Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19402/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre distinti avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio: uno verso una società in nome collettivo operante in ambito farmaceutico, per il disconoscimento di costi dedotti in relazione a fatture riguardanti spese di giudizio distratte a favore del difensore nei giudizi promossi dalla società contro l'ASL per il recupero di interessi da ritardato pagamento; due avvisi verso i soci, per il conseguente maggior reddito imponibile IRPEF imputato per trasparenza in relazione al medesimo recupero a carico della società. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; in appello la CTR aveva invece accolto gli appelli dell'Agenzia, ritenendo che le fatture quietanzate non provassero il pagamento delle spese da parte della società e che anche mastrini e modello 770 non fossero decisivi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c. e del d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello, lamentando che la CTR avesse riformato la decisione di primo grado senza adeguata analisi e senza nuovi elementi probatori; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Agenzia dimostrare che le fatture non riguardassero spese effettivamente sostenute dalla società e che non si trattasse di importi distratti in favore del difensore.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi per la connessione soggettiva e oggettiva derivante dall'unitarietà dell'accertamento sui redditi della società di persone e dei soci, ritenendo sanato il difetto di litisconsorzio necessario originario perché i giudizi erano stati trattati simultaneamente nei gradi di merito e presentavano identità di causa petendi e di decisione. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha escluso il vizio di motivazione perché la CTR aveva spiegato in modo chiaro perché le fatture con quietanza, i mastrini e il modello 770 non fossero sufficienti a provare il sostenimento del costo da parte della società; ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che, una volta prodotte le fatture dal contribuente, l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità con presunzioni e il giudice deve valutare il complessivo quadro probatorio. La Corte ha quindi rigettato tutti i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la CTR non è incorsa in motivazione apparente perché ha espresso le ragioni della riforma.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto costitutivo della deduzione grava sul contribuente; l'Ufficio può contestare l'inattendibilità della documentazione prodotta anche mediante presunzioni.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Nelle società di persone l'accertamento è unitario e i redditi sono imputati automaticamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.

  • art. 18 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per spiegare la fatturazione al cliente da parte del professionista anche quando il pagamento sia stato ricevuto dalla parte soccombente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato il procedimento camerale con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato in relazione all'esigenza di ragionevole durata del processo nella gestione del litisconsorzio necessario.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati per valorizzare l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica dei redditi di società di persone e alla conseguente imputazione ai soci opera il litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali; se i giudizi sono stati trattati simultaneamente e presentano identità sostanziale di oggetto e decisione, la riunione in cassazione può sanare il difetto originario senza annullare le decisioni di merito.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando dalla sentenza di merito emergano, in modo intellegibile, le ragioni logico-giuridiche della decisione e sia possibile il controllo del percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario, la produzione della fattura da parte del contribuente non esaurisce automaticamente l'onere probatorio sulla deducibilità del costo; l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità anche tramite presunzioni e il giudice deve valutare l'intero quadro probatorio, inclusi i fatti secondari e la documentazione contabile di supporto.
  • La quietanza apposta su una fattura relativa a spese legali distratte al difensore non è, di per sé, prova sufficiente del pagamento del costo da parte della parte vittoriosa quando il giudice di merito ritenga che il pagamento sia avvenuto dalla parte soccombente e che la fatturazione al cliente sia comunque dovuta al professionista.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.