Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40929/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 settembre 2024. Dal testo emerge che i motivi erano quattro: il terzo denunciava, in relazione al capo 26, un vizio per asserita indeterminatezza dell'imputazione e quindi una nullità; la Corte ha rilevato che tale deduzione era manifestamente infondata nel merito e comunque riguardava una nullità non assoluta, per la prima volta prospettata in cassazione. Il primo e il quarto motivo contestavano il giudizio di responsabilità, il contributo concorsuale attribuito all'imputato, la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica dei fatti, riproponendo censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto dalla Corte territoriale adeguatamente motivato e non illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità: il terzo perché relativo a una nullità non assoluta dedotta per la prima volta in cassazione e comunque infondato; il primo e il quarto perché miravano a una nuova valutazione del merito, del concorso e della prova, già correttamente scrutinati in appello; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e non censurabile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione del merito, della prova o del contributo concorsuale già esaminati con motivazione logica e completa dai giudici di merito.
  • Le questioni relative a nullità non assolute, se non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.