Sentenza n. 2606/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 2580/2025, emessa il 17 giugno 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, riferiti agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 23 giugno 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 29 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento e chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di ottemperanza. Il Ministero ha sostenuto che il credito sarebbe stato accreditato sul borsellino elettronico il 5 aprile 2024, senza fornire prova; la ricorrente ha contestato che il pagamento fosse avvenuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, verificando che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili in ottemperanza, che l’azione è stata proposta entro il termine decennale e che risultano rispettati i requisiti di deposito e la notificazione preventiva della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, il Ministero non ha contestato specificamente l’idoneità esecutiva del titolo e non ha provato il pagamento, limitandosi ad affermarlo: in applicazione dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare il fatto estintivo grava su chi lo eccepisce. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando che l’ingente contenzioso sulla questione poteva incidere sulle capacità organizzative ministeriali. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; ha escluso un compenso aggiuntivo, ritenendo l’attività compresa nella retribuzione dirigenziale. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
L’azione di ottemperanza è tempestiva se proposta entro il termine decennale previsto per la sua proposizione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
Per il ricorso in ottemperanza il rispetto del termine per il deposito va verificato secondo la disciplina richiamata dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (all’indirizzo proprio) della detta sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve risultare documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione destinataria.
art. 2697 c.c.
in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Chi eccepisce un fatto estintivo del credito, quale l’avvenuto pagamento, deve provarlo; la mera affermazione dell’Amministrazione non è sufficiente.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendone i compiti e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. deve essere respinta, giacché assurge a fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione (anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi sul punto) suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Nel caso concreto il TAR ha respinto la misura pecuniaria richiesta per il ritardo, ritenendo che l’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione potesse incidere sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disciplina che esclude un compenso separato per il commissario ad acta nei giudizi indicati può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto l’incarico conferito a un dirigente del Ministero rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disposizione, secondo il richiamo del TAR, consente di applicare analogicamente alle altre condanne pecuniarie la regola che esclude un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, se rientrante nella categoria prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In sede di ottemperanza, l’Amministrazione che oppone l’avvenuto pagamento deve provare il fatto estintivo del credito; la sua mera affermazione, se contestata, non dimostra l’adempimento.
- Accertato il persistente inadempimento di un titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguirlo entro un termine e, per l’ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- Nel caso deciso, la richiesta di astreinte è stata respinta considerando che l’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione poteva incidere sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →