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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1771/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 24/02/2020: 1) censura la qualificazione del fatto come furto aggravato dall'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione o nelle pertinenze) ritenendo che il furto sia avvenuto in luogo aperto al pubblico (resort) e non in 'privata dimora' come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) contesta la motivazione del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata (art. 625 n.2 c.p.), lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la giovane età e il comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato l'applicabilità dell'art. 624-bis c.p., ritenendo l'area antistante il resort (parcheggio recintato in cui era il quad) una 'pertinenza' della struttura ricettiva: la pertinenza, ai fini dell'art. 624-bis, non richiede l'uso esclusivo ma la strumentalità e la contiguità funzionale rispetto alla privata dimora (anche se transitoria), nonché la non apertura al pubblico e l'assenza di accesso per terzi senza consenso; nel caso l'area era recintata e destinata al servizio degli ospiti. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, sottolineando che la valutazione sulle attenuanti generiche e il bilanciamento con aggravanti è rimessa al giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale (modalità notturne, elementi di professionalità) era congrua e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa

    La norma tutela non solo la privata dimora in senso stretto ma anche le sue pertinenze. Ai fini penali la 'pertinenza' non coincide con quella civilistica: non è richiesta l'esclusività d'uso, ma la strumentalità e la contiguità funzionale rispetto alla privata dimora; il luogo pertinenziale deve essere non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza consenso

  • art. 624 cod. pen.

    Riferita nella comparazione con art. 624-bis: il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato come furto semplice (art. 624), ma la Corte ha ritenuto applicabile 624-bis per la natura pertinenziale dell'area

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Aggravante contestata (es. modalità notturna/professionalità). La Corte di merito ha ritenuto che l'aggravante e le modalità della condotta ostassero alla prevalenza delle attenuanti generiche

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamato in sentenza di merito come beneficio riconosciuto (come riportato nella motivazione della Corte di Appello)

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria)

  • Sez. U, sent. n. 31345 del 23/03/2017 (Cass. SS.UU.)

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente per la definizione della 'privata dimora'; la Corte di Cassazione qui distingue la nozione rigorosa delle Sezioni Unite ma rimarca che le pertinenze possono rientrare nella tutela se soddisfano i requisiti di strumentalità e non accessibilità

  • Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013

    Giurisprudenza sulla nozione di pertinenza ai fini dell'art. 624-bis: la pertinenza è fondata su strumentalità e complementarità funzionale rispetto al bene principale

  • Sez. 4, n.48767 del 24/10/2019

    Conferma che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e può riferirsi a luoghi in cui la persona compie atti della vita privata anche in modo transitorio

  • Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014 (Lule)

    Principio secondo cui, nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi ma solo quelli ritenuti decisivi; motivazione congrua esclude sindacato di legittimità

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020

    Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento del ricorso senza l'intervento personale delle parti, con conclusioni per iscritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La nozione di 'pertinenza' ai fini dell'art. 624-bis c.p. è autonoma rispetto al diritto civile: non richiede esclusività d'uso ma dipende dalla strumentalità, contiguità funzionale e dalla possibilità di escludere terzi; aree di servizio di strutture ricettive (es. parcheggi recintati) possono essere considerate pertinenze.
  • Anche una 'privata dimora' transitoria (stanza di resort occupata dai clienti) può rientrare nella tutela di 624-bis se in essa si svolgono atti della vita privata e l'area ad essa collegata presenta i requisiti di pertinenzialità.
  • Per contestare la qualificazione come 624-bis è necessario dimostrare l'assenza dei requisiti di non apertura al pubblico e/o della possibilità di escludere terzi (es. mancanza di recinzione, libero accesso non delimitato), non basta l'argomentazione che il luogo sia 'aperto al pubblico' se esistono elementi contrari.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti è rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo il vizio di motivazione (contraddittorietà, illogicità palese o omessa valutazione di elementi decisivi), non il merito intrinseco della discrezionalità.
  • In situazioni simili, chi contesta la qualificazione penalistica dovrebbe raccogliere e documentare elementi concreti sull'accessibilità del luogo (planimetrie, testimonianze, presenza/assenza di recinzioni, regolamenti della struttura) e argomentare puntualmente la mancanza di strumentalità e contiguità rispetto alla privata dimora.
  • Chi chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche deve far emergere profili che neutralizzino le modalità della condotta (es. assenza di professionalità, modalità non predatorie, giovane età con profili socio-economici significativi) e dimostrare che il giudice di merito non abbia considerato questi elementi essenziali nella motivazione.

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