Circolare numero 55 del 8-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per il rimborso alle aziende del trasporto pubblico locale dei maggiori oneri sostenuti nel 2006 per le integrazioni di malattia previste dagli accordi nazionali di categoria. Il finanziamento avviene con le somme residue già destinate alla copertura di tali oneri, secondo il decreto interministeriale 4 dicembre 2008, che stabilisce criteri di riparto, percentuale di finanziamento, ruolo del Ministero e dell’INPS, e condizioni di erogazione legate alla regolarità contributiva/DURC. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e la variazione del piano dei conti per la rilevazione delle somme conguagliate.
Rimborso dei maggiori oneri per trattamenti aggiuntivi di malattia nel trasporto pubblico
Decreto interministeriale 4 dicembre 2008: rimborso dei maggiori oneri per trattamenti aggiuntivi di malattia nel trasporto pubblico
La circolare disciplina le modalità operative per l’erogazione alle aziende del settore del trasporto pubblico locale delle somme destinate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per i trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria. L’intervento si colloca nel quadro normativo avviato dalla legge n. 311/2004 e dalla legge n. 266/2005, ed è attuato dal decreto interministeriale 4 dicembre 2008, che quantifica le risorse disponibili e affida all’INPS il pagamento alle imprese aventi diritto.
Quadro normativo di riferimento
L’origine della disciplina è nell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, che ha abrogato dal 1° gennaio 2005 l’allegato B del R.D. n. 148/1931. Da tale data, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applicano le regole generali del settore industria in materia di prestazioni economiche di malattia, ferma restando la possibilità di riconoscere trattamenti aggiuntivi tramite la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle parti sociali siano finanziati con le somme residue delle precedenti autorizzazioni di spesa finalizzate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. Il decreto interministeriale richiamato dalla circolare dà attuazione a tale previsione per l’anno di competenza 2006.
Quantificazione degli oneri e riparto delle risorse
Dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie nei termini previsti dal comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007 risulta un onere complessivo pari a euro 57.765.834,47. Le somme residue disponibili per la copertura ammontano invece a euro 40.000.000, importo insufficiente a coprire integralmente tutte le richieste.
Per tale ragione il decreto stabilisce una percentuale di riparto del 68,95935675%, determinata come rapporto tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo delle domande. Il decreto ricorda inoltre che, per l’anno 2005, devono essere corrisposti integralmente i rimborsi alle aziende ATB S.p.a. sede di Bergamo e SITA S.p.a. sede del Veneto, rispettivamente pari a euro 148.968,99 ed euro 16.084,14, perché erroneamente non incluse nel prospetto del precedente decreto interministeriale.
Ruolo dei Ministeri e dell’INPS
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede alla ripartizione delle somme residue tra le aziende aventi titolo, secondo il prospetto allegato al decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce le risorse all’INPS, con apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
L’INPS è incaricato di erogare gli importi alle aziende beneficiarie mediante procedura automatizzata, con le modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Adempimenti a carico delle sedi e delle aziende
Le aziende di trasporto interessate recuperano le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative al 2006 nel quadro D del DM10, utilizzando il codice già previsto "L215", avente il significato di recupero del trattamento speciale aggiuntivo di malattia per i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto.
Il conguaglio deve essere effettuato con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Prima del conguaglio, le sedi devono attribuire il codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia.
Regolarità contributiva e DURC
L’erogazione delle somme è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del DURC da parte delle aziende interessate. Le sedi devono quindi accertare la regolarità contributiva e rilasciare il DURC prima di procedere all’eventuale conguaglio.
La circolare precisa che il recupero degli oneri in oggetto non integra una fattispecie di agevolazione contributiva; di conseguenza, il controllo dei requisiti di regolarità non avviene in sede di verifica delle denunce DM10 tramite DURC virtuale.
Istruzioni contabili e variazione del piano dei conti
Le somme conguagliate con il codice "L215" devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti, integrando la denominazione del conto in modo da ricomprendere espressamente il contributo alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
In sintesi, la circolare fornisce alle sedi INPS e alle aziende le istruzioni per applicare il decreto interministeriale 4 dicembre 2008, consentendo il recupero parziale dei maggiori oneri di malattia sostenuti nel 2006 dal settore del trasporto pubblico locale, nel rispetto delle condizioni di regolarità contributiva e delle specifiche modalità di conguaglio e contabilizzazione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina richiama l’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, che ha abrogato dal 1° gennaio 2005 l’allegato B del R.D. n. 148/1931 e ha ricondotto i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto al trattamento previdenziale di malattia previsto per l’industria, salvo eventuali trattamenti aggiuntivi definiti dalla contrattazione collettiva. L’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 destina le somme residue delle precedenti autorizzazioni di spesa alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali di categoria. Il decreto interministeriale 4 dicembre 2008 quantifica gli oneri per il 2006 e disciplina il riparto delle risorse residue.
Quantificazione delle risorse e criterio di riparto
Il decreto prende atto che, sulla base delle istanze presentate dalle aziende entro i termini previsti dal comunicato ministeriale pubblicato in G.U. n. 222 del 24 settembre 2007, l’onere complessivo per il 2006 ammonta a euro 57.765.834,47. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica la disponibilità di somme residue pari a euro 40.000.000, importo non sufficiente a coprire integralmente tutte le richieste. Per questo viene fissata una percentuale di riparto pari al 68,95935675%, calcolata come rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste.
Ruolo del Ministero e dell’INPS
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ripartisce le somme tra le aziende aventi titolo sulla base dei dati acquisiti, secondo il prospetto allegato al decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce all’INPS le risorse complessive da erogare, con apposita evidenza contabile nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. L’INPS provvede poi al pagamento alle aziende tramite procedura automatizzata e con le modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Modalità operative per le aziende
Le aziende di trasporto interessate possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative al 2006 utilizzando nel quadro D del DM10 il codice già esistente "L215", relativo al recupero del trattamento speciale aggiuntivo di malattia per i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto. I conguagli devono essere effettuati con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Prima del conguaglio le sedi devono attribuire il codice di autorizzazione "4H", riservato alle aziende di trasporto autorizzate al recupero delle somme anticipate.
Regolarità contributiva e DURC
L’erogazione è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del DURC da parte delle aziende interessate, ai fini dell’eventuale conguaglio. Le sedi devono accertare il possesso dei requisiti di regolarità contributiva e rilasciare il DURC. Nella nota esplicativa è precisato che il recupero degli oneri in questione non costituisce agevolazione contributiva e, pertanto, non viene effettuato il controllo in sede di verifica delle denunce DM10 tramite DURC virtuale.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Le somme conguagliate con il codice L215 devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti, integrando la denominazione del conto con riferimento ai contributi alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
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