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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38549/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 29/07/2025 che aveva annullato l'ordinanza cautelare del GIP di Terni del 17/06/2025 e revocato la custodia in carcere, ritenendo operante la retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. a favore dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva riconosciuto connessione qualificata tra i fatti e ritenuto la retrodatazione applicabile anche se non sussisteva la "desumibilità dagli atti", richiamando un passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2011. Il Procuratore contestava invece la lettura del Tribunale come erronea e abrogativa dell'art. 297, comma 3, secondo periodo, richiamando giurisprudenza di legittimità che richiede la desumibilità dagli atti per operare la retrodatazione rispetto a fatti diversi e connessi.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha constatato che il Procuratore ha censurato soltanto la lettura giuridica del Tribunale (interpretazione della sentenza costituzionale) senza dimostrare un interesse concreto e attuale al ripristino della misura cautelare: non sono stati forniti dati specifici (termine di scadenza della misura originaria, pena inflitta con la sentenza passata in giudicato, ecc.), non è stata controargomentata compiutamente la tesi sulla continuazione/connessione e non è stato dimostrato che la "desumibilità dagli atti" fosse tale da consentire una valutazione prognostica suscettibile di tradursi in richiesta e adozione tempestiva della misura. Pertanto l'impugnazione è stata respinta per difetto di interesse, senza entrare nel merito della corretta interpretazione dell'art. 297.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare tra ordinanze successive per fatti connessi; la giurisprudenza richiede in genere che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero "desumibili dagli atti" prima del rinvio a giudizio per la prima ordinanza, condizione rilevante per l'applicazione della retrodatazione

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Indica i casi di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) che giustificano il coordinamento dei procedimenti e possono rilevare ai fini della retrodatazione delle misure

  • artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevedono il principio dell'interesse necessario dell'impugnante; l'appello/cassazione incidentale è improcedibile se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale all'accoglimento

  • sentenza Corte Costituzionale n. 233/2011

    la sentenza è richiamata per un passaggio secondo cui il meccanismo della retrodatazione opererebbe "a prescindere dalla sussistenza del requisito della c.d. desumibilità dagli atti"

    Il Tribunale del riesame ha letto tale passaggio come escludente il requisito della desumibilità; la Cassazione osserva che si tratta di un obiter e che la lettura applicativa non può da sola sostenere il ricorso del PM senza prova dell'interesse concreto

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1 n. 26093/2018, Sez. U n. 23166/2020, Sez. 4 n. 16343/2023, Sez. 3 n. 48034/2019, ecc.)

    Richiamate per i principi consolidati: la retrodatazione può operare rispetto a fatti diversi e connessi solo se quei fatti erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; inoltre la Corte di legittimità ha più volte chiarito i presupposti e limiti dell'istituto e le condizioni di interesse per le impugnazioni del PM

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato nel corpo della decisione come riferimento ai casi in cui non opera la presunzione (riferimento all'oggetto dell'interesse cautelare del PM); rilevanza: quando la misura è richiesta per reati per cui non opera tale presunzione, l'interesse del PM al ricorso è più circoscritto

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna un provvedimento cautelare in Cassazione deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'accoglimento (es. ripristino della misura): non basta contestare astrattamente l'interpretazione della norma.
  • Per ottenere la retrodatazione ex art. 297, comma 3, è generalmente necessario dimostrare che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero "desumibili dagli atti" prima del rinvio a giudizio relativo alla prima ordinanza; l'assenza di tale desumibilità ostacola l'applicazione automatica della retrodatazione.
  • La connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) tra reati può giustificare la retrodatazione, ma il PM deve poter provare concretamente i presupposti fattuali e temporali per far valere tale meccanismo.
  • In sede cautelare il ricorso del PM deve contenere dati specifici (date delle misure, scadenze, esito processuale definitivo, durata della pena) che mostrino come l'accoglimento inciderebbe effettivamente sulla misura cautelare applicata.
  • Non è sufficiente richiamare passaggi di sentenze costituzionali o obiter dictum: l'utilizzo di tali passaggi non sostituisce la prova degli elementi fattuali richiesti per il ripristino della misura.
  • Se il ricorso mira solo a correggere un'interpretazione giuridica senza prospettare un risultato concreto (es. reintegro della custodia), la Corte può dichiararlo inammissibile per difetto di interesse.
  • Difensori e PM devono argomentare anche sul punto della "desumibilità dagli atti": occorre spiegare se il materiale probatorio disponibile prima del rinvio era idoneo a formare una valutazione prognostica capace di giustificare la richiesta cautelare.

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