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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28232/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare e per i reati connessi. Con il primo motivo chiedevano il riconoscimento della continuazione esterna tra i reati oggetto del giudizio e quelli definiti con altra sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ma la Corte osserva che tale questione non era stata devoluta con l'atto di appello e quindi era proposta per la prima volta in cassazione. Con il secondo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a una disciplina amministrativa richiamata e al provvedimento del TAR che aveva annullato un'ordinanza sindacale di sgombero, sostenendo che ciò avrebbe inciso sulla contestata abusività dell'occupazione; la Corte reputa il motivo inconferente rispetto alla fattispecie penale e comunque generico, perché non spiega quale effetto il provvedimento amministrativo avrebbe avuto nel processo penale. Con il terzo motivo contestavano la responsabilità per i reati contestati e lamentavano l'omessa applicazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; la Corte rileva che la censura è manifestamente infondata e, per il resto, reiterativa di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e lineare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando: la nuova proposta in sede di legittimità della richiesta di continuazione esterna; l'inconferenza e genericità del motivo fondato sul provvedimento amministrativo del TAR; la manifesta infondatezza e la ripetitività del motivo relativo alla responsabilità penale e alla scriminante dello stato di necessità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a) e b), d.m. 5 agosto 2008

    art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d.m. del 5 agosto 2008

    richiamato dal ricorrente come parametro normativo, ma ritenuto inconferente rispetto alla contestata abusività dell'occupazione dell'alloggio popolare e quindi privo di decisività nel giudizio penale

  • art. 110 c.p.

    artt. 110, 633-639-bis e 650 cod. pen.

    richiamato quale base del concorso di persone nei reati contestati

  • art. 633 c.p.

    artt. 110, 633-639-bis e 650 cod. pen.

    richiamato nella rubrica dei reati contestati, in relazione all'occupazione abusiva

  • art. 639-bis c.p.

    artt. 110, 633-639-bis e 650 cod. pen.

    richiamato nella rubrica dei reati contestati, in relazione ai fatti di occupazione abusiva

  • art. 650 c.p.

    artt. 110, 633-639-bis e 650 cod. pen.

    richiamato nella rubrica dei reati contestati, in relazione al mancato rispetto di un provvedimento dell'autorità

  • art. 54 c.p.

    invocato come scriminante dello stato di necessità; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto o comunque ritiene la censura manifestamente infondata

  • art. 591 c.p.p.

    ricorsi devono essere dichiarati inammissibili

    non esplicitato nel testo, ma il provvedimento conclusivo è la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

    conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta motivi che non siano stati specificamente devoluti al giudice d'appello, perché su tali punti la sentenza di primo grado è coperta da giudicato interno.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente apparenti, generiche o non argomentate sono inammissibili.
  • Un provvedimento amministrativo favorevole o l'annullamento di un atto amministrativo non incidono automaticamente sulla responsabilità penale se non viene spiegato in modo puntuale quale effetto abbiano sulla fattispecie incriminatrice contestata.
  • La deduzione di una scriminante deve essere coerente con i fatti accertati e non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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