Sentenza del 17/06/2015 n. 12561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.R. ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’IVA per gli anni 1998 e 2000, emessa sulla base di avvisi di accertamento ormai definitivi. Ha dedotto che il termine di decadenza per l’accertamento era decorso e che, dopo la scadenza del termine per impugnare gli avvisi, aveva rinvenuto un documento decisivo; ha inoltre chiesto rilievo al giudizio pendente sull’avviso relativo al 1999, fondato sui medesimi elementi. Con dieci motivi ha contestato, tra l’altro, la possibilità di limitare l’impugnazione della cartella ai suoi vizi propri, la mancata rimessione in termini, la non rilevabilità d’ufficio della decadenza e il mancato rinvio del giudizio in attesa dell’altro processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’eventuale rimessione in termini per il documento sopravvenuto doveva essere chiesta impugnando gli avvisi di accertamento, non contestando successivamente la cartella; gli avvisi non impugnati sono divenuti irretrattabili e la decadenza dell’Amministrazione non poteva essere fatta valere per la prima volta contro la cartella né rilevata d’ufficio. Ha inoltre escluso la sospensione per il giudizio relativo al 1999: riguardava un’annualità e un atto diversi e l’eventuale qualificazione del contribuente poteva variare da un periodo d’imposta all’altro. I dubbi di legittimità costituzionale prospettati sono stati respinti o ritenuti manifestamente infondati. F.R. è stato condannato a pagare le spese, liquidate in 7.290 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 184-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis; poi sostituito dall’art. 153, comma 2, c.p.c.)
L'istituto della rimessione in termini, tuttavia, non può che operare in relazione allo specifico atto riguardo al quale si è verificata la decadenza, e quindi solo in sede di impugnazione - sia pur tardiva - dell'atto stesso, mentre non può essere invocato in sede di giudizio relativo ad un atto successivo autonomamente impugnabile.
La rimessione in termini può consentire di superare la decadenza relativa all’impugnazione di uno specifico atto, ma va richiesta nell’impugnazione, anche tardiva, di quell’atto. Non permette di recuperare la contestazione dell’atto presupposto impugnando un successivo atto autonomo.
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto comunque impugnare gli avvisi di accertamento e chiedere in quella sede al giudice l'inoperatività della decadenza ai sensi del citato art. 184-bis c.p.c., anzichè restare inerte ed impugnare la cartella di pagamento, quando ormai gli atti prodromici erano irrimediabilmente divenuti definitivi.
La cartella autonomamente impugnabile non riapre i termini per contestare gli avvisi presupposti divenuti definitivi: le questioni relative a questi ultimi, compresa la richiesta di rimessione in termini, vanno fatte valere impugnando gli avvisi.
Art. 2969 c.c.
Il termine di decadenza stabilito a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello.
La decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento è un’eccezione in senso proprio, rimessa alla scelta del contribuente: deve essere dedotta tempestivamente e non può essere rilevata d’ufficio né proposta per la prima volta in appello.
Art. 295 c.p.c.
Ciò in quanto non incombeva sulla Commissione tributaria regionale alcun obbligo di sospensione, perchè nessun rischio di contrasto di giudicati si prospettava.
La sospensione necessaria non è dovuta quando il giudizio pendente su un’altra annualità non può determinare un contrasto di giudicati rilevante nella controversia in esame.
Art. 2909 c.c.
In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno formatosi, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo d'imposta è limitato ai soli casi concernenti fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, di guisa che, al di fuori di dette ipotesi e, in particolare, per quelle fattispecie, che qualificazioni giuridiche, le quali ben possono variare di anno in anno, l'efficacia espansiva del giudicato deve essere esclusa.
Il giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta vincola solo per fatti ai quali la legge attribuisce efficacia permanente o pluriennale. Non si estende automaticamente a qualificazioni o situazioni suscettibili di mutare da un anno all’altro.
Art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ciò in quanto non incombeva sulla Commissione tributaria regionale alcun obbligo di sospensione, perchè nessun rischio di contrasto di giudicati si prospettava.
Nel caso deciso, la norma non imponeva di sospendere il processo sulla cartella in attesa della decisione relativa all’avviso di un’altra annualità, poiché l’esito di quel giudizio non era vincolante per l’anno in contestazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 295 c.c.; il che assorbe i profili di vizio della motivazione e di prospettata illegittimità costituzionale.
La decisione di merito aveva rilevato che la cartella era stata notificata entro il termine previsto dall’art. 25; la cassazione non ha accolto le censure del contribuente, anche perché gli avvisi presupposti erano ormai definitivi.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto, come un avviso di accertamento, non viene impugnato nei termini, diventa definitivo. L’impugnazione di un successivo atto autonomo, come la cartella, non consente in via ordinaria di riaprire le contestazioni relative all’atto presupposto.
- Se un documento decisivo viene scoperto dopo la scadenza del termine di impugnazione, la parte deve chiedere la rimessione in termini impugnando lo specifico atto divenuto inoppugnabile; non può attendere un atto successivo per far valere la scoperta.
- La decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento deve essere eccepita dal contribuente nel giudizio contro l’avviso interessato. In base a questa decisione, non è rilevabile d’ufficio né recuperabile impugnando successivamente la cartella.
- Una controversia fiscale relativa a un’altra annualità non comporta automaticamente la sospensione né determina un giudicato vincolante: occorre che si tratti di fatti con efficacia legale permanente o pluriennale. Le qualificazioni che possono cambiare di anno in anno vanno verificate autonomamente per ciascun periodo.
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