Sentenza del 19/02/2015 n. 980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A - Frode carosello - Società cartiera - Commercio di carni - Fatture per operazioni inesistenti - Indagini fiscali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: gli elementi raccolti, in particolare i rapporti con società cartiere e la minima marginalità tra acquisto e vendita, sono stati considerati idonei a dimostrare l'inserimento della società nel circuito fraudolento. Ne consegue la legittimità del recupero dell'IVA e degli eventuali ulteriori importi derivanti dalle fatture per operazioni inesistenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione di una frode carosello IVA mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'Amministrazione ha ritenuto fraudolenti i rapporti commerciali intrattenuti dalla società contribuente con società cartiere, la cui funzione era emettere fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in una filiera commerciale fittizia. Un elemento rivelatore della frode è stato individuato nell'esiguità della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita della merce, circostanza incompatibile con una normale operazione commerciale e indicativa di un meccanismo volto a trasferire o neutralizzare l'IVA.
Massime di principio
- Nei casi di frode carosello, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, senza dover necessariamente dimostrare ogni singolo passaggio della frode.
- Il rapporto commerciale con una società cartiera non determina automaticamente la responsabilità del soggetto acquirente, ma può diventare decisivo se accompagnato da anomalie economiche, documentali o commerciali.
- Una differenza anormalmente ridotta tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita può costituire un indice della natura fraudolenta delle operazioni, soprattutto quando non sia giustificata dalle ordinarie dinamiche del settore.
- Il contribuente deve dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza e di non sapere, né poter sapere usando l'ordinaria prudenza, di partecipare a una frode IVA.
- La mera regolarità formale delle fatture non è sufficiente a salvaguardare la detrazione IVA quando l'operazione è inesistente o il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di inserirsi in un meccanismo fraudolento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sassari
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →