Cassazione Civile, Ordinanza n. 23536/2021 del 27/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per cinque giorni con privazione della retribuzione irrogato da una società datrice di lavoro a una propria dipendente, ritenuto illegittimo dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che non fosse stata provata la condotta contestata alla dipendente né una sua corresponsabilità con l'impiegato pagatore che aveva eseguito rimborsi relativi a 19 buoni postali fruttiferi risultati falsificati o clonati. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, in modo promiscuo, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la reale contestazione disciplinare, che non si limitava all'omesso controllo preventivo, ma integrava una più ampia culpa in vigilando connessa al ruolo apicale della lavoratrice e a un dovere di diligenza rafforzato; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, con commistione tra censure di violazione di legge, vizi processuali e vizio motivazionale, senza individuare con specificità le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente errate; inoltre, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato reputato non deducibile in presenza di una doppia conforme, senza che il ricorrente avesse specificato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e la loro diversità. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto contro una statuizione resa ad abundantiam dalla Corte d'appello, dunque obiter dictum privo di efficacia decisoria e non censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura di legittimità deve essere ricondotta in modo specifico ai singoli vizi tipizzati; non è ammissibile una formulazione promiscua e indistinta di violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale.
art. 112 c.p.c.
È evocato nel primo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza non è formulata con la necessaria specificità rispetto alle affermazioni della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, ma senza una chiara sussunzione della critica nel relativo paradigma di legittimità.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte ne evidenzia l'inserimento in una censura promiscuamente formulata e quindi inammissibile.
art. 437 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, ma senza che la deduzione sia resa specifica e autonomamente apprezzabile.
art. 2104 c.c.
È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura disciplinare, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 2048 c.c.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.
art. 2049 c.c.
È richiamato nel primo motivo, ma resta privo di scrutinio di merito per la modalità promiscua della doglianza.
art. 12 preleggi c.c.
È richiamato nel primo motivo, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 7 L. 300/1970
Il motivo che ne denuncia la violazione è inammissibile perché investe una statuizione resa dalla Corte territoriale ad abundantiam, priva di portata decisoria.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione della violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee, non essendo sufficiente una generica elencazione di norme asseritamente violate.
- È inammissibile il motivo formulato in modo promiscuo, quando mescola in maniera indissociabile violazioni di legge, vizi processuali e censure motivazionali, impedendo l'esatta individuazione del vizio denunciato.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non sono censurabili in cassazione le considerazioni svolte dal giudice di appello ad abundantiam, perché si tratta di obiter dicta privi di portata decisoria e di effetti giuridici vincolanti.
- La doglianza deve investire una statuizione effettivamente decisoria; se il capo impugnato è solo argomentativo o accessorio, il motivo è inammissibile.
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