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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 4709 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Motivazioni - Assenza di repliche alle deduzioni del contribuente al PVC - Nullità dell'accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2007, la deduzione di costi pari a 5.760.000 euro relativi a servizi di assistenza e consulenza finanziaria fatturati da F. C. S.p.A. alla contribuente. Secondo l'Ufficio, i costi non erano inerenti, certi, oggettivamente determinabili e congrui, poiché riconducibili a servizi generali infragruppo o a spese di regia. La contribuente sosteneva invece l'effettività delle prestazioni di financial advisory, la loro utilità e congruità, nonché l'illegittimità degli avvisi per omessa considerazione delle osservazioni presentate al PVC. La Commissione ha ritenuto decisiva l'assenza, nella motivazione degli avvisi, di una replica adeguata alle deduzioni del contribuente.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale della società contribuente. Ha dichiarato viziati per difetto di motivazione gli avvisi di accertamento, poiché non avevano esaminato né superato le osservazioni formulate in sede di contraddittorio sul PVC. Inoltre, nel merito, ha ritenuto provata l'effettività, l'inerenza, la certezza, la competenza e la congruità dei costi per servizi di financial advisory, escludendone la riconducibilità a mere spese di regia. Gli avvisi di accertamento ai fini Ires e Irap sono stati quindi annullati integralmente; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 109, commi 1 e 5, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, effettività, certezza, competenza, oggettiva determinabilità e inerenza all'attività d'impresa. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto tali requisiti dimostrati dalla documentazione prodotta.

  • Art. 5 del D.Lgs. 446/1997

    La norma è stata richiamata ai fini della determinazione della base imponibile Irap e della contestata deduzione del medesimo costo.

  • Art. 12 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disciplina sul contraddittorio e sulle osservazioni del contribuente impone che l'atto impositivo tenga conto delle deduzioni presentate dopo il PVC e fornisca una motivazione idonea a confutarle.

  • Art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere l'esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario, dai quali avrebbe dovuto derivare una più rigorosa verifica dell'inerenza e congruità dei costi infragruppo. La Commissione ha escluso, nel caso concreto, un controllo formale o sostanziale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    È stata richiamata a sostegno dei principi di buona fede e di effettività del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 132 del 7 luglio 2015

    La pronuncia è stata richiamata quale conferma dei principi relativi al contraddittorio e alla necessità di una motivazione effettiva dell'atto tributario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente presenta osservazioni al PVC, l'atto impositivo deve esaminarle e fornire una replica concreta, specifica e idonea a superarle; il loro omesso esame può determinare un grave difetto di motivazione e la nullità dell'accertamento.
  • Il semplice richiamo al PVC non è necessariamente sufficiente se le osservazioni del contribuente introducono argomenti o documenti rilevanti: l'Ufficio deve spiegare perché li ritiene infondati o insufficienti.
  • Per dedurre costi di consulenza o servizi infragruppo occorre dimostrare effettività delle prestazioni, collegamento con l'attività d'impresa, certezza, competenza, determinabilità e congruità del corrispettivo.
  • La presenza di rapporti societari o partecipativi non rende automaticamente indeducibili i costi: l'Amministrazione deve dimostrare che si tratta di spese di regia, duplicazioni di servizi o costi riferibili principalmente all'interesse della capogruppo.
  • L'assenza di un contratto con data certa non comporta automaticamente l'indeducibilità, se l'effettività e le caratteristiche delle prestazioni risultano provate mediante documentazione complessiva, risultati conseguiti e altri elementi attendibili.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe conservare contratti, fatture analitiche, relazioni sulle attività svolte, documentazione dei risultati, criteri di calcolo del compenso e prove dell'utilità specifica ricevuta.

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