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Parere

Parere n. 1812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giorgio Paolo Galante, contro Comune di Montescaglioso, e nei confronti di Angelo Mossuto, avverso ordinanza n. 122/2025 concernente accertamento di inottemperanza a demolizione - v. altro ricorso 78/2026;

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro l’ordinanza comunale n. 40/2024, notificata il 29 ottobre 2024, recante sanzione pecuniaria di euro 20.000 e preannuncio dell’acquisizione gratuita dell’immobile per inottemperanza all’ordine di demolizione.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente deduce che il sequestro preventivo penale del manufatto avrebbe reso impossibile ottemperare all’ordine di demolizione e che il termine di 90 giorni avrebbe dovuto decorrere nuovamente dal dissequestro. Contesta inoltre la mancata considerazione dell’asserita unitarietà strutturale e funzionale del manufatto con l’abitazione, l’omessa valutazione della limitata porzione abusiva, l’indeterminatezza dell’oggetto e dell’estensione dell’acquisizione e la mancata esplicitazione dei criteri urbanistici e del calcolo dell’eventuale area ulteriore, anche rispetto al limite del decuplo della superficie utile abusiva. Il ricorso richiama altresì, come elementi di fatto, la funzione di accessibilità del manufatto, il possibile rischio di danni strutturali in caso di demolizione, il vincolo idrogeologico e il mancato riscontro comunale alle istanze difensive e di sospensione. È stata richiesta la sospensione cautelare, prospettando il rischio di grave pregiudizio per il ricorrente e la sua famiglia, che abita nell’immobile quale unica abitazione. Il Ministero ha segnalato che il ricorso non risulterebbe notificato al Comune e che non vi sarebbe prova della notifica al controinteressato.

Il parere

La Sezione accoglie esclusivamente l’istanza cautelare, ravvisando, in questa fase sommaria e senza pregiudizio per le successive valutazioni di rito e di merito, un periculum in mora grave e irreparabile: il Comune ha già accertato l’inottemperanza e preannunciato l’acquisizione dell’intera unità immobiliare, nella quale il ricorrente vive con la compagna e due figli minori e che costituisce l’unico immobile in suo possesso. Sospende quindi l’emissione del parere definitivo e dispone l’integrazione istruttoria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare, tramite il Comune, il corretto instaurarsi del contraddittorio e trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione con deduzioni puntuali e motivate su ciascun motivo, acquisendo dal Comune la documentazione necessaria. La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, assegnandogli almeno 15 giorni per osservazioni; anche il Comune, il ricorrente e il controinteressato possono depositare anticipatamente osservazioni presso la Segreteria. Il merito e ogni questione di rito, compresa l’eccezione ministeriale sulla notifica, restano impregiudicati; la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

Accolta per il periculum in mora, considerato il rischio che nelle more venga acquisita l’intera unità immobiliare, unica abitazione del ricorrente e della sua famiglia. La valutazione è sommaria e non anticipa la decisione sul merito.

Contraddittorio e relazione ministeriale

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve verificare tramite il Comune di Montescaglioso il corretto instaurarsi del contraddittorio e trasmettere entro 60 giorni una relazione contenente deduzioni puntuali e motivate su ciascun motivo di ricorso, con la documentazione necessaria acquisita dal Comune.

Osservazioni sulla relazione

La relazione ministeriale deve essere previamente inviata al ricorrente, cui va assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per formulare osservazioni. Comune, ricorrente e controinteressato possono inoltre depositare anticipatamente le proprie osservazioni presso la Segreteria della Sezione.

Rinvio della decisione

L’emissione del parere definitivo è sospesa e la trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza. Restano impregiudicate tutte le valutazioni di rito e di merito.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non svolge ulteriori considerazioni interpretative su tale norma.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: a. Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 31 commi 3 e 4 d.P.R. 380/2001, nullità/illegittimità per impossibilità di ottemperare a causa del sequestro penale;

    La norma è invocata dal ricorrente in relazione all’inottemperanza all’ordine di demolizione e alle conseguenze dell’acquisizione gratuita. La Sezione non ne decide l’interpretazione o l’applicazione, rinviando l’esame del merito dopo l’integrazione istruttoria.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l’istanza cautelare può essere accolta in via sommaria quando l’esecuzione degli effetti repressivi prospettati nelle more possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione della perdita dell’unica abitazione del ricorrente e delle conseguenze per il nucleo familiare; tale valutazione non anticipa la decisione sul rito o sul merito.
  • Quando il contraddittorio o la ricostruzione delle difese dell’amministrazione non risultano sufficientemente verificati, la Sezione può sospendere l’emissione del parere definitivo e disporre l’acquisizione di una relazione ministeriale puntuale sui motivi di ricorso, assicurando al ricorrente la previa conoscenza della relazione e un termine per presentare osservazioni.

Ricorso straordinario contro l’ordinanza comunale di inottemperanza e acquisizione

La Sezione Prima esamina in via interlocutoria un ricorso straordinario relativo alle conseguenze dell’inottemperanza a un ordine di demolizione. Il ricorrente impugna l’ordinanza comunale n. 40/2024, notificata il 29 ottobre 2024, che gli ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 e ha preannunciato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre alla demolizione coattiva delle opere abusive.

Motivi di ricorso

Il ricorrente sostiene che il sequestro preventivo penale del manufatto avrebbe impedito di ottemperare all’ordine di demolizione. A suo avviso, il Comune non avrebbe potuto contestare l’inottemperanza e applicare le relative conseguenze prima del dissequestro, dal quale avrebbe dovuto decorrere nuovamente il termine di 90 giorni.

Contesta inoltre che il Comune non abbia valutato l’asserita unitarietà strutturale e funzionale del manufatto con l’abitazione principale e la circostanza che l’abuso riguarderebbe solo una porzione limitata. L’atto sarebbe poi indeterminato perché riferito genericamente all’edificio di via Engels n. 7, senza identificare la porzione e la superficie da acquisire, l’area di sedime, eventuali aree ulteriori, gli estremi catastali e i criteri di calcolo. Il ricorrente lamenta infine che non siano stati esplicitati la classificazione urbanistica, gli indici edilizi applicabili e il calcolo dell’eventuale area ulteriore rispetto al limite del decuplo della superficie utile abusiva.

A sostegno delle proprie censure richiama la funzione del manufatto, che secondo il suo tecnico sarebbe destinato a consentire un accesso a raso e a rimuovere barriere architettoniche, e la relazione strutturale secondo cui la demolizione totale potrebbe danneggiare l’edificio esistente. Riferisce inoltre che il vincolo idrogeologico sarebbe stato esplicitato solo nell’ordinanza impugnata, di avere chiesto approfondimenti tecnici e un parere all’Autorità di Bacino e di non avere ricevuto riscontro dal Comune alle successive istanze difensive e di sospensione.

Eccezione sulla notifica e necessità di istruttoria

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che il ricorso non risulterebbe notificato al Comune e ha prospettato l’inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio. Dagli atti risulta che il Ministero aveva chiesto al Comune, il 5 giugno 2026, gli elementi necessari per controdedurre, trasmettendogli il ricorso e la documentazione; il testo non dà invece conto della notifica al controinteressato. La Sezione non definisce tali questioni, che restano impregiudicate, e richiede che il corretto instaurarsi del contraddittorio sia verificato.

Accoglimento della cautelare

In sede di sommario esame, la Sezione accoglie l’istanza cautelare in ragione del periculum in mora. Rileva che il Comune ha già accertato l’inottemperanza e preannunciato l’acquisizione dell’intera unità immobiliare, mentre il ricorrente vi abita con la compagna e due figli minori e la indica come unico immobile in suo possesso. La decisione cautelare non comporta alcuna valutazione definitiva sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle censure.

Incombenti e rinvio

Il Ministero deve verificare, tramite il Comune, la corretta instaurazione del contraddittorio e trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione con deduzioni puntuali e motivate su ciascun motivo, acquisendo la documentazione necessaria dal Comune. La relazione va previamente inviata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine di almeno 15 giorni per le osservazioni. Comune, ricorrente e controinteressato possono depositare anticipatamente osservazioni presso la Segreteria della Sezione.

La Sezione sospende l’emissione del parere definitivo e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Restano impregiudicate ogni decisione in rito e ogni valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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