Sentenza n. 762/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 9506 del 20.6.2025, con cui il Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha rigettato la domanda di rilascio del titolo abilitativo relativo al "progetto per il mantenimento di strutture amovibili e stagionali e lievi modifiche dell'area esterna"; - della nota prot. 5132 in data 1.4.2025, con cui il Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha comunicato i motivi ostativi in ordine alla domanda di rilascio del titolo abilitativo relativo al "progetto per il mantenimento di strutture amovibili e stagionali e lievi modifiche dell'area esterna"; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per l'annullamento o la disapplicazione, ove occorra, - del P.P.T.R., e segnatamente dell'art. 45 delle N.T.A., nei limiti di interesse e con riferimento al motivo di cui al § II.6. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 1.10.2025: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per il mantenimento annuale di due chioschi in legno destinati alla vendita di alimenti e bevande in zona portuale, nonché per la realizzazione di un muretto in pietra e il rifacimento della pavimentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale e il preavviso di rigetto, deducendo anzitutto l'incompetenza del Comune a fondare il diniego su valutazioni esclusivamente paesaggistiche, spettanti all'autorità competente nel distinto procedimento di autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 142, comma 2, e 143, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, delle NTA del PPTR, in particolare dell'art. 45, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'area, pur ricadendo nella fascia costiera dei 300 metri, fosse esclusa dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004, poiché inclusa in un P.P.A. alla data del 6 settembre 1985, e che l'art. 45 delle NTA del PPTR consentisse nei territori costieri la realizzazione di porti e dei relativi servizi. Con i motivi aggiunti ha dedotto anche l'omessa delimitazione, da parte del Comune, delle aree escluse ai sensi dell'art. 38, comma 5, delle NTA del PPTR, l'illegittimità dell'eventuale regime assoluto e indifferenziato di inedificabilità introdotto dalle NTA e l'illegittimità del diniego per avere escluso la possibilità di mantenere per tutto l'anno strutture già autorizzate, anche paesaggisticamente, per uso stagionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo dirimente il motivo relativo all'incompetenza sostanziale del Comune sulle valutazioni paesaggistiche. Il diniego era motivato dal contrasto dell'intervento con l'art. 45 delle NTA del PPTR e dall'asserita insussistenza dei presupposti per l'assenso paesaggistico delle strutture. Secondo il giudice, l'ufficio tecnico comunale ha così esercitato competenze eccedenti quelle propriamente urbanistiche ed edilizie, occupando lo spazio valutativo riservato all'organo competente in materia paesaggistica, cui spetta verificare in concreto la conformità del progetto alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del PPTR. Il procedimento per il permesso di costruire e quello per l'autorizzazione paesaggistica, pur connessi, sono ontologicamente e logicamente distinti, perché riguardano beni diversi e si fondano su competenze differenti. Non è stato ritenuto decisivo che le opere fossero già state assentite per uso stagionale, poiché la nuova istanza riguardava il mantenimento annuale delle strutture e quindi una complessiva ipotesi edificatoria innovativa rispetto ai titoli precedenti. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Sono state annullate la nota di diniego prot. 9506 del 20 giugno 2025 e, per quanto emerge dal dispositivo, gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
L'autorizzazione paesaggistica è autonoma e presupposta rispetto al permesso di costruire; le valutazioni di compatibilità paesaggistica spettano all'autorità competente in materia paesaggistica.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
La ricorrente ha invocato l'esclusione dal vincolo paesaggistico per le aree incluse in strumenti urbanistici attuati alla data indicata dalla norma; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, avendo accolto il ricorso per ragioni assorbenti.
art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento del motivo assorbente.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
sono da considerarsi interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno
Richiamato nel diniego comunale per qualificare l'installazione dei manufatti; il TAR non ha deciso la questione edilizia in via autonoma.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
Richiamato nel diniego per distinguere le opere stagionali soggette a regime di attività edilizia libera dall'installazione annuale richiesta; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 45 NTA del PPTR
Il Comune ha interpretato la disposizione come limitativa delle strutture amovibili alle attrezzature per la balneazione e le attività connesse al tempo libero. Il TAR ha stabilito che la verifica concreta della conformità del progetto alla disciplina paesaggistica spettava all'organo competente in materia paesaggistica e non poteva essere compiuta autonomamente dall'ufficio tecnico comunale.
art. 38, comma 5, NTA del PPTR
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla delimitazione delle aree escluse dal vincolo; la questione non è stata esaminata per l'accoglimento del ricorso su motivo assorbente.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione al difetto di motivazione del diniego; il TAR ha definito la controversia sul diverso profilo della competenza paesaggistica.
Massime di principio
- Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per l'autorizzazione paesaggistica, pur connessi, sono ontologicamente e logicamente distinti, poiché hanno a oggetto la tutela di beni diversi e sono attribuiti a competenze amministrative diverse.
- L'ufficio comunale competente in materia urbanistico-edilizia non può fondare autonomamente il diniego del permesso di costruire su una valutazione sostanziale di incompatibilità paesaggistica dell'intervento, quando tale valutazione appartiene all'autorità competente per la tutela paesaggistica.
- La circostanza che strutture edilizie siano state precedentemente assentite per uso stagionale non rende automaticamente legittimo il loro mantenimento annuale: la richiesta di trasformazione della durata dell'utilizzo impone l'esame della nuova e complessiva ipotesi edificatoria rispetto ai titoli preesistenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →