Cassazione Civile, Ordinanza n. 10267/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una maggiore IRPEF trattenuta su somme corrisposte a un ex dirigente ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, relative al trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA). Il contribuente, poi deceduto, sosteneva che le somme avessero natura assicurativa e dovessero essere tassate in parte con l’aliquota del 12,50% prevista per il rendimento del capitale, anziché con la tassazione separata o con l’aliquota applicata dal sostituto d’imposta. Dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, la CTR aveva riconosciuto il rimborso ritenendo sufficiente la documentazione in atti e valorizzando i principi di diritto già espressi dalla Cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto fissato nel giudizio di rinvio; (2) violazione di varie norme tributarie e civilistiche, per avere la CTR ritenuto irrilevanti le modalità di reinvestimento delle somme e per non avere richiesto la prova dell’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, prova posta a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto già enunciato, poiché non ha accertato se e in quale misura le somme erogate dal fondo derivassero da un effettivo rendimento netto ottenuto mediante investimento sul libero mercato del capitale accantonato. Ha ricordato che l’aliquota del 12,50% si applica solo a tale componente di rendimento, mentre sulle somme residue si applica il regime ordinario della tassazione separata/TFR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che dovrà svolgere il nuovo esame attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione determina cassazione della decisione resa in sede di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui prospettata per il mancato rispetto del principio di diritto nel giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, qui riferita alla disciplina fiscale dei fondi previdenziali integrativi.
art. 13 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in l.
Richiamato dall’Agenzia nel quadro delle norme fiscali asseritamente mal applicate dal giudice di rinvio.
art. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Richiamato nel contesto della disciplina impositiva applicabile alle somme erogate dal fondo.
artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Indicati come norme sulla tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 42 della l. n. 482 del 1985
Richiamato nel testo come disposizione collegata alla tassazione del rendimento; nella motivazione si chiarisce che rileva l’aliquota agevolata del 12,50% per il solo rendimento netto del capitale investito.
art. 45 della l. n. 482 del 1985
Richiamato in alternativa alla numerazione precedente nel testo; la Corte ribadisce comunque l’applicazione della ritenuta del 12,50% solo sul rendimento netto derivante da gestione sul mercato.
art. 6 della l. n. 482 del 1985
È la norma che prevede l’aliquota fissa del 12,50% sulle somme costituenti rendimento del capitale, applicabile solo alla quota effettivamente derivante da investimento sul mercato.
art. 2697 c.c.
La prova dell’effettivo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del Fondo grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Nel caso di prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione, il trattamento fiscale agevolato del 12,50% si applica esclusivamente alla quota che rappresenta il rendimento netto del capitale effettivamente investito sul mercato dal Fondo.
- Non è sufficiente allegare la natura previdenziale o assicurativa del Fondo, né produrre documentazione generica sulla composizione delle somme: occorre la prova specifica dell’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato e della relativa quantificazione del rendimento.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se omette di verificare il presupposto fattuale decisivo indicato nella cassazione con rinvio, incorre in violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- Nelle controversie di rimborso IRPEF relative ai fondi PIA/Fondenel, il contribuente assume l’onere di dimostrare quali importi derivino da rendimento finanziario netto e quali, invece, costituiscano mera sorte capitale soggetta a tassazione ordinaria o separata.
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