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Sentenza

Sentenza n. 4701/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS-del 22.12.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22.03.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202110840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su precedenti pregiudizi penali e su una notizia di reato per minaccia ed estorsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 22 dicembre 2020 relativo alla domanda di cittadinanza presentata nel 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto che la mera denuncia per i reati di minaccia ed estorsione non potesse costituire elemento ostativo alla concessione dello status civitatis né indice sufficiente di pericolosità sociale. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto una sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2022, con la quale era stato assolto dai reati contestati, sostenendo implicitamente la rilevanza di tale sopravvenienza ai fini dell’illegittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale, rilevando che a carico del ricorrente risultavano pregiudizi penali per estorsione, minaccia e furto in abitazione, idonei a costituire un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. I fatti erano rilevanti perché valutati al momento dell’adozione del diniego e ricadevano nel periodo di osservazione decennale antecedente alla domanda, nel quale devono maturare i requisiti di irreprensibilità della condotta. Il giudice ha sottolineato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione della cittadinanza e la distinzione tra accertamento della responsabilità penale e valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’inserimento sociale: il medesimo fatto può essere apprezzato negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall’esito del processo penale. L’assoluzione intervenuta nel 2022 non è stata ritenuta decisiva, poiché successiva al provvedimento impugnato. È stata inoltre valorizzata la finalità prognostica e precauzionale della valutazione, estesa alla possibile pericolosità sociale futura. Lo stabile inserimento economico e sociale non è stato considerato sufficiente, costituendo un presupposto ordinario o un prerequisito, e non un merito speciale. Le spese sono state compensate in ragione dell’intervenuta assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; il relativo esercizio presuppone una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    È richiamato quale parametro a fortiori per evidenziare che determinati reati, puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, sono automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e possono assumere rilievo ancora maggiore nella naturalizzazione.

  • art. 629 c.p.

    La pena prevista per l’estorsione è valorizzata dal giudice quale elemento della particolare gravità del fatto e della sua attitudine a incidere sulla valutazione di affidabilità del richiedente.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve valutare, in funzione dell’interesse pubblico e della sicurezza dello Stato, l’affidabilità, la condotta e l’inserimento sociale del richiedente, anche mediante un giudizio prognostico sul futuro.
  • La valutazione amministrativa di fatti penalmente rilevanti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può essere apprezzato negativamente ai fini della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del processo penale.
  • Ai fini della legittimità del diniego di cittadinanza rilevano le circostanze conosciute e valutabili al momento dell’adozione del provvedimento; una successiva sentenza di assoluzione non incide retroattivamente sulla legittimità originaria del diniego.
  • Nel giudizio di affidabilità del richiedente la cittadinanza possono assumere rilievo non solo condanne definitive, ma anche elementi relativi a condotte antigiuridiche e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché inseriti in una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita.
  • Lo stabile inserimento economico e sociale nel territorio nazionale costituisce ordinariamente una condizione o un prerequisito per la cittadinanza, ma non integra di per sé un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi negativi relativi all’affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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