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Circolare

Circolare numero 53 del 8-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2/2009 ai contributi sospesi a seguito del sisma del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e Foggia. Viene chiarito chi può beneficiare dell’agevolazione, quali periodi contributivi sono interessati, come determinare l’importo dovuto (40% dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già effettuati) e quali sono le modalità di pagamento rateale, con prima scadenza al 16 giugno 2009. Sono inoltre precisate le differenze operative per gestione DM, artigiani e commercianti e gestione separata, nonché gli effetti del mancato pagamento delle rate.

Definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma 2002 in Campobasso e Foggia

Definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma 2002 in Campobasso e Foggia

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 6, comma 4-bis, della legge 28 gennaio 2009 n. 2 ai contributi sospesi a seguito del sisma del 31 ottobre 2002 che ha interessato alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia. L’obiettivo è chiarire soggetti ammessi, periodo agevolabile, misura del pagamento ridotto, termini per l’adesione e modalità operative di versamento.

Quadro normativo e portata della misura

La disposizione richiamata estende ai territori colpiti dal sisma del 2002 alcune regole già previste per altre situazioni emergenziali. La circolare sottolinea che si tratta di una norma eccezionale, applicabile solo nei casi espressamente indicati, e che non incide sui principi generali richiamati dalla legge n. 290/2006, che restano validi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti pubblici e privati che abbiano esercitato un’attività soggetta a obbligo assicurativo nei territori interessati e che abbiano legittimamente fruito delle sospensioni contributive disposte per l’emergenza sismica. La circolare precisa che il beneficio non può essere collegato alla sola residenza anagrafica: è necessario che l’obbligo contributivo derivi dall’attività svolta nei comuni colpiti.

Sono quindi considerati beneficiari i soggetti che hanno operato nei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino, purché abbiano fruito delle sospensioni previste dall’OPCM 3253/2002 per il periodo ottobre 2002-dicembre 2005 e dall’OPCM 3496/2006 per gli anni 2006 e 2007 e successive modificazioni.

Periodi e contribuzione oggetto di agevolazione

L’agevolazione riguarda la contribuzione sospesa dovuta alle singole gestioni nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007. Per la gestione DM, l’importo sospeso deve risultare dalle denunce contributive; per le altre gestioni, dalle domande presentate dagli interessati.

Contenuto della definizione agevolata

I soggetti interessati possono chiudere la propria posizione versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto di quanto già versato. Il pagamento può essere rateizzato in 120 rate mensili uguali e consecutive, con prima scadenza fissata al 16 giugno 2009. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

La domanda di adesione deve essere presentata presso la Sede competente entro il 16 giugno 2009. Essa non ha natura autorizzatoria, ma serve per l’individuazione e la gestione del fenomeno. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al capitale da restituire, determinato sottraendo dai contributi originariamente sospesi tutti i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore della legge.

La circolare specifica inoltre che la definizione può riguardare anche i carichi già iscritti a ruolo. Non è ammesso rimborso delle somme spontaneamente pagate.

Effetti dell’inadempimento

Il mancato pagamento delle rate non comporta l’inefficacia della definizione agevolata. Sulle rate non versate o versate in ritardo si applicano invece le sanzioni e gli interessi previsti per l’omissione contributiva previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per il recupero delle somme non corrisposte, l’Istituto potrà avvalersi dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

La circolare chiarisce anche che la definizione riguarda solo i contributi sospesi e non altri crediti eventualmente in scadenza nel periodo di sospensione.

Distinzione rispetto ad altre sospensioni

La norma non viene considerata interpretativa e non si estende automaticamente ai soggetti residenti negli altri comuni della zona che erano compresi nella sospensione originaria disposta con l’OPCM 3253/2002. Per tali soggetti la contribuzione sospesa continua a essere versata secondo le modalità indicate nella circolare n. 105/2004, cioè in 304 rate mensili dal 1° marzo 2006.

Modalità di pagamento per la gestione DM

Per la gestione DM, il pagamento della contribuzione riferita ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2007 deve essere effettuato tramite modello F24. Occorre distinguere i versamenti riferiti al periodo 2002/2005 da quelli relativi al 2006/2007.

Nel modello vanno utilizzati i codici di causale contributo DSOS, con indicazione interna dei codici N942 per il 40% dei contributi sospesi 2002/2005 e N952 per il 40% di quelli 2006/2007. La circolare richiama le modalità espositive già illustrate nella circolare n. 41/2003.

Modalità di pagamento per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la contribuzione sospesa riguarda, per i contributi fissi, dalla terza rata 2002 alla terza rata 2007 e, per la parte eccedente il minimale, dal secondo acconto 2002 al secondo acconto 2007. Il versamento deve essere eseguito con F24.

Nella compilazione del modello, la causale contributo deve distinguere AD per la gestione artigiani e CD per la gestione commercianti. Nel campo relativo alla matricola va inserita la codeline reperibile sul sito INPS. La circolare precisa che, poiché per artigiani e commercianti non opera il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi non saranno utilizzabili fino al loro integrale versamento. Tuttavia, per chi rispetta le scadenze, la posizione contributiva non subisce contrazioni.

Modalità di pagamento per la gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, la sospensione poteva riguardare la contribuzione relativa al reddito dall’acconto di novembre 2002 a quello di novembre 2007. Per gli altri iscritti alla gestione separata, la sospensione riguardava i compensi corrisposti nel periodo ottobre 2002-novembre 2007, individuati nella denuncia individuale E-mens con l’elemento riferito alla specifica calamità.

Il pagamento con F24 deve essere effettuato usando i codici POC per i liberi professionisti e COC per gli altri iscritti. Nel campo della matricola/codice INPS/filiale azienda deve essere inserito il codice di 12 caratteri che identifica il periodo iniziale e finale della contribuzione sospesa, con riferimento al periodo più vecchio e a quello più recente.

Indicazione finale

La circolare conclude riservandosi l’emanazione di ulteriori istruzioni contabili. Per gli operatori, il documento è quindi rilevante soprattutto per la corretta individuazione dei soggetti ammessi, la determinazione del 40% dovuto, la gestione delle rate e la compilazione dei modelli F24 per le diverse gestioni previdenziali.

Punti principali

Presupposto normativo e finalità

L’intervento si fonda sull’art. 6, comma 4-bis, della legge 28 gennaio 2009 n. 2, che estende ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 alcune disposizioni già previste per altri eventi sismici. La norma consente una definizione agevolata dei contributi sospesi, con pagamento del 40% dell’importo dovuto, ed ha natura eccezionale e limitata ai casi espressamente previsti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione i soggetti, pubblici e privati, che abbiano esercitato un’attività soggetta a obbligo assicurativo nei comuni indicati della provincia di Campobasso e Foggia e che abbiano fruito legittimamente delle sospensioni contributive. La circolare precisa che non conta la sola residenza anagrafica: il beneficio deriva dall’esercizio dell’attività nei territori interessati. Sono esclusi i residenti nei comuni citati quando l’obbligo contributivo dipenda da attività svolte altrove.

Ambito territoriale e periodi interessati

L’agevolazione riguarda i territori di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino. La contribuzione sospesa è quella dovuta dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, con riferimento alle denunce contributive della gestione DM o alle domande presentate per le altre gestioni.

Definizione agevolata e misura del pagamento

I destinatari possono definire la propria posizione versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto di quanto già pagato. Il versamento può avvenire in 120 rate mensili uguali e consecutive; la prima rata scade il 16 giugno 2009. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Domanda di adesione e effetti del mancato pagamento

La domanda di adesione deve essere presentata alla Sede competente entro il 16 giugno 2009; non ha natura autorizzatoria, ma serve per la gestione del fenomeno. In caso di mancato pagamento o ritardo nelle rate, la definizione non perde efficacia, ma sulle somme non versate si applicano sanzioni e interessi previsti per l’omissione contributiva; per il recupero l’Istituto potrà procedere ad iscrizione a ruolo. Non è ammesso rimborso di somme spontaneamente pagate.

Esclusioni e rapporti con altre sospensioni

La definizione agevolata riguarda solo i contributi sospesi e non anche eventuali altri crediti in scadenza nel periodo di sospensione. La circolare precisa inoltre che la norma non si applica in via interpretativa ai soggetti residenti negli altri comuni della zona che erano compresi nella sospensione originaria dell’OPCM 3253/2002: per tali posizioni restano valide le modalità già previste dalla circolare n. 105/2004, con pagamento in 304 rate mensili dal 1° marzo 2006.

Modalità di pagamento per la gestione DM

Per la gestione DM il pagamento dei contributi riferiti ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2007 va effettuato con modello F24, distinguendo i versamenti relativi al periodo 2002/2005 da quelli 2006/2007. Nella causale contributo vanno utilizzati i codici DSOS e, per la ripartizione interna, N942 per il 40% dei contributi sospesi 2002/2005 e N952 per il 40% di quelli 2006/2007.

Modalità di pagamento per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda, per i contributi fissi, dalla terza rata 2002 alla terza rata 2007 e, per i contributi eccedenti il minimale, dal secondo acconto 2002 al secondo acconto 2007. Il versamento avviene con F24; nella causale contributo si utilizzano AD per gli artigiani e CD per i commercianti, mentre nel campo della matricola va inserita la codeline da reperire sul sito INPS. La circolare ricorda che, fino al completo pagamento, i contributi sospesi non sono utilizzabili ai fini delle prestazioni, ma la posizione contributiva di chi rispetta le scadenze non subisce contrazioni.

Modalità di pagamento per la gestione separata

Per la gestione separata i liberi professionisti potevano sospendere la contribuzione relativa al reddito dall’acconto di novembre 2002 a quello di novembre 2007; per gli altri iscritti la sospensione riguardava i compensi corrisposti nel periodo ottobre 2002-novembre 2007. Nel modello F24 vanno usati i codici POC per i liberi professionisti e COC per gli altri iscritti. Nel campo della matricola/codice INPS/filiale azienda va inserito un codice di 12 caratteri che identifica il periodo iniziale e finale della contribuzione sospesa.

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