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Sentenza

Sentenza del 19/02/2015 n. 980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A - Frode carosello - Società cartiera - Commercio di carni - Fatture per operazioni inesistenti - Indagini fiscali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: gli elementi raccolti, in particolare i rapporti con società cartiere e la minima marginalità tra acquisto e vendita, sono stati considerati idonei a dimostrare l'inserimento della società nel circuito fraudolento. Ne consegue la legittimità del recupero dell'IVA e degli eventuali ulteriori importi derivanti dalle fatture per operazioni inesistenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la contestazione di una frode carosello IVA mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'Amministrazione ha ritenuto fraudolenti i rapporti commerciali intrattenuti dalla società contribuente con società cartiere, la cui funzione era emettere fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in una filiera commerciale fittizia. Un elemento rivelatore della frode è stato individuato nell'esiguità della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita della merce, circostanza incompatibile con una normale operazione commerciale e indicativa di un meccanismo volto a trasferire o neutralizzare l'IVA.

Massime di principio

  • Nei casi di frode carosello, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, senza dover necessariamente dimostrare ogni singolo passaggio della frode.
  • Il rapporto commerciale con una società cartiera non determina automaticamente la responsabilità del soggetto acquirente, ma può diventare decisivo se accompagnato da anomalie economiche, documentali o commerciali.
  • Una differenza anormalmente ridotta tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita può costituire un indice della natura fraudolenta delle operazioni, soprattutto quando non sia giustificata dalle ordinarie dinamiche del settore.
  • Il contribuente deve dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza e di non sapere, né poter sapere usando l'ordinaria prudenza, di partecipare a una frode IVA.
  • La mera regolarità formale delle fatture non è sufficiente a salvaguardare la detrazione IVA quando l'operazione è inesistente o il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di inserirsi in un meccanismo fraudolento.

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