Sentenza del 06/04/2016 n. 6675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di liquidazione relativo alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale determinate sul maggior valore di un compendio immobiliare. Sosteneva che l'avviso di liquidazione fosse invalido perché non era stato validamente notificato il precedente avviso di accertamento, atto prodromico necessario. In particolare, la società contestava la notifica eseguita presso il precedente indirizzo, indicato nell'atto notarile di compravendita, nonostante il trasferimento della sede sociale comunicato all'Ufficio delle imposte dirette. Ha inoltre dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione delle norme sulle notificazioni e contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società e ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento. Il trasferimento della sede non era stato comunicato all'Ufficio del Registro, che pertanto poteva notificare l'atto presso l'ultimo indirizzo risultante dai propri atti, coincidente con quello indicato nell'atto notarile. La notifica era inoltre andata a buon fine perché l'atto era stato consegnato a una persona qualificatasi come addetta al ritiro degli atti. La comunicazione effettuata presso un diverso ufficio finanziario non è stata ritenuta sufficiente, poiché gravava sul contribuente l'onere di informare l'ufficio competente del proprio domicilio fiscale e delle sue variazioni. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La Corte ha escluso che la Commissione Tributaria Centrale avesse pronunciato oltre i limiti della controversia.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza. I motivi dedotti dalla società sono stati ritenuti infondati.
Art. 49, comma 3, D.P.R. n. 634/1972
Richiamato con riferimento alla disciplina della notificazione degli atti relativi all'imposta di registro.
Artt. 60 e 36, D.P.R. n. 600/1973
Regolano, per quanto rilevante, le notificazioni degli atti tributari e gli obblighi informativi del contribuente. La notifica può essere effettuata presso il domicilio fiscale risultante agli atti dell'ufficio competente.
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione agli enti e alle persone giuridiche. Nel caso concreto la notifica non è stata ritenuta nulla perché eseguita presso l'ultimo indirizzo ufficialmente noto all'amministrazione competente e ricevuta da una persona addetta al ritiro degli atti.
Ordinanza Cass. civ., Sez. 6-5, n. 25272 del 28 novembre 2014
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.
Il contribuente deve comunicare la variazione del domicilio fiscale all'ufficio tributario competente. In mancanza, l'amministrazione può notificare gli atti presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche con modalità semplificate.
Massime di principio
- Per le notifiche tributarie, il contribuente deve comunicare ogni variazione della sede o del domicilio fiscale all'ufficio competente a gestire lo specifico tributo; la comunicazione a un ufficio diverso non produce necessariamente effetti verso tutti gli altri uffici.
- In assenza di una comunicazione valida e tempestiva, l'amministrazione può notificare gli atti presso l'ultimo indirizzo ufficialmente risultante dai propri archivi o dagli atti disponibili.
- La notifica presso una sede precedente può essere considerata valida se quella sede è ancora l'ultimo domicilio noto all'ufficio e l'atto viene effettivamente ricevuto da una persona qualificata o incaricata al ritiro.
- Le regole di collaborazione e buon andamento della pubblica amministrazione non comportano automaticamente che una comunicazione presentata a un ufficio finanziario si intenda conosciuta da ogni altro ufficio della stessa amministrazione.
- Per contestare un atto successivo, come un avviso di liquidazione, è essenziale dimostrare concretamente l'invalidità della notifica dell'atto presupposto; la mera conoscenza del trasferimento da parte di un diverso ufficio non è di regola sufficiente.
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