Cassazione Penale, Sentenza n. 1771/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 24/02/2020: 1) censura la qualificazione del fatto come furto aggravato dall'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione o nelle pertinenze) ritenendo che il furto sia avvenuto in luogo aperto al pubblico (resort) e non in 'privata dimora' come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) contesta la motivazione del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata (art. 625 n.2 c.p.), lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la giovane età e il comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato l'applicabilità dell'art. 624-bis c.p., ritenendo l'area antistante il resort (parcheggio recintato in cui era il quad) una 'pertinenza' della struttura ricettiva: la pertinenza, ai fini dell'art. 624-bis, non richiede l'uso esclusivo ma la strumentalità e la contiguità funzionale rispetto alla privata dimora (anche se transitoria), nonché la non apertura al pubblico e l'assenza di accesso per terzi senza consenso; nel caso l'area era recintata e destinata al servizio degli ospiti. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, sottolineando che la valutazione sulle attenuanti generiche e il bilanciamento con aggravanti è rimessa al giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale (modalità notturne, elementi di professionalità) era congrua e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa
La norma tutela non solo la privata dimora in senso stretto ma anche le sue pertinenze. Ai fini penali la 'pertinenza' non coincide con quella civilistica: non è richiesta l'esclusività d'uso, ma la strumentalità e la contiguità funzionale rispetto alla privata dimora; il luogo pertinenziale deve essere non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza consenso
art. 624 cod. pen.
Riferita nella comparazione con art. 624-bis: il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato come furto semplice (art. 624), ma la Corte ha ritenuto applicabile 624-bis per la natura pertinenziale dell'area
art. 625 n.2 cod. pen.
Aggravante contestata (es. modalità notturna/professionalità). La Corte di merito ha ritenuto che l'aggravante e le modalità della condotta ostassero alla prevalenza delle attenuanti generiche
art. 175 cod. pen.
Richiamato in sentenza di merito come beneficio riconosciuto (come riportato nella motivazione della Corte di Appello)
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria)
Sez. U, sent. n. 31345 del 23/03/2017 (Cass. SS.UU.)
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente per la definizione della 'privata dimora'; la Corte di Cassazione qui distingue la nozione rigorosa delle Sezioni Unite ma rimarca che le pertinenze possono rientrare nella tutela se soddisfano i requisiti di strumentalità e non accessibilità
Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013
Giurisprudenza sulla nozione di pertinenza ai fini dell'art. 624-bis: la pertinenza è fondata su strumentalità e complementarità funzionale rispetto al bene principale
Sez. 4, n.48767 del 24/10/2019
Conferma che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e può riferirsi a luoghi in cui la persona compie atti della vita privata anche in modo transitorio
Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014 (Lule)
Principio secondo cui, nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi ma solo quelli ritenuti decisivi; motivazione congrua esclude sindacato di legittimità
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020
Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento del ricorso senza l'intervento personale delle parti, con conclusioni per iscritto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La nozione di 'pertinenza' ai fini dell'art. 624-bis c.p. è autonoma rispetto al diritto civile: non richiede esclusività d'uso ma dipende dalla strumentalità, contiguità funzionale e dalla possibilità di escludere terzi; aree di servizio di strutture ricettive (es. parcheggi recintati) possono essere considerate pertinenze.
- Anche una 'privata dimora' transitoria (stanza di resort occupata dai clienti) può rientrare nella tutela di 624-bis se in essa si svolgono atti della vita privata e l'area ad essa collegata presenta i requisiti di pertinenzialità.
- Per contestare la qualificazione come 624-bis è necessario dimostrare l'assenza dei requisiti di non apertura al pubblico e/o della possibilità di escludere terzi (es. mancanza di recinzione, libero accesso non delimitato), non basta l'argomentazione che il luogo sia 'aperto al pubblico' se esistono elementi contrari.
- La valutazione sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti è rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo il vizio di motivazione (contraddittorietà, illogicità palese o omessa valutazione di elementi decisivi), non il merito intrinseco della discrezionalità.
- In situazioni simili, chi contesta la qualificazione penalistica dovrebbe raccogliere e documentare elementi concreti sull'accessibilità del luogo (planimetrie, testimonianze, presenza/assenza di recinzioni, regolamenti della struttura) e argomentare puntualmente la mancanza di strumentalità e contiguità rispetto alla privata dimora.
- Chi chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche deve far emergere profili che neutralizzino le modalità della condotta (es. assenza di professionalità, modalità non predatorie, giovane età con profili socio-economici significativi) e dimostrare che il giudice di merito non abbia considerato questi elementi essenziali nella motivazione.
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