Sentenza n. 100/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 58 del 13/09/2021, notificata ai ricorrenti il 15/09/21; nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 58 del 13 settembre 2021 relativa a un fabbricato privo di titolo edilizio efficace e ritenuto non sanabile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria e sviamento. Hanno sostenuto che l’istanza presentata nel 2014 non fosse una domanda di sanatoria, bensì una richiesta di permesso di costruire per l’arretramento delle parti strutturali del fabbricato, al fine di rispettare le distanze dai confini; hanno inoltre richiamato vicende relative a un giudizio civile di usucapione concernente parte del fondo. Il secondo motivo ha dedotto l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione per effetto della successiva presentazione, nel novembre 2021, di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativa all’intero immobile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’ordinanza di demolizione si fondava sul precedente provvedimento comunale del 26 ottobre 2017, rimasto inoppugnato, con il quale era stato annullato in autotutela il permesso di costruire del 2004 ed era stata negata la sanatoria richiesta nel 2014 per difetto della doppia conformità urbanistica, in ragione dell’insussistenza del requisito del lotto minimo previsto per la zona B1. L’annullamento del titolo edilizio, con efficacia ex tunc, rendeva la demolizione atto dovuto e consequenziale; le contestazioni relative alla possibilità di arretrare il fabbricato non potevano essere esaminate perché avrebbero inciso su un assetto di interessi ormai definitivo. Anche il secondo motivo è stato respinto: la mera presentazione di una domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Inoltre, i ricorrenti non avevano dimostrato una definizione favorevole del procedimento di sanatoria del 2021; il giudice ha ritenuto formatosi il silenzio-diniego previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente all’epoca, con conseguente procedibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo edilizio, rimasto inoppugnato, costituisce il presupposto definitivo dell’ordinanza di demolizione; il giudice non può riesaminare in tale sede le contestazioni rivolte al precedente annullamento.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità urbanistica; nel testo vigente all’epoca dei fatti, il decorso del termine senza accoglimento determinava il silenzio-diniego. La mera presentazione dell’istanza non rende illegittima l’ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- Quando un titolo edilizio è stato annullato in autotutela con un provvedimento divenuto inoppugnabile, l’ordinanza di demolizione conseguente si configura come atto dovuto e non possono essere riesaminate, nel giudizio contro la demolizione, le censure rivolte al precedente annullamento o ai suoi presupposti.
- L’annullamento del titolo edilizio produce effetti ex tunc, sicché l’opera deve essere considerata priva di valido titolo edilizio sin dall’origine, salvo che ricorrano autonomi presupposti di sanatoria.
- Il diniego di sanatoria fondato sull’insussistenza della doppia conformità urbanistica, ove non impugnato, diviene definitivo e impedisce di rimettere in discussione tale presupposto attraverso l’impugnazione della successiva ordinanza di demolizione.
- La mera presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione già adottata; solo un eventuale esito favorevole della sanatoria può rilevare secondo le regole proprie del relativo procedimento.
- Nel regime dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 vigente all’epoca dei fatti, il decorso del termine senza accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità determina il silenzio-diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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