Circolare numero 57 del 14-4-2009
- Premessa - Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2008 - Adempimenti delle aziende - Adempimenti delle sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate di integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo determinato impiegati in aziende agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali e ricadenti in aree delimitate ai sensi della normativa richiamata. Vengono confermati i requisiti di accesso al beneficio, le modalità di compilazione degli elenchi anagrafici per il 2008 e gli adempimenti telematici delle aziende, nonché le procedure interne delle sedi per la valutazione e la validazione delle domande. Sono inoltre indicati termini precisi per la trasmissione delle dichiarazioni e per la conclusione delle attività amministrative.
Integrazione salariale per operai agricoli a tempo determinato in aziende colpite da calamità atmosferiche eccezionali, con adempimenti per aziende e sedi INPS per l’anno 2008
Integrazione salariale per operai agricoli a tempo determinato in aree calamitate
La circolare disciplina l’applicazione, per l’anno 2008, del beneficio connesso all’integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo determinato impiegati in aziende colpite da avversità atmosferiche eccezionali. Il documento richiama i criteri già illustrati nella circolare n. 102 del 26 novembre 2008 e definisce gli adempimenti necessari per la compilazione degli elenchi anagrafici, la trasmissione delle dichiarazioni di calamità e la successiva validazione da parte delle sedi INPS.
Ambito di applicazione e requisiti
Il beneficio spetta agli operai agricoli a tempo determinato che, nell’anno 2008, siano stati occupati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Il riconoscimento è subordinato al fatto che l’azienda abbia beneficiato degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e che ricada in un’area dichiarata calamita.
Le condizioni richiamate dalla circolare sono le seguenti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la delimitazione compete alle Regioni mediante proprie delibere o decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.
Contenuto del beneficio per gli elenchi anagrafici 2008
Ai fini previdenziali e assistenziali, il beneficio consiste nell’attribuzione di giornate integrative, in aggiunta a quelle di lavoro effettivamente prestate, per consentire il raggiungimento delle giornate lavorative maturate alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. La circolare precisa inoltre che il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Adempimenti a carico delle aziende
Per la compilazione degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli valevoli per il 2008, l’Istituto rende disponibile un’apposita procedura accessibile dal proprio sito Internet. Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso affinché gli operai a tempo determinato alle loro dipendenze nel corso del 2008 possano beneficiare dell’integrazione salariale nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Le aziende devono trasmettere le dichiarazioni di calamità per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati. L’applicazione è raggiungibile nella sezione “Servizi Online” con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è accessibile con le ordinarie modalità di invio telematico del Dmag-Unico.
Per la corretta compilazione della dichiarazione è allegato un manuale operativo. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono invece presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato.
Termini di presentazione e validazione
La circolare stabilisce che la trasmissione delle dichiarazioni, sia telematica sia cartacea, deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009. Le sedi devono poi procedere alla validazione delle domande entro il 6 maggio 2009.
Adempimenti delle sedi INPS
Sul portale INTRANET, nell’area Servizi per l’Agricoltura - Subordinati, è stata inserita la procedura DDC, cioè “Dichiarazioni di Calamità”. Gli operatori abilitati possono accedere alla funzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità” per esaminare le domande trasmesse dalle aziende e verificare i dati inseriti, compreso il decreto o la delibera regionale di calamità già presenti in procedura a cura delle Direzioni regionali.
La circolare precisa che le Direzioni regionali acquisiscono anche decreti ministeriali e delibere regionali che non richiamano l’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, al fine di disporre di un quadro completo delle calamità che hanno interessato le aziende agricole nel 2008. Tuttavia, ai fini della validazione delle domande per l’integrazione salariale, le sedi devono fare riferimento esclusivamente ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi della citata disposizione di legge.
L’operatore, una volta verificata la documentazione, procede con l’azione di lavorazione per approvare o rigettare la domanda tramite il pulsante “Salva e continua”. In caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”. Conclusa l’istruttoria, le domande possono essere consultate nel menù principale attraverso l’opzione “Consultazione dichiarazione di calamità”, dalla quale è anche possibile stampare il file PDF dell’esito.
Acquisizione delle istanze cartacee e chiusura delle attività
Le istanze cartacee relative ai concedenti di terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Per la verifica del decreto di calamità può essere utilizzata la medesima procedura DDC. Tutte le operazioni descritte devono essere completate entro il 6 maggio 2009.
Punti principali
Presupposti e requisiti del beneficio
Il beneficio riguarda gli operai agricoli a tempo determinato occupati per almeno cinque giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici, alle dipendenze di aziende agricole ex articolo 2135 del codice civile. Le aziende devono aver beneficiato degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in aree dichiarate calamitate. Le aree devono essere delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite delibere o decreti regionali, e le avversità devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.
Effetti del riconoscimento per l’anno 2008
Per gli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2008, il beneficio consiste nell’attribuzione, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate integrative utile a raggiungere quelle effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici. La misura si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende e modalità di trasmissione
Le aziende devono trasmettere telematicamente le dichiarazioni di calamità tramite il sito Internet dell’Istituto, direttamente o tramite intermediari abilitati. L’applicazione è disponibile nella sezione “Servizi Online” con la voce “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è accessibile con le consuete modalità di invio telematico del Dmag-Unico. Per la corretta compilazione è allegato un manuale (allegato 1). Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato (allegato 2).
Termini per aziende e sedi
La trasmissione delle dichiarazioni, sia telematica sia cartacea, deve avvenire entro il 30 aprile 2009. Le sedi devono completare la validazione delle domande entro il 6 maggio 2009.
Procedure e controlli delle sedi INPS
In INTRANET, nel percorso Servizi per l’Agricoltura - Subordinati, è stata inserita la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità). Gli operatori abilitati possono visualizzare le dichiarazioni inviate dalle aziende tramite la funzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità” e verificare i dati trasmessi, compreso il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità già inseriti in procedura dalle Direzioni regionali. Le sedi, ai fini della validazione, devono fare riferimento esclusivamente ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore procede poi con l’azione di lavorazione per approvare o rigettare la domanda; in caso di rigetto è obbligatoria la compilazione del campo “Motivazioni del rigetto”. Al termine è possibile consultare le domande e stampare il PDF dell’esito.
Acquisizione delle istanze cartacee e completamento delle attività
Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Per la verifica del decreto di calamità può essere utilizzata la procedura DDC. Tutte le operazioni descritte devono essere completate entro il 6 maggio 2009.
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