Sentenza del 18/02/2016 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - Tassazione straniera più favorevole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento in materia di transfer pricing. La questione centrale è se, nel valutare la correttezza dei prezzi applicati nelle operazioni tra parti collegate residenti in Paesi diversi, si debba considerare anche il livello di tassazione vigente nello Stato estero. Secondo il principio richiamato, tale elemento non può essere trascurato, poiché la disciplina antielusiva mira a impedire che utili imponibili in Italia siano trasferiti all'estero al solo scopo di beneficiare di una fiscalità più favorevole.
La decisione
Il principio affermato è che, in un giudizio sul transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria e il giudice devono tenere conto della tassazione straniera applicabile. La disciplina non può essere applicata in modo astratto o automatico, senza verificare se l'operazione abbia effettivamente determinato lo spostamento di utili dalla fiscalità italiana verso un regime estero più conveniente. Il testo non indica gli esiti processuali specifici, i gradi di giudizio o l'eventuale annullamento o conferma dell'accertamento.
Norme richiamate
Disciplina italiana del transfer pricing e normativa antielusiva
La disciplina è finalizzata a contrastare il trasferimento artificioso di utili imponibili in Italia verso società o entità estere, quando ciò consenta di beneficiare di una tassazione straniera più favorevole. Nell'applicazione della norma occorre quindi considerare anche il concreto differenziale di imposizione tra Italia e Stato estero.
Massime di principio
- Nelle controversie di transfer pricing, il confronto dei prezzi non dovrebbe essere valutato isolatamente, ma in relazione alla concreta tassazione applicabile nei Paesi coinvolti.
- L'esistenza di un prezzo diverso da quello normalmente praticato non è sufficiente, da sola, a dimostrare un intento elusivo: occorre verificare se vi sia stato un effettivo spostamento di utili dalla fiscalità italiana verso una giurisdizione più favorevole.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento considerando le caratteristiche economiche dell'operazione, le funzioni e i rischi delle parti, nonché gli effetti fiscali complessivi dell'operazione.
- Il principio non implica che ogni operazione con una controparte estera soggetta a minore tassazione sia automaticamente legittima; richiede piuttosto una valutazione concreta e complessiva della sostanza economica e del vantaggio fiscale.
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