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Circolare

Circolare numero 52 del 7-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la Banca Centrale Europea ha ridotto al 1,25% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dall’8 aprile 2009. Di conseguenza l’INPS aggiorna al 7,25% il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi, nonché le misure delle sanzioni civili collegate al ritardato o omesso versamento. Sono precisati gli effetti sui piani di rateazione già emessi e le decorrenze applicabili ai diversi casi di inadempienza.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

La circolare disciplina gli effetti della riduzione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca Centrale Europea e coordina le conseguenti modifiche ai tassi applicati dall’INPS in materia di dilazione, differimento e sanzioni civili per omissioni o ritardi contributivi. Il nuovo valore di base incide sia sugli interessi dovuti per le rateazioni sia sulle somme aggiuntive previste dalla normativa vigente.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il TUR all’1,25% con decorrenza dall’8 aprile 2009. Tale dato costituisce il parametro per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interessi di differimento

L’interesse di differimento viene determinato aggiungendo 6 punti percentuali al TUR, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. Dal medesimo 8 aprile 2009 il tasso risultante è pari al 7,25%.

La circolare specifica che il nuovo tasso si applica alle autorizzazioni al differimento con riferimento alla contribuzione relativa al mese di aprile 2009.

Interessi di dilazione

Per le rateazioni concesse dall’8 aprile 2009, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al tasso del 7,25%. La Direzione centrale Entrate provvede all’inserimento del nuovo tasso nelle tabelle centrali.

Resta fermo che i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente non subiscono modifiche.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La circolare precisa che la riduzione del TUR produce effetti anche sulla misura delle sanzioni civili, con decorrenza dall’8 aprile 2009, distinguendo le diverse fattispecie previste dalla legge n. 388/2000.

In particolare:

  • per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo;
  • per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b);
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,75% annuo.

Procedure concorsuali e richiamo alla circolare n. 88/2002

Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 88/2002 deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè dall’1,25%.

La circolare richiama infine che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale degli interessi legali, fissato al 3%.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) nella misura dell’1,25% con decorrenza dall’8 aprile 2009. Tale valore è assunto come base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interessi di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996 convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, diventa pari al 7,25% dall’8 aprile 2009. Lo stesso tasso del 7,25% si applica alle rateazioni concesse dall’8 aprile 2009 per gli interessi di dilazione. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso non vengono modificati. Per i differimenti autorizzati, la nuova aliquota si applica alla contribuzione relativa al mese di aprile 2009.

Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento

La circolare ridefinisce le sanzioni civili dal punto di vista percentuale a decorrere dall’8 aprile 2009. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 6,75% annuo. Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo. Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è anch’essa pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 6,75% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" richiamato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè 1,25%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può in alcun caso essere inferiore al limite legale degli interessi legali, pari al 3%.

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