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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16593/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un avvocato pensionato, che aveva chiesto il ricalcolo della pensione e dei relativi supplementi, oltre a contestare l'obbligo di versare il contributo soggettivo in quanto già titolare di trattamento pensionistico e ancora esercente la professione. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Cassa aveva ottenuto un accoglimento parziale, con affermazione che il contributo soggettivo dell'avvocato pensionato che prosegue l'attività è dovuto nella misura prevista dalla disciplina forense a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo al compimento del quinquennio dalla maturazione del diritto a pensione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto dovuto il contributo anche sul reddito inferiore alla soglia prevista; (2) violazione del principio del pro rata e della disciplina previdenziale applicabile ai diritti quesiti, sostenendo che, essendo pensionato dal dicembre 2002, non dovessero applicarsi regolamenti successivi della Cassa se non nei limiti dell'incremento della prestazione; (3) questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni che, secondo il ricorrente, avrebbero compresso irragionevolmente i supplementi di pensione e imposto contributi senza adeguata corrispondenza prestazione-contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per l'avvocato pensionato che continui l'attività professionale, la riduzione al 3% del contributo soggettivo decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento. Ha inoltre affermato che il principio del pro rata non è violato, perché non riguarda l'obbligo contributivo del pensionato attivo, ma solo la tutela del trattamento pensionistico già maturato rispetto a modifiche peggiorative retroattive; qui, invece, i regolamenti della Cassa operavano pro futuro. Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili e comunque manifestamente infondate, poiché postulavano pronunce additive non sorrette da una soluzione costituzionalmente obbligata e comunque incompatibili con il principio di solidarietà del sistema previdenziale forense, nel quale non è necessaria una corrispondenza rigorosa tra ogni contribuzione e un immediato incremento della prestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e della motivazione della decisione di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e della motivazione della decisione di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 10 L. n. 576/1980

    comma 1, lett. a), terzo comma

    la Corte conferma che il contributo soggettivo dell'avvocato pensionato che continui l'attività si riduce al 3% solo dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si compie il quinquennio dal pensionamento

  • art. 2 L. n. 175/1983

    richiamato quale modifica dell'art. 10 L. n. 576/1980 e del regime contributivo dell'avvocato pensionato attivo

  • art. 2, comma 8, L. n. 576/1980

    richiamato dal ricorrente per il ricalcolo dei supplementi di pensione

  • art. 1 L. n. 141/1992

    richiamato dal ricorrente per il ricalcolo dei supplementi di pensione e per la questione di legittimità costituzionale

  • art. 5 L. n. 141/1992

    richiamato dalla Corte come successiva formulazione più chiara del regime già desumibile dall'art. 10 L. n. 576/1980

  • art. 1, comma 12, L. n. 335/1995

    evocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del principio del pro rata ai diritti pensionistici maturati prima delle modifiche regolamentari

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    la Corte esclude che sia violato il pro rata, poiché le modifiche regolamentari della Cassa hanno operato solo per il futuro e non hanno inciso in peius sul trattamento già maturato

  • art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale in tema di contribuzione minima dei pensionati che continuano a produrre reddito

  • art. 3 Cost.

    invocato nelle questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione in ragione della discrezionalità legislativa in materia previdenziale e del principio di solidarietà

  • art. 38 Cost.

    invocato nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte ribadisce che il principio previdenziale non impone la perfetta corrispondenza tra contributi e prestazioni

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In materia di previdenza forense, per l'avvocato che, dopo il pensionamento, continui a esercitare la professione, la riduzione del contributo soggettivo nella misura agevolata decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui matura il quinquennio dal pensionamento, secondo una lettura letterale e sistematica della disciplina speciale.
  • Il principio del pro rata tutela il trattamento pensionistico già maturato rispetto a modifiche peggiorative retroattive, ma non impedisce che regolamenti o norme sopravvenuti disciplinino per il futuro l'obbligo contributivo del pensionato attivo.
  • Nel sistema previdenziale categoriale improntato alla solidarietà, non è necessario che ogni contributo versato determini un corrispondente e immediato incremento della prestazione pensionistica; è sufficiente che il sistema assicuri prestazioni complessivamente adeguate.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che richiedano una pronuncia additiva sono inammissibili quando non esista una soluzione costituzionalmente obbligata e risultino comunque espressione di ampia discrezionalità del legislatore in materia previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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