilitato e senza la formulazione di motivi specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato, applicando la formulazione vigente dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23/06/2017, n. 103). Essendo l'impugnazione stata proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. In assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 186/2000), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Esclude la possibilità del ricorso personale dell'imputato in Cassazione: l'impugnazione deve essere proposta da difensore abilitato alle giurisdizioni superiori
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che se l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, consentendo una pronuncia de plano
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese a carico della parte che propone l'impugnazione inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di non applicare sanzioni quando la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte non ha rilevato elementi che escludessero la colpa
artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme sostanziali richiamate come titolo di reato (illecita produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative aggravanti/procedimenti), in relazione alle quali era stata disposta la custodia cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono essere proposti da difensori abilitati: un ricorso personale dell'imputato è inammissibile dopo la riforma del 2017.
- Se l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, il giudice può dichiararne l'inammissibilità senza formalità, pronunciando de plano l'inammissibilità.
- La parte che propone un ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e, se non prova l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In casi simili è essenziale rivolgersi tempestivamente a un difensore abilitato prima di proporre impugnazioni in Cassazione e curare la formulazione dei motivi (o l'adozione delle forme previste) per evitare inammissibilità procedurali automatiche.
- La richiamata sentenza costituzionale lascia margine per evitare sanzioni solo se è dimostrabile che l'errore procedurale non è stato causato da colpa del ricorrente; pertanto, se vi sono giustificazioni oggettive per l'impugnazione personale, vanno documentate subito
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