Sentenza del 23/03/2016 n. 5746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’imposta di registro applicata all’atto del 17 febbraio 1995, con cui le proprietarie originarie e B.G. sottoposero a vincolo di inedificabilità i rispettivi terreni ai fini della voltura e del rilascio della concessione edilizia. L’Ufficio considerò l’atto idoneo a trasferire cubatura e rettificò la base imponibile, determinando un valore di lire 132.500.000; in primo grado il valore era stato ridotto a lire 50.478.000, mentre la CTR aveva inizialmente annullato l’imposizione, ritenendo l’atto del 1995 mera ripetizione di quello del 1992. Dopo la cassazione n. 10979/2007 e il rinvio, la CTR accolse l’appello dell’Ufficio. B.G. ha quindi proposto due motivi: il primo sosteneva che il trasferimento di cubatura fosse già avvenuto con la vendita del 27 aprile 1994, comprensiva del progetto edilizio e del titolo edificatorio; il secondo lamentava che la CTR in sede di rinvio non avesse motivato sulla determinazione del valore imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la deduzione relativa alla vendita del 27 aprile 1994 introduceva un nuovo tema di decisione, estraneo ai precedenti giudizi, nei quali si discuteva soltanto della tassabilità dell’atto del 17 febbraio 1995 rispetto a quello del 1992; inoltre, la precedente sentenza di cassazione aveva già stabilito che il trasferimento di cubatura derivava dall’atto del 1995, non da quello del 1992. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR non aveva motivato sulla conferma della determinazione della base imponibile, indicata nel testo come lire 132.500.000. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, cui spetta decidere nel merito anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’esatto valore imponibile.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata per il vizio di omessa motivazione su fatti controversi e decisivi. Il motivo relativo alla base imponibile è stato accolto perché la CTR aveva omesso di motivare sulla determinazione del valore; la censura concernente la vendita del 1994 è stata invece dichiarata inammissibile perché introduceva un tema nuovo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti del rinvio e ai principi già fissati dalla Cassazione; non è possibile ampliare la controversia introducendo una questione nuova che non era stata esaminata nei precedenti gradi.
- La decisione che accoglie l’imposizione di un atto non esaurisce necessariamente la controversia sul quantum: se la determinazione della base imponibile è contestata e non è stata decisa, il giudice deve motivare specificamente su di essa.
- La cassazione per omessa motivazione sulla quantificazione comporta il rinvio per una nuova decisione sul valore, ma non equivale a stabilire che la stima del contribuente o quella dell’Amministrazione sia corretta.
Testo integrale
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