Circolare numero 54 del 8-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione delle adesioni ai Fondi interprofessionali in caso di fusioni, incorporazioni e altre operazioni societarie, prevedendo una specifica codifica delle posizioni contributive per garantire continuità nell’adesione e corretta imputazione delle risorse. Vengono indicati gli adempimenti a carico delle aziende e delle Sedi INPS, con istruzioni per verificare l’adesione preesistente, attribuire il codice di autorizzazione "5P" e gestire l’eventuale revoca tramite DM10. La circolare richiama inoltre le recenti modifiche normative in materia di mobilità tra Fondi, rinviando a successivo intervento di chiarimento.
Fondi interprofessionali per la formazione continua e operazioni societarie: riflessi gestionali e modalità di revoca
Fondi interprofessionali per la formazione continua e operazioni societarie
La circolare fornisce istruzioni operative per la gestione delle adesioni ai Fondi interprofessionali in presenza di operazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, al fine di assicurare la continuità delle adesioni e la corretta imputazione delle risorse. Inoltre, chiarisce la disciplina della revoca dell’adesione e richiama le recenti modifiche normative in materia di mobilità tra Fondi.
Contesto e finalità dell’intervento
Il documento muove dalla constatazione che le operazioni societarie, sempre più frequenti nel contesto economico attuale, producono effetti anche sugli adempimenti contributivi e sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare, tali operazioni possono creare discontinuità nelle adesioni già espresse dalle aziende e difficoltà nell’attribuzione corretta delle risorse ai Fondi.
Poiché la modalità ordinaria di comunicazione dell’adesione o della revoca tramite denuncia DM10 non consente di gestire adeguatamente le peculiarità delle operazioni societarie, l’INPS prevede una codifica specifica delle aziende coinvolte, così da garantire la continuità gestionale delle posizioni contributive.
Adempimenti a carico delle aziende
Le aziende che pongono in essere operazioni societarie devono comunicare alla Sede INPS competente la continuità nell’adesione al Fondo interprofessionale. Tale comunicazione si inserisce nelle attività amministrative connesse alla riorganizzazione societaria ed è finalizzata a mantenere coerente il rapporto tra la posizione contributiva e il Fondo prescelto.
La circolare chiarisce anche che il datore di lavoro subentrante conserva comunque la facoltà di revocare successivamente l’adesione, secondo le regole ordinarie di comunicazione all’Istituto.
Verifiche e attività delle Sedi INPS
Nell’ambito delle operazioni di apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più posizioni o altre fattispecie di societarizzazione, gli operatori devono, in assenza di comunicazioni specifiche, acquisire una dichiarazione aziendale di continuità nell’adesione al Fondo già espressa su una diversa posizione contributiva.
Le verifiche richieste riguardano in particolare:
- la posizione oggetto di chiusura per fusione e/o incorporazione, per accertare la presenza dell’adesione a un Fondo e la relativa decorrenza;
- la posizione contributiva incorporante o quella costituita a seguito dell’operazione, per verificare l’eventuale presenza di una precedente adesione da "ereditare".
Per tali controlli può essere utilizzata l’applicazione "Fascicolo Elettronico Aziendale Dati complementari".
Regola di unicità del Fondo e casi di più posizioni
La circolare ribadisce che, salvo il caso del personale dirigente, per il quale sono previsti Fondi specifici, ciascun datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti assoggettati alla medesima disciplina contrattuale.
Se a seguito dell’operazione societaria si determina una contestuale adesione a Fondi diversi, occorre aprire più posizioni contributive, così da mantenere distinta la gestione delle adesioni e delle relative imputazioni finanziarie.
Codice di autorizzazione "5P" e decorrenza dell’adesione
Dopo le verifiche e una volta accertate le condizioni previste, gli operatori devono attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione "5P", che assume il significato di "posizione contributiva interessata da operazioni societarie".
A tale codice deve seguire l’indicazione della matricola dalla quale deve essere ereditata la precedente manifestazione di adesione al Fondo. La data di validità associata al codice "5P" costituisce la decorrenza dell’adesione al Fondo interprofessionale e produce effetti anche sull’imputazione finanziaria delle risorse.
La circolare sottolinea l’esigenza di prestare particolare attenzione alla corretta indicazione della decorrenza del codice, in quanto da essa dipendono gli effetti gestionali successivi.
Gestione informatica delle posizioni
Le attività conseguenti alle informazioni inserite vengono poi gestite da un’apposita infrastruttura informatica, che opera sulla base delle date di validità registrate. In questo modo, la procedura automatizzata consente di dare attuazione alle informazioni relative alla continuità dell’adesione e alle operazioni societarie.
Modalità di revoca dell’adesione
La revoca dell’adesione al Fondo prescelto continua a essere espressa dall’azienda direttamente all’INPS tramite denuncia contributiva DM10. La circolare richiama le istruzioni già fornite in precedenza e precisa che la comunicazione di revoca deve essere preceduta dai codici "REVO" e/o "REDI", mentre negli altri campi non deve essere inserito alcun dato.
Viene inoltre ribadito che non possono essere prese in considerazione modifiche di adesione a Fondi non precedute da una revoca espressa, con ciò confermando la necessità di una sequenza formale corretta tra revoca e nuova adesione.
Aggiornamenti normativi sulla mobilità tra Fondi
Nella parte finale la circolare segnala che l’articolo 19, comma 7-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono inoltre richiamati ulteriori emendamenti intervenuti in sede di conversione del DL n. 5/09, con specifico riferimento alle ipotesi di mobilità tra Fondi.
Per tali profili, l’INPS rinvia a una successiva circolare di prossima divulgazione, destinata a fornire i necessari approfondimenti operativi e interpretativi.
Punti principali
Operazioni societarie e impatto sui Fondi interprofessionali
Le fusioni, incorporazioni e altre operazioni di societarizzazione incidono sugli adempimenti contributivi e sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Tali operazioni possono generare disallineamenti nella continuità delle adesioni e nell’imputazione delle risorse destinate ai Fondi dalle aziende aderenti.
Esigenza di codifica delle aziende coinvolte
Poiché le modalità ordinarie di comunicazione dell’adesione o della revoca del Fondo tramite denuncia DM10 non sono idonee a gestire le particolarità delle operazioni societarie, viene previsto che le aziende interessate siano appositamente codificate. In questo modo si può assicurare la corretta eredità della posizione di adesione sul nuovo assetto aziendale.
Adempimenti a carico delle aziende
Le aziende che effettuano operazioni societarie devono comunicare alla Sede INPS competente la continuità nell’adesione al Fondo interprofessionale. La comunicazione va resa nell’ambito delle attività amministrative connesse al mutamento societario.
Adempimenti a carico delle Sedi INPS
In caso di apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più posizioni o altre operazioni societarie, gli operatori devono acquisire, in assenza di comunicazioni specifiche, una dichiarazione aziendale di continuità nell’adesione. Devono inoltre verificare l’adesione preesistente sulla posizione chiusa e l’eventuale precedente adesione sulla posizione incorporante o costituita ex novo, utilizzando anche il Fascicolo Elettronico Aziendale – Dati complementari.
Regola dell’unicità del Fondo e gestione di più posizioni
Salvo il personale dirigente, per il quale valgono Fondi specifici, ogni datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. Se a seguito dell’operazione societaria risultano adesioni a Fondi diversi, devono essere attivate più posizioni contributive.
Attribuzione del codice di autorizzazione "5P"
Una volta verificate le condizioni richieste, gli operatori devono attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione "5P", che assume il significato di "posizione contributiva interessata da operazioni societarie", seguito dall’indicazione della matricola da cui ereditare la preesistente adesione. La data di validità del codice coincide con la decorrenza dell’adesione al Fondo e determina i conseguenti riflessi sull’imputazione finanziaria delle risorse.
Gestione informatica delle informazioni
Un’apposita infrastruttura informatica provvede alle attività gestionali conseguenti sulla base delle date di validità inserite. La circolare raccomanda particolare attenzione nella corretta impostazione della decorrenza del codice di autorizzazione.
Facoltà di revoca da parte del datore di lavoro subentrante
Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro subentranti di revocare successivamente l’adesione al Fondo, dandone comunicazione all’INPS secondo le ordinarie modalità.
Modalità di revoca tramite DM10
La revoca dell’adesione al Fondo prescelto deve essere espressa direttamente all’INPS mediante denuncia contributiva DM10. La comunicazione di revoca deve essere preceduta dai codici "REVO" e/o "REDI" e gli altri campi non devono contenere alcun dato. Non sono considerate le modifiche di adesione a Fondi non precedute da una revoca espressa.
Modifiche normative e mobilità tra Fondi
La circolare segnala che la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, all’articolo 19, comma 7-bis, ha modificato la disciplina dei Fondi interprofessionali. Ulteriori emendamenti sono stati introdotti in sede di conversione del DL n. 5/09, con particolare riguardo alla mobilità tra Fondi. Per tali aspetti è annunciata una successiva circolare di approfondimento.
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