Cassazione Civile, Ordinanza n. 35906/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un ex amministratore di una società sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per riprese IVA, IRES e IRAP relative a un periodo d'imposta in cui la società aveva fruito di benefici fiscali previsti per le associazioni/società sportive dilettantistiche. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo sufficiente, per l'agevolazione, la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva mediante partecipazione al campionato, nonché l'inserimento nell'elenco CONI, ed escludendo un obbligo di registrazione degli atti costitutivi e statutari. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 1 della L. n. 398 del 1991 e dell'art. 90 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare irrilevante il rispetto dei requisiti formali richiesti per accedere al regime agevolato: atto costitutivo e statuto con clausole previste dalla legge, assenza di fini di lucro, non distribuzione degli utili, iscrizione al registro CONI e comunicazioni necessarie per l'opzione del regime.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per fruire del regime agevolato della L. n. 398 del 1991, non basta l'effettivo svolgimento di attività sportiva né la sola partecipazione al campionato, ma occorre che l'ente sia munito dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore, inclusa la presenza nello statuto delle clausole richieste dall'art. 90, comma 18, della L. n. 289 del 2002, la registrazione dell'atto costitutivo/statuto con tali requisiti e le comunicazioni previste dalla L. n. 398 del 1991. Rilevato che tali condizioni non risultavano provate, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È citato con riferimento alle conclusioni del Procuratore Generale nel procedimento camerale.
art. 330, comma 3, c.p.c.
È richiamato per la nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata in modo non conforme alla norma.
art. 143 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla rinotifica del ricorso nelle forme previste per il destinatario irreperibile.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato per fare rinvio ai precedenti conformi della Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
È usato come base per la decisione nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1 L. n. 398 del 1991
Per accedere al regime agevolato occorre il rispetto delle condizioni previste dalla norma, incluse le comunicazioni per l'esercizio dell'opzione; non è sufficiente il solo svolgimento in fatto dell'attività sportiva.
art. 2 L. n. 398 del 1991
È richiamato quale disposizione collegata all'opzione per il regime agevolato, cui si riferiscono le comunicazioni previste dall'art. 1.
art. 90 L. n. 289 del 2002
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario che l'associazione sportiva dilettantistica abbia un atto scritto/statuto con le clausole richieste e i requisiti formali previsti dalla norma, non essendo sufficiente la sola attività svolta in concreto.
art. 90, comma 18, L. n. 289 del 2002
Le clausole statutarie indicate dalla disposizione devono essere presenti per beneficiare del regime agevolato.
art. 90, commi 20-22, L. n. 289 del 2002
È richiamata la necessità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.
art. 148 d.P.R. n. 917 del 1986
L'esenzione in favore degli enti non lucrativi dipende anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dall'adozione delle clausole associative richieste; l'affiliazione al CONI, da sola, non è sufficiente.
art. 9-bis d.l. n. 417 del 1991
È menzionato per escluderne l'applicazione in presenza della norma speciale sulla fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, in rapporto di specialità rispetto al regime generale degli enti non lucrativi.
Massime di principio
- Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni o società sportive dilettantistiche non è sufficiente dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva: occorre anche il rigoroso rispetto dei requisiti formali e statutari richiesti dalla normativa speciale.
- L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le clausole imposte dalla legge per l'accesso al regime agevolato; la loro mancanza o la mancata registrazione nei modi dovuti impediscono il riconoscimento del beneficio.
- L'iscrizione o l'affiliazione a organismi sportivi non vale, da sola, a provare il diritto all'agevolazione quando la legge richiede specifici requisiti formali ulteriori e un effettivo assetto non lucrativo.
- Nei giudizi tributari sulle agevolazioni fiscali, l'onere di dimostrare i presupposti del trattamento di favore grava sul contribuente che intende beneficiarne.
- Quando il giudice di merito attribuisce rilievo esclusivo a un elemento fattuale estrinseco e trascura i requisiti normativi essenziali per il beneficio, la decisione viola la disciplina di settore ed è cassabile.
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