Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02406/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un supercondominio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'annullamento, pronunciato dal Tribunale su ricorso ex art. 1137 c.c. di un condomino, di alcune delibere assembleari adottate in una riunione del 2016. La censura del condomino accolto nei gradi di merito era fondata sull'erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del supercondominio. Il supercondominio, con tre motivi, ha sostenuto: (1) che esisteva una tabella millesimale già in uso e che sarebbe stato onere dell'impugnante provare l'erroneità della tabella e impugnarla; (2) che il giudice di merito non poteva sindacare la rappresentatività della tabella rispetto ai valori proporzionali dei lotti, perché la domanda riguardava solo il calcolo dei quorum; (3) che era nuova in appello l'eccezione relativa all'interferenza del primo giudice nel potere dispositivo delle parti. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che la mancanza di una tabella dei millesimi supercondominiali rendesse di per sé inattendibile il computo dei quorum e, quindi, annullabili le delibere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, nelle impugnazioni delle delibere assembleari, la mancanza di una tabella millesimale regolare non comporta automaticamente l'invalidità della deliberazione, dovendo invece il giudice verificare in concreto, anche a posteriori, se i quorum richiesti dall'art. 1136 c.c. siano stati raggiunti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    norma posta a fondamento dell'impugnazione delle deliberazioni condominiali da parte del condomino che ne deduce l'invalidità

  • art. 1136 c.c.

    disciplina i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, che vanno verificati in concreto anche nel supercondominio

  • art. 1118 c.c.

    richiamato per affermare che le quote di partecipazione derivano dai criteri legali, salvo diversa convenzione

  • art. 1138 c.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme in tema di regolamento condominiale e tabelle

  • art. 1117-bis c.c.

    richiamato quale base normativa del supercondominio e della comunanza di beni tra più edifici

  • art. 1123, comma 1, c.c.

    la deroga ai criteri legali di riparto delle spese richiede una diversa convenzione unanime

  • art. 69 disp. att. c.c.

    se il condomino contesta l'erroneità delle tabelle in uso, deve agire per la loro revisione

  • art. 68 disp. att. c.c.

    richiamato per i criteri di determinazione delle quote millesimali

  • art. 67, comma 3, disp. att. c.c.

    individua la partecipazione dei rappresentanti dei condomìni alle assemblee del supercondominio nelle materie previste

  • art. 67, comma 4, disp. att. c.c.

    richiamato nel contesto dell'assetto assembleare del supercondominio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso tra le norme processuali la cui violazione era denunciata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso in relazione alla dedotta violazione del principio di non contestazione e della valutazione delle prove

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al contenuto dell'appello

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per la pretesa novità di un'eccezione in appello

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando ricorre la cd. doppia conforme

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ha rilievo solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata specifica indicazione del contenuto delle sentenze invocate dalle parti

Massime di principio

  • Nel supercondominio le maggioranze assembleari si calcolano in base al numero degli aventi diritto e al valore proporzionale dell'intero complesso interessato, applicando i criteri dell'art. 1136 c.c. al contesto dei beni comuni a più edifici.
  • La tabella millesimale del supercondominio ha funzione agevolativa e ricognitiva: la sua mancanza o irregolarità non determina di per sé l'invalidità delle deliberazioni, se i quorum legali risultano comunque raggiunti.
  • Se il condomino contesta una delibera per difetto di quorum, l'onere di provare il vizio grava su chi impugna; il giudice deve verificare concretamente, anche a posteriori, il raggiungimento delle maggioranze prescritte.
  • L'eventuale erroneità delle tabelle millesimali non si fa valere automaticamente con l'impugnazione della delibera, ma mediante azione di revisione delle tabelle stesse, ferma restando la non retroattività della relativa decisione.
  • L'approvazione o revisione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale, ma meramente dichiarativa dei criteri legali di riparto, salvo che le parti abbiano concluso una diversa convenzione unanime derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.