Sentenza n. 2824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22487/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso per il riconoscimento della retrodatazione dell’anzianità nella Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano partecipato al concorso per l’arruolamento di 12.500 volontari in ferma breve e, dopo avere superato le prove, erano stati avviati alla ferma triennale nelle Forze Armate. Al termine della ferma, soltanto i primi 82 vincitori erano stati immediatamente arruolati nella Polizia di Stato; gli altri erano stati trattenuti fino al 31 dicembre 2007, posti in congedo e assunti soltanto il 16 settembre 2008. Essi chiedevano l’accertamento del diritto alla retrodatazione dell’anzianità giuridica, economica e previdenziale, nonché la rideterminazione della posizione. In primo grado avevano dedotto violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., disparità di trattamento, violazione della lex specialis e del principio di continuità lavorativa, mancata corresponsione del premio di congedamento, violazione del legittimo affidamento e contrasto con la giurisprudenza in materia. In appello hanno contestato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo di non avere ricevuto la notifica degli atti di inquadramento e di avere correttamente proposto un’azione di accertamento; hanno inoltre censurato la decisione nel merito, sostenendo che la diversa decorrenza dell’arruolamento fosse illogica e iniqua, lesiva degli artt. 4 e 97 Cost., contraria all’art. 16 del bando e lesiva dell’affidamento riposto nell’immediata immissione in Polizia. Hanno chiesto anche l’acquisizione degli atti di inquadramento ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ricordato che il processo amministrativo ammette un sistema aperto di azioni e che l’azione autonoma di accertamento a tutela di interessi legittimi è astrattamente esperibile quando non siano praticabili altri rimedi tipici, sussista un interesse concreto e attuale e non vi sia interferenza con poteri amministrativi ancora da esercitare. Nel caso concreto, tuttavia, l’azione era inammissibile perché gli appellanti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente gli atti di inquadramento, divenuti inoppugnabili per decorso del termine decadenziale. La mancata comunicazione formale degli atti non era decisiva, poiché gli interessati avevano avuto piena consapevolezza del proprio inquadramento giuridico e normativo dal momento dell’assunzione in Polizia di Stato. La posizione azionata è stata qualificata come interesse legittimo pretensivo, non come diritto soggettivo perfetto, poiché modalità e tempi dell’arruolamento dipendevano dall’esercizio del potere amministrativo, dalle esigenze organizzative e dalle disponibilità finanziarie. Nel merito, il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto infondata la pretesa: l’art. 16 del bando prevedeva la ripartizione dei posti tra le diverse Forze, ma non imponeva l’assunzione contestuale di tutti i vincitori. La collocazione in graduatoria costituiva un criterio oggettivo per stabilire l’ordine di arruolamento e non sussisteva quindi disparità di trattamento. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate, anche in considerazione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura erariale.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela nel processo amministrativo.
artt. 29 ss. c.p.a.
Il sistema processuale amministrativo prevede un sistema aperto di azioni, non rigidamente tipizzato.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale disposizione che contempla una pronuncia dichiarativa della nullità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale conferma della possibilità di una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità quando venga meno l’interesse all’annullamento ma persista quello risarcitorio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale previsione di una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Invocato dagli appellanti per chiedere l’acquisizione degli atti di inquadramento; la richiesta non ha inciso sull’esito, fondato sull’inoppugnabilità degli atti.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per il requisito dell’interesse concreto e attuale ad agire con azione di mero accertamento.
artt. 3, 4 e 97 Cost.
Invocati dagli appellanti per dedurre disparità di trattamento, lesione del diritto al lavoro e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Richiamati nel bilanciamento tra giustiziabilità delle pretese ed effettività della tutela.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 13 CEDU
Richiamato quale parametro di effettività dei rimedi.
art. 16 della lex specialis del concorso
La disposizione prevedeva la ripartizione dei posti riservati tra le Forze, ma non imponeva l’assunzione contestuale di tutti i vincitori né garantiva una specifica decorrenza dell’arruolamento.
Massime di principio
- L’azione autonoma di accertamento a tutela di un interesse legittimo è ammissibile solo in via residuale, quando non siano astrattamente praticabili rimedi tipici, sussista un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’incertezza e la pronuncia non interferisca con poteri amministrativi ancora da esercitare.
- Quando la pretesa di accertamento mira sostanzialmente a conseguire una diversa decorrenza derivante da atti amministrativi di inquadramento già adottati, l’interessato deve impugnare tempestivamente tali atti; una successiva azione di mero accertamento non può eludere il termine decadenziale, una volta che gli atti siano divenuti inoppugnabili.
- La mancata notificazione formale dell’atto di inquadramento non impedisce la decorrenza della tutela impugnatoria quando l’interessato abbia comunque acquisito piena conoscenza del proprio inquadramento giuridico e normativo dal momento dell’assunzione.
- La posizione relativa alle modalità e ai tempi dell’arruolamento nella Polizia di Stato costituisce interesse legittimo pretensivo quando tali profili dipendano dall’esercizio del potere amministrativo, dalle esigenze organizzative e dalle disponibilità finanziarie, e non integra un diritto soggettivo perfetto alla contestuale immissione.
- In una procedura concorsuale, la collocazione in graduatoria può costituire criterio oggettivo per determinare l’ordine di arruolamento dei vincitori; la diversa tempistica di assunzione non configura, di per sé, disparità di trattamento.
- Una clausola del bando che disciplina la ripartizione dei posti riservati tra diverse Forze armate o di polizia non assicura l’assunzione contestuale di tutti i vincitori, salvo che imponga espressamente tale obbligo.
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