Cassazione Civile, Ordinanza n. 16593/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato pensionato, che aveva chiesto il ricalcolo della pensione e dei relativi supplementi, oltre a contestare l'obbligo di versare il contributo soggettivo in quanto già titolare di trattamento pensionistico e ancora esercente la professione. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Cassa aveva ottenuto un accoglimento parziale, con affermazione che il contributo soggettivo dell'avvocato pensionato che prosegue l'attività è dovuto nella misura prevista dalla disciplina forense a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo al compimento del quinquennio dalla maturazione del diritto a pensione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto dovuto il contributo anche sul reddito inferiore alla soglia prevista; (2) violazione del principio del pro rata e della disciplina previdenziale applicabile ai diritti quesiti, sostenendo che, essendo pensionato dal dicembre 2002, non dovessero applicarsi regolamenti successivi della Cassa se non nei limiti dell'incremento della prestazione; (3) questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni che, secondo il ricorrente, avrebbero compresso irragionevolmente i supplementi di pensione e imposto contributi senza adeguata corrispondenza prestazione-contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per l'avvocato pensionato che continui l'attività professionale, la riduzione al 3% del contributo soggettivo decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento. Ha inoltre affermato che il principio del pro rata non è violato, perché non riguarda l'obbligo contributivo del pensionato attivo, ma solo la tutela del trattamento pensionistico già maturato rispetto a modifiche peggiorative retroattive; qui, invece, i regolamenti della Cassa operavano pro futuro. Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili e comunque manifestamente infondate, poiché postulavano pronunce additive non sorrette da una soluzione costituzionalmente obbligata e comunque incompatibili con il principio di solidarietà del sistema previdenziale forense, nel quale non è necessaria una corrispondenza rigorosa tra ogni contribuzione e un immediato incremento della prestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e della motivazione della decisione di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e della motivazione della decisione di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 10 L. n. 576/1980
comma 1, lett. a), terzo comma
la Corte conferma che il contributo soggettivo dell'avvocato pensionato che continui l'attività si riduce al 3% solo dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si compie il quinquennio dal pensionamento
art. 2 L. n. 175/1983
richiamato quale modifica dell'art. 10 L. n. 576/1980 e del regime contributivo dell'avvocato pensionato attivo
art. 2, comma 8, L. n. 576/1980
richiamato dal ricorrente per il ricalcolo dei supplementi di pensione
art. 1 L. n. 141/1992
richiamato dal ricorrente per il ricalcolo dei supplementi di pensione e per la questione di legittimità costituzionale
art. 5 L. n. 141/1992
richiamato dalla Corte come successiva formulazione più chiara del regime già desumibile dall'art. 10 L. n. 576/1980
art. 1, comma 12, L. n. 335/1995
evocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del principio del pro rata ai diritti pensionistici maturati prima delle modifiche regolamentari
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
la Corte esclude che sia violato il pro rata, poiché le modifiche regolamentari della Cassa hanno operato solo per il futuro e non hanno inciso in peius sul trattamento già maturato
art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale in tema di contribuzione minima dei pensionati che continuano a produrre reddito
art. 3 Cost.
invocato nelle questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione in ragione della discrezionalità legislativa in materia previdenziale e del principio di solidarietà
art. 38 Cost.
invocato nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte ribadisce che il principio previdenziale non impone la perfetta corrispondenza tra contributi e prestazioni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In materia di previdenza forense, per l'avvocato che, dopo il pensionamento, continui a esercitare la professione, la riduzione del contributo soggettivo nella misura agevolata decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui matura il quinquennio dal pensionamento, secondo una lettura letterale e sistematica della disciplina speciale.
- Il principio del pro rata tutela il trattamento pensionistico già maturato rispetto a modifiche peggiorative retroattive, ma non impedisce che regolamenti o norme sopravvenuti disciplinino per il futuro l'obbligo contributivo del pensionato attivo.
- Nel sistema previdenziale categoriale improntato alla solidarietà, non è necessario che ogni contributo versato determini un corrispondente e immediato incremento della prestazione pensionistica; è sufficiente che il sistema assicuri prestazioni complessivamente adeguate.
- Le questioni di legittimità costituzionale che richiedano una pronuncia additiva sono inammissibili quando non esista una soluzione costituzionalmente obbligata e risultino comunque espressione di ampia discrezionalità del legislatore in materia previdenziale.
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