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Circolare

Circolare numero 58 del 20-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce, d'intesa con il Ministero del Lavoro, un criterio più flessibile per il calcolo dei limiti temporali del trattamento di integrazione salariale ordinaria. La settimana non va più considerata solo come unità di calendario, ma può essere computata in base alle singole giornate di sospensione, considerandosi "consumata" una settimana solo quando la riduzione dell'attività abbia interessato sei giorni, o cinque nel caso di settimana corta. Le Commissioni provinciali devono applicare il nuovo criterio in sede di ammissione e le aziende devono comunicare all'INPS le settimane effettivamente usufruite, calcolate come somma dei giorni divisa per 5 o 6, ai fini del controllo del limite massimo di 52 settimane.

Integrazione salariale ordinaria: nuovo criterio di computo dei limiti temporali dell'art. 6 legge n. 164/1975

Trattamento di integrazione salariale ordinaria: nuovo criterio di computo dei limiti temporali

La circolare interviene sul computo dei limiti temporali del trattamento di integrazione salariale ordinaria previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'obiettivo è introdurre un criterio di calcolo più flessibile, coerente con le esigenze organizzative delle imprese e con la gestione modulare della forza lavoro in una fase di rallentamento produttivo.

Quadro normativo richiamato

La norma di riferimento stabilisce che l'integrazione salariale è corrisposta fino a un massimo di 3 mesi continuativi e che, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi. La circolare richiama anche il precedente criterio di computo su base di calendario, fondato sugli artt. 2962 e 2963 c.c., ritenuto troppo rigido rispetto alle attuali esigenze produttive.

Nuova interpretazione del computo delle settimane

D'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, viene adottata una interpretazione evolutiva della disposizione. I limiti massimi non devono più essere riferiti necessariamente a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro.

La settimana si considera utilizzata soltanto quando la riduzione dell'attività abbia interessato:

  • sei giorni di sospensione, oppure
  • cinque giorni in caso di settimana corta.

In questo modo, le settimane usufruite solo parzialmente vengono conteggiate in modo proporzionale ai giorni effettivi di sospensione.

Applicazione da parte delle Commissioni provinciali

La nuova modalità di calcolo, fermo restando il possesso degli altri requisiti normativi, deve essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria. La circolare richiama espressamente anche la lettera circolare ministeriale n. 14/5251 del 30 marzo 2009.

Adempimenti delle aziende e controllo del limite massimo

A decorrere dalla data della circolare, le aziende che si trovino nella fattispecie delle settimane parzialmente usufruite devono comunicare all'INPS il numero di settimane effettivamente utilizzate. Il calcolo va effettuato come somma dei singoli giorni divisa per 5 o per 6, a seconda dell'organizzazione dell'orario.

L'INPS deve poi tenerne conto ai fini del computo del limite complessivo di 52 settimane.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinaria e il modo di computare i limiti temporali previsti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'intervento nasce dall'esigenza di rendere più flessibile l'utilizzo dello strumento di sostegno al reddito, in coerenza con l'organizzazione del lavoro e con le necessità delle imprese in una fase di rallentamento produttivo.

Superamento del criterio rigido di calendario

In base al testo dell'art. 6 della legge n. 164/1975, l'integrazione salariale è corrisposta fino a un massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi. La circolare evidenzia che il precedente computo su base di calendario, richiamando gli artt. 2962 e 2963 c.c., risultava rigido e poco adatto alle attuali modalità di organizzazione del lavoro.

Nuovo criterio di calcolo delle settimane

Il nuovo criterio, definito in via evolutiva e d'intesa con il Ministero del Lavoro, prevede che i limiti massimi siano computati con riguardo alle singole giornate di sospensione del lavoro. Una settimana si considera utilizzata solo quando la contrazione dell'attività abbia riguardato sei giorni, oppure cinque giorni in caso di settimana corta.

Ruolo delle Commissioni provinciali

La nuova modalità di computo deve essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all'integrazione salariale. La valutazione va effettuata mantenendo fermi gli altri requisiti previsti dalla disciplina e tenendo conto anche della lettera circolare ministeriale n. 14/5251 del 30 marzo 2009.

Adempimenti delle aziende e calcolo delle 52 settimane

A decorrere dalla circolare, le aziende che rientrano nelle ipotesi di settimane usufruite solo parzialmente devono comunicare all'INPS il numero di settimane effettivamente utilizzate, calcolato come somma dei singoli giorni divisa per 5 o per 6. L'Istituto dovrà considerare tale valore ai fini del computo del limite delle 52 settimane.

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