Cassazione Civile, Ordinanza n. 33405/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una causa ereditaria fra fratelli, relativa alla duplice successione dei genitori. In primo e secondo grado sono state decise, tra l'altro, la nullità di un testamento olografo del padre, la validità del testamento della madre, l'inefficacia di una scrittura privata del 13 aprile 1984 invocata da uno dei coeredi per escludere alcuni beni dalla divisione, la divisione del compendio ereditario e il rigetto dell'eccezione di usucapione proposta dallo stesso coerede su una porzione immobiliare proveniente dalla successione paterna, sul rilievo che egli deteneva il bene in forza di comodato. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo rubricato come vizio di motivazione ed erronea ricognizione della fattispecie concreta, lamentando: il rigetto della tempestiva eccezione di usucapione; la conferma della statuizione di inefficacia della scrittura del 13 aprile 1984; e, in sostanza, l'omesso rilievo del testamento paterno poi dichiarato apocrifo, che a suo dire avrebbe giustificato il possesso utile ad usucapire almeno dalla morte del genitore. Ha inoltre criticato alcune considerazioni della corte territoriale sulla tempestività dell'iniziativa volta a far valere l'usucapione e sulla scrittura privata del 1984.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, secondo cui, dalla morte del genitore fino alla proposizione del giudizio di divisione, non era comunque decorso il tempo necessario per l'usucapione; tale statuizione non è stata censurata. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla tempestività dell'eccezione investiva solo un passaggio argomentativo privo di incidenza sul dispositivo, essendo l'eccezione stata rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile. Infine, la censura relativa alla scrittura privata del 13 aprile 1984 è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non ricondotta con precisione a uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., priva dell'indicazione delle norme asseritamente violate e delle specifiche argomentazioni critiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere ricondotto a uno dei vizi tipizzati dalla norma; il motivo deve essere specifico, autosufficiente e idoneo a censurare la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes decisive.
- La censura che colpisce solo un passaggio argomentativo privo di incidenza sul dispositivo non integra un motivo utile di ricorso, difettando di interesse.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve indicare con precisione il vizio denunciato, la norma violata, il capo della decisione impugnato e le ragioni della dedotta violazione; affermazioni generiche o meramente assertive non soddisfano il requisito di autosufficienza.
- Per l'usucapione, la parte che la invoca deve confrontarsi con tutti gli elementi decisivi della motivazione di merito, incluso il momento iniziale e quello finale del possesso utile, non potendo limitarsi a prospettazioni apodittiche o petizioni di principio.
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